Sentenze

Tribunale Ordinario di Verona – Sentenza n. 2150/2015 del 29.07.2015 (Dott.ssa Bissoli)

Leggi speciali – Risarcimento del danno

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simona Bissoli ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. /2007 promossa da:
G. B. con il patrocinio dell’avv. R. A., con elezione di domicilio in Indirizzo Telematico presso e nello studio dell’avv. R. A.

ATTORE

contro

COSTRUZIONI Q. S.R.L. con il patrocinio degli avv. P. M. e , con elezione di domicilio in VERONA presso e nello studio dell’avv. P. M. ;

CONVENUTO

D. T. con il patrocinio dell’avv. T. N. e dell’avv., elettivamente domiciliato in SAN BONIFACIO presso il difensore avv. T. N.

TERZO CHIAMATO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d’udienza di precisazione delle conclusioni.
CONCLUSIONI PER PARTE OPPONENTE

in via preliminare: autorizzare la chiamata in causa del geom. D. T. con studio in Mezzane di Sotto, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 106 e 169 c.p.c., con ogni conseguente provvedimento di rito; ove richiesta non concedere l’eventuale esecuzione provvisoria dell’ingiunzione opposta in quanto l’opposizione risulta fondata su prova scritta;

nel merito in via principale: previo accertamento e declaratoria dell’insussistenza dei presupposti di legge, revocare o comunque riformare l’ingiunzione di pagamento somma del Tribunale di Verona – Sezione distaccata di Legnago – n. 388/07 Decr. Ing. n. 20454/S/07 R.G. n. 3967 Cron., emessa in data 3.7.2007 a seguito di ricorso per Decreto Ingiuntivo datato 14.6.2007 proposto da Costruzioni Q. s.n.c.; in via riconvenzionale: previo accertamento dell’esistenza di difformità e/o difetti dell’opera eseguita dalla Costruzioni Q. s.n.c. per conto del sig. G. B., condannare la Costruzioni Q. s.n.c., ai sensi degli artt. 1667 e 1668 c.c., ed il geom. D. T., ai sensi dell’art. 1176 c.c., a risarcire al sig. G. B. i conseguenti danni tutti patiti e patendi, nell’importo di € 16.735,60 o nel diverso maggior importo che sarà provato in corso di causa o che sarà comunque ritenuto di giustizia; in via riconvenzionale subordinata: previo accertamento dell’esistenza di difformità e/o difetti dell’opera eseguita dalla Costruzioni Q. s.n.c. per conto del sig. G. B., condannare il geom. D. T. a tenere manlevato ed indenne il sig. G. B. con riguardo alle pretese di saldo azionate dalla Costruzioni Q. s.n.c. in relazione alle opere di cui è causa.

In via riconvenzionale – ulteriormente subordinata: previo accertamento dell’esistenza di difformità e/o difetti dell’opera eseguita dalla Costruzioni Q. s.n.c. per conto del sig. G. B., compensare tra dette parti le reciproche ragioni di credito in relazione ai rapporti oggetto di causa, il tutto nella misura che verrà accertata in corso di causa o che sarà comunque ritenuta di giustizia; in ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite oltre c.p.a., ed iva sulle somme soggette.

CONCLUSIONI DI PARTE OPPOSTA

in via pregiudiziale, accertarsi e dichiararsi la nullità dell’atto di citazione, per i motivi esposti nel presente atto, e conseguentemente rigettarsi tutte le domande svolte dall’attore – opponente; in via preliminare, accertarsi e conseguentemente dichiararsi l’intervenuta decadenza del sig. G. B.  dalla garanzia ed azione ex art. 1667 e 1668 c.c., per le ragioni esposte tutte nel presente atto, e per l’effetto respingersi le domande tutte proposte da parte attrice – opponente per essere le stesse infondate in fatto ed in diritto, accertarsi e conseguentemente dichiararsi l’intervenuta prescrizione della azione ex artt. 1667 e 1668 c.c., per le ragioni esposte tutte nel presente atto, e per l’effetto respingersi le domande tutte proposte da parte attrice – opponente per essere le stesse infondate in fatto ed in diritto, concedersi la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto non essendo l’opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione; in via principale,

a) rigettarsi le domande tutte svolte dall’opponente per essere le stesse infondate in fatto ed in diritto, e ciò per i motivi esposti nel presente atto, così confermandosi la sussistenza del diritto azionato in sede monitoria con ogni conseguenza di legge;

b) in ogni caso, confermarsi il decreto ingiuntivo opposto nella somma di € 13.214,62 oltre interessi legali dalla scadenza della fattura (06.04.2006) al saldo effettivo; in via subordinata: qualora dovessero essere ritenute fondate le domanda proposte del sig. G. B. , condannarsi comunque parte opponente a pagare alla società Costruzioni Q. snc la somma di € 13.214,62 o quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa, per le ragioni esposte nel presente atto, oltre interessi legali dalla scadenza della fattura al saldo effettivo; in via riconvenzionale, previo accertamento delle somme dovute dal sig. G. B. alla società Costruzioni Q. snc, per i motivi tutti esposti nel presente atto, condannarsi il sig. G. B. al pagamento della somma di € 9.500,00 o quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;

sempre in via riconvenzionale, previo accertamento delle somme dovute dal sig. G. B. alla società Costruzioni Q. snc, per i motivi tutti esposti nel presente atto, compensare tra dette parti le reciproche ragioni di credito in relazione ai rapporti oggetto di causa, il tutto nella misura che verrà accertata in corso di causa o che sarà comunque ritenuta di giustizia; spese (anche forfetarie 12,50%), diritti ed onorari anche della fase monitoria interamente rifusi.

CONCLUSIONI DEL TERZO CHIAMATO

In via pregiudiziale; – Accertarsi e dichiararsi per i motivi di cui in narrativa, la nullità ai sensi dell’art. 164 c.p.c., per violazione dei punti 3 e 4 dell’art. 163 c.p.c., dell’atto di citazione notificato da controparte al geom. D. T.; – Rispetto alle richieste tutte avanzate nei confronti del geom. D. T., accertarsi e dichiararsi altresì la nullità della vocatio in ius e l’irregolarità formale e sostanziale della chiamata in causa del terzo nonché l’intervenuta decadenza dalla facoltà della chiamata per la mancanza dell’espresso richiamo alla chiamata del terzo nell’atto di citazione in opposizione, ovvero in subordine, per la mancanza dell’espressa richiesta di autorizzazione alla chiamata del terzo nell’atto di citazione in opposizione, nonché della non ravvisabilità delle motivazioni della comunanza della causa sulla base dell’esposizione dei fatti di cui al ricorso per decreto ingiuntivo; – e comunque, accertarsi e dichiararsi per i motivi di cui in narrativa, la carenza di legittimazione passiva in capo al geom. D. T., e, per l’effetto disporsi l’estromissione dal giudizio con ogni statuizione riguardo alle spese.

Nel merito ed in via principale: – respingersi, dichiarandole illegittime ed infondate sulla base della precisa ricostruzione dei fatti e delle ragioni di diritto esposte, l’opposizione avanzata da controparte e conseguentemente – respingere la domanda riconvenzionale proposta nei confronti del geom. D. T. relativa alla condanna del medesimo al risarcimento dei danni, in quanto infondata in fatto ed in diritto; – respingere altresì la domanda di condannare il geom. D. T. a tenere manlevato ed indenne il sig. G. B. con riguardo alle pretese di saldo azionate dalla Costruzioni Q. s.n.c., in quanto infondata in fatto ed in diritto, nonché per l’inesistenza di alcun rapporto obbligatorio tra il geom. D. T. e l’impresa Q..

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

– rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
– ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta – risulta oramai definitivamente codificata dall’art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
– osservato che per consolidata giurisprudenza della S.C. il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all’art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto – “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata ( si veda Cass. civile , sez. III, 27 luglio 2006, n. 17145 per cui “la conformità della sentenza al modello di cui all’art. 132 n. 4 c.p.c., e l’osservanza degli art. 115 e 116, c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell’esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l’iter argomentativo seguito”)

– rilevato pertanto che, in effetti, le questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l’effetto dell’error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;

– visto il decreto monitorio opposto con cui al signor G. B. “veniva ingiunto di pagare” € 13.214,62 oltre interessi a favore della Costruzioni Q. a saldo della fattura n. 9 del 6.3.2006 relativa a opere edili eseguite sull’immobile di proprietà dell’odierno opponente sito in via Belfiore a Ca di David (Vr), in forza di contratto d’appalto del 11.7.2003;

– richiamato il contenuto assertivo dell’atto di citazione in opposizione con cui il signor G. B. ha contestato la debenza, chiedendo la revoca del d. ing. emesso, e ha svolto domanda riconvenzionale di accertamento dei vizi e difetti dell’opera eseguita e conseguente domanda di condanna al risarcimento del danno nei confronti della Costruzioni Q. e nei confronti del geom. D. T., di cui chiede la chiamata in causa quale direttore dei suddetti lavori;

– richiamato il contenuto impeditivo della comparsa di risposta con cui la società opposta ha eccepito la nullità dell’atto introduttivo ai sensi dell’art. 164 co. IV c.p.c., l’intervenuta decadenza dell’opponente dalla garanzia di cui agli artt. 1667 e 1668 c.c. e ha contestato nel merito la fondatezza dell’avversa pretesa;

– richiamato il contenuto impeditivo della comparsa di costituzione del terzo chiamato con cui viene rilevata l’assenza di qualsiasi specifica contestazione nei confronti del geom. D. T. e comunque contestato in fatto e diritto quanto ex adverso dedotto;

tutto ciò premesso si osserva quanto segue.

Sull’eccezione di nullità dell’atto di citazione ai sensi dell’art. 164 co. IV c.p.c.

Sia la società opposta, che il terzo chiamato hanno eccepito la nullità della citazione ai sensi dell’art.
164 co. IV c.p.c. per la mancata esposizione dei fatti posti a fondamento delle domande svolte.
Alla luce della giurisprudenza di legittimità (Cass. civile, sez. III, 15/05/2013, n. 11751) secondo cui “la nullità della citazione comminata dall’art. 164, comma 4 c.p.c. si produce solo quando “l’esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda”, prescritta dal numero 4 dell’art. 163 c.p.c., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l’identificazione della “causa petendi” della domanda va operata con riguardo all’insieme delle indicazioni contenute nell’atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall’assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua “ratio” ispiratrice nell’esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese”, si ritiene fondata l’eccezione con riguardo alla sola posizione del terzo chiamato geom. D. T..

Con l’atto introduttivo contenente la sua chiamata in causa (anche considerato unitamente alla documentazione allegata), il geom. D. T. viene infatti chiamato a rispondere genericamente ai sensi dell’art. 1176 c.c., senza che tuttavia venga allegata alcuna circostanza di fatto sulla cui base poter valutare la negligenza, imperizia o imprudenza che gli viene addebitata; anzi, al contrario, viene dato atto della prontezza con cui il medesimo ha segnalato alla convenuta le difformità e i vizi per cui è causa.

È quindi evidente come tale modalità di redazione dell’atto non abbia consentito alla parte chiamata in causa di svolgere una difesa precisa: l’incertezza dei fatti e delle responsabilità contestate era tale da impedire alla parte di svolgere una puntuale attività istruttoria, con la conseguenza che non si può ritenere che la sua costituzione abbia sanato i vizi dell’editio actionis.

Per questi motivi si deve dichiarare la nullità dell’atto di citazione nei confronti del terzo chiamato geom. D. T. con conseguente condanna della parte odierna opponente al pagamento delle spese di lite come liquidate in dispositivo.

Diversamente invece si deve ritenere per quanto riguarda la posizione della società opposta, atteso che l’impianto allegatorio nei suoi confronti, così come risultante dal se pure scarno atto introduttivo e dai documenti allegati, non può dirsi completamente omesso o assolutamente incerto e il vizio dell’editio actionis risulta sanata dal comportamento processuale della convenuta che, nel prendere specifica posizione sui fatti di causa, mostra di aver chiaramente inteso il petitum del presente giudizio.

Sull’eccezione di decadenza dalla garanzia

Rilevato, in via preliminare, quanto indicato dal CTU in ordine all’avvenuta risoluzione di parte dei problemi indicati dall’odierno opponente nei documenti allegati all’atto introduttivo e dell’impossibilità a verificarne altri per l’avvenuto completamento dell’immobile in ogni sua parte, si precisa che le difformità e i vizi costruttivi rappresentati dal sig. G. B. e accertati dal CTU con riguardo alla cornice di gronda, alle irregolarità delle altezze interne del locale vano motori, alle differenze delle quote interne del locale mansardato e alla rottura delle tubazioni di scarico della cucina vanno ricondotti ai “gravi vizi” di cui all’art. 1669 c.c.

Tale norma prevede al I co. un termine annuale di decadenza, relativo alla denuncia dei vizi che decorre dalla scoperta della gravità dei difetti e della loro imputabilità alla prestazione dell’appaltatore e al II co. un termine annuale di prescrizione che si lega, unicamente sotto il profilo cronologico, alla denuncia dei difetti, la quale, pertanto, è atto condizionante la decorrenza del termine prescrizionale.

Al riguardo la giurisprudenza (Cass. civ. Sez. II, Sentenza n. 3040 del 16/02/2015) ha chiarito che “in tema di responsabilità dell’appaltatore per rovina e difetti di cose immobili ai sensi dell’art. 1669 cod. civ., poiché la disciplina concernente la decadenza e la prescrizione per l’esercizio dell’azione ha lo scopo di non onerare il danneggiato della proposizione di domande generiche a carattere esplorativo, è necessario che la denuncia, per far decorrere il successivo termine prescrizionale, riveli una conoscenza sufficientemente completa del vizio e della responsabilità per lo stesso”, ed ha altresì precisato che “il termine di un anno per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti nella costruzione di un immobile, previsto dall’art. 1669 cod. civ. a pena di decadenza dall’azione di responsabilità contro l’appaltatore, decorre dal giorno in cui il committente consegua una sicura conoscenza dei difetti e delle loro cause, e se, da un lato, tale termine può essere postergato all’esito degli accertamenti tecnici che si rendano necessari per comprendere la gravità dei vizi e stabilire il corretto collegamento causale, dall’altro, esso decorre immediatamente quando si tratti di un problema di immediata percezione sia nella sua reale entità che nelle sue possibili origini” (Cass. civ Sez. III, n. 9966 del 08/05/2014).

Nella fattispecie in esame risulta che soltanto all’esito della CTU è stato possibile avere esatta conoscenza della gravità e della causa dei difetti lamentati e pertanto vanno disattese le eccezioni di decadenza/prescrizione formulate da parte opposta.

Nel merito

L’odierna opposta Costruzioni Q. ha chiesto l’accertamento del credito di cui alla fattura n. 9 del 6.3.2006 il cui importo, pari ad € 12.000,00 oltre Iva, dovrebbe corrispondere al 5% della trattenuta in garanzia effettuata dal sig. G. B. Gaetano ad ogni stato avanzamento lavori, così come previsto dall’art. 6 del contratto di appalto.

Tale diritto di credito non è tuttavia risultato provato, atteso che dall’istruttoria orale e dalla documentazione allegata non è emersa né che la circostanza secondo cui le parti avrebbero approvato la contabilità finale nell’importo indicato in fattura, né è stato possibile quantificare detto importo dall’esame dei singoli SAL che non risultano esser stati contestati.

Con riguardo alla domanda riconvenzionale formulata dalla società opposta si deve premettere che:
– nell’ordinario giudizio di cognizione che si instaura a seguito dell’opposizione a decreto ingiuntivo, l’opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può estendere l’ambito del giudizio oltre i limiti dallo stesso prefissati in sede di ricorso alla procedura monitoria, incorrendo nel divieto di introduzione di una domanda nuova;
– secondo la giurisprudenza consolidata l’unica deroga consentita si ha quando, per effetto della domanda riconvenzionale dell’opponente, la parte opposta si venga a trovare nella posizione processuale di convenuto, cui non può essere negato il diritto di difesa rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, mediante la proposizione di una reconventio reconventionis.

Nella fattispecie in esame tuttavia la domanda riconvenzionale dell’odierno opposto appare priva delle connotazioni della reconventio reconventionis non risultando connessa alla domanda riconvenzionale proposta dall’opponente nei confronti del decreto ingiuntivo e operando quindi la disposizione di cui all’art. 183 comma 5 c.p.c., che esprime un principio di carattere generale.

La domanda di accertamento del diritto di credito derivante da lavori extra contratto fa infatti riferimento a fatti costitutivi nuovi ed equivale ad una nuova domanda rispetto alla domanda di accertamento dei vizi sui lavori oggetto del contratto d’appalto del 11.7.2003 per cui è causa.

Con riguardo invece ai vizi lamentati dall’odierno opponente, all’esito della CTU è emerso che le altezze del locale motore e le differenze delle quote interne del locale mansardato hanno subito una diminuzione sensibile a seguito della realizzazione della pavimentazione interna diversa da quanto previsto nel progetto originario ed effettuata con una errata valutazione, in sede progettuale, degli spessori dei solai e dei pavimenti intermedi.

Tuttavia con specifico riguardo alle irregolarità delle altezze del locale motore si deve rilevare che non risulta esser stata fornita alcuna prova in ordine all’imputabilità di tale modifica alla negligenza e imperizia della società Q. ed anzi al riguardo il teste sig. Valerio Ermanno dichiarava: “preciso che gli interventi di cui alla predetta variante sono stati individuati a seguito di un sopralluogo a cui ero presente insieme all’arch. Barba, al sig. G. B., non ricordo la presenza del geom. D. T. (..) nulla so di tutto ad eccezione del pavimento areato che confermo essere stato realizzato ma non per compensare le quote bensì dovevano essere inserite tubazioni di impianti poi non posati e confermo di aver rilevato 15 cm dei massetti terrazza. Adr. posso dire che il D. T. mi ha riferito che il solaio inizialmente progettato da 30 cm è stato poi modificato per esigenze strutturali ed estetiche, non so dire chi abbia deciso”.

Risulta quindi che il sig. G. B. abbia discusso la variante che ha causato l’aumento di spessore del pavimento e conseguentemente la diminuzione dell’altezza interna e che pertanto alcuna responsabilità risulta imputabile alla Q. Costruzioni s.r.l.

Con riguardo invece alle differenze di quote interne nel locale mansarda si deve rilevare che il CTU ha dichiarato che il piano mansardato adibito a monolocale risulta al tempo stesso sia conforme allo strumento urbanistico e al regolamento edilizio vigente come documentato dagli elaborati grafici depositati presso l’ufficio tecnico comunale con il conseguente rilascio del certificato di agibilità, sia incongruente in quanto il sig. G. B. non ha realizzato la parete divisoria interna di separazione tra ripostiglio e monolocale determinando il non rispetto dell’altezza media minima interna.

Il CTU ha altresì confermato che l’appartamento è perfettamente abitabile e non si è verificata nessuna diminuzione del valore intrinseco dell’appartamento.

Tanto premesso si ritiene che alcuna prova sia stata fornita circa l’asserito danno subito dall’odierno opponente e che non possano pertanto essere imputate alla società opposta le spese per la realizzazione della tramezza quantificate in complessivi € 4.000,00.

Con riguardo alla rottura della tubazione dello scarico della cucina manca completamente la prova circa la causa di tale vizio e l’imputabilità dello stesso alla negligenza della Costruzioni Q. atteso che il CTU afferma di aver verificato l’evento solo ad intervento di sistemazione già eseguito; afferma, altresì, “l’impossibilità di determinare con assoluta certezza e oggettività la causa scatenante dell’evento, affermando che la più probabile è da ricondurre ad una posa approssimativa della stessa tubazione all’interno della muratura e a difetti intrinsechi del materiale utilizzato e sigillature effettuate”.

Nemmeno in sede di istruttoria testimoniale è stata individuata con certezza né la causa né il responsabile dell’evento dannoso in oggetto, che non potrà pertanto essere imputato alla società opposta sulla base della supposizione del CTU.

Tale valutazione è peraltro confortata anche dal fatto che la ditta Q. ha eseguito le opere allo stato grezzo e che, dopo l’agosto 2005, sono intervenute sui luoghi di causa altre imprese edili che possono aver modificato lo stato dei luoghi, come emerge dalla dichiarazione del sig. G. B. in sede di interpello per cui riferisce “confermo che dopo il 31.08.2005 sul cantiere sono intervenute altre imprese”.

Con riguardo infine ai vizi relativi alle gronde perimetrali si rileva quanto valutato dal CTU circa “l’evidente scarsa qualità costruttiva e di esecuzione con perimetro irregolare, increspature del getto e ferri costituenti l’armatura ben visibili. Il lavoro realizzato non è stato eseguito con la dovizia e cura dei particolari richiesti per un immobile il cui standard qualitativo è risultato così elevato” e se ne riconosce l’imputabilità alla ditta esecutrice dei lavori Costruzioni Q. che dovrà pertanto provvedere al risarcimento del danno come quantificato dal CTU in € 22.150,00.

Tutto ciò premesso e vista la reciproca soccombenza si dispone la compensazione delle spese di lite tra l’opponente G. B. e la società opposta Costruzioni Q. S.r.l.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

Revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 388/07 – n. 20454/S/07 R.G. e n. 3967 Cron. emesso in data 3.7.2007;

Accoglie in parte la domanda di risarcimento dei danni formulata da parte opponente G. B. e per l’effetto condanna la parte Costruzioni Q. s.r.l. a risarcire alla parte G. B. la somma di € 22.150,00 per i motivi di cui alla parte narrativa;

Condanna altresì la parte G. B. a rimborsare alla parte geom. D. T. le spese di lite, che si liquidano in € 6.000,00 per compenso, oltre i.v.a., c.p.a. e 12,50 % per spese generali.

Verona, 28 luglio 2015

Il Giudice

dott. Simona Bissoli

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