Sentenze

Tribunale di Verona, Sez. I Civile – Sentenza 2140/2015 del 29.07.2015 (Dott.ssa Da Cortà Fumei)

Vendita di cose mobili

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile e penale di Verona
Sezione Prima civile

Il G.O.T. Dott. Eleonora Da Cortà Fumei ha pronunciato la seguente

SENTENZA

OGGETTO: vendita cose mobili

nella causa civile promossa con atto di citazione notificato in data 3/5/12

da

C. M., residente in Sandrigo (VI), rappresentato e difeso dall’avv. B. L. di Vicenza e dall’avv. A. R., elettivamente domiciliato in Verona presso lo studio di quest’ultimo

ATTORE

contro

AUTON. S., p.iva con sede in Negrar (VR) e C. P. c.f., residente in Negrar, rappresentati e difesi dall’avv. D. Z., elettivamente domiciliati presso il suo studio in Verona

CONVENUTI

CONCLUSIONI
Parte attrice:
accertarsi e dichiararsi l’inadempimento contrattuale per aver venduto il veicolo Nissan Infinity targato EX35 con gravi vizi e difetti cosi come esposti in narrativa;

condannarsi conseguentemente i convenuti in solido tra loro o secondo il grado di responsabilità che verrà accertato a risarcire i danni all’attore pari ad € 11.451,45 oltre interessi e rivalutazione, o comunque i danni che verranno accertati a seguito di ctu oltre al danno per minor valore del veicolo sia per i gravi difetti sia per il maggior chilometraggio percorso rispetto a quello promesso, nonché accertarsi il minor valore in quanto veicolo immatricolato per la prima volta all’estero.

Parte convenuta:

In rito: accertata la carenza di legittimazione passiva in capo a C. P., rigettare in quanto inammissibili tutte le domande svolte da parte attrice nei suoi confronti;

Nel merito: accertare gradatamente l’insussistenza al momento della vendita dei vizi lamentati da controparte; la decadenza dal termine per la denuncia dei vizi; il patto di esclusione della garanzia; per l’effetto rigettare in quanto infondate in fatto e in diritto le domande tutte svolte da controparte nei confronti di Auton. S. srl e invia subordinata rigettare in quanto infondate in fatto e in diritto le domande tutte svolte da controparte nei confronti di C. P.; in via subordinata: accertare ai sensi dell’art. 1227 c.c. I e II c. il concorso di responsabilità del signor C. M.; per l’effetto diminuire o escludere il risarcimento del danno;
in via riconvenzionale accertare la responsabilità dell’attore per i danni causati a AUTON. S. srl per aver rifiutato di restituire la Fiat Croma targata CY30 su richiesta della convenuta, per l’effetto condannare il signor C. M. al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti da AUTON. S. srl quantificati in € 6500,00 o nella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia.

IN FATTO E IN DIRITTO

Rilevato che gli artt. 132 c.p.c. e 118 att. nel testo attuale esonerano l’estensore dal riepilogare le rispettive allegazioni delle parti e lo autorizzano alla concisa esposizione delle ragioni della decisione mediante immediata indicazione dei punti rilevanti in fatto e in diritto. Rilevato in ordine alla in ordine all’eccepita carenza di legittimazione passiva in capo alla convenuta C. P. che dai documenti di causa emerge che quest’ultima ha venduto all’attore con atto del 10.9.11 l’autovettura Nissan Infinity a fronte di un corrispettivo di € 26.900,00 (docc.1 e 14 parte attrice).

Ritenuto che in mancanza di elementi comprovanti una diversa titolarità dell’autovettura debba presumersi che la proprietà sia in capo alla convenuta C. P. alla quale è pertanto ascrivibile la  responsabilità derivante dalla vendita del veicolo. Osservato infatti che Auton. S. non ha offerto la prova che il trasferimento tra la convenuta C. P. e la Auton. S. fosse effettivamente supportato dal consenso delle parti su tutti gli elementi dell negozio, in particolare sul prezzo e poi seguito dall’esecuzione delle reciproche prestazioni.

Rilevato in ordine all’eccezione di decadenza che in tema di vizi della cosa, l’identificazione degli elementi conoscitivi, necessari e sufficienti onde possa individuarsi la “scoperta” del vizio ai fini del computo dei termini deve effettuarsi con riguardo tanto alla gravità dei vizi quanto al collegamento causale di essi con l’attività espletata,

si che, non potendosi onerare il danneggiato di proporre senza la dovuta prudenza azioni generiche a carattere esplorativo o comunque suscettibili di rivelarsi infondate, la conoscenza completa, idonea a determinare il decorso del termine, dovrà ritenersi conseguita, in assenza di convincenti elementi contrari anteriori, solo all’atto dell’acquisizione d’idonei accertamenti tecnici (Cassazione civile sez. Il del 14/11/2012 n.19922).
Osservato che nella fattispecie dalle risultanze istruttorie è emersa la conoscenza del vizio in capo all’acquirente a far data dal 5/10/11, ovvero a seguito dei controlli eseguiti dalla società Fassina spa su incarico dell’attore. Ritenuta pertanto la tempestività della denuncia inoltrata alla venditrice in data 10/10/11.

Ritenuta l’insussistenza della rinuncia alla garanzia alla luce del tenore della clausola contenuta nel verbale di consegna dell’autovettura non essendovi alcuna indicazione espressa di rinuncia ad avvalersi dei rimedi di cui agli artt. 1495 e ss c.c.

Rilevato che dalla documentazione in atti e dalle testimonianze acquisite è emerso la prova della sussistenza dei vizi lamentati da parte attrice.

I testi Ravanello e Muller che hanno visionato il veicolo hanno affermato rispettivamente di aver constatato la presenza di olio in stato catramoso all’interno del motore e di aver riscontrato un eccessivo consumo di olio; hanno confermato il preventivo del 5/10/11 e del 17/9/11. Osservato che anche dalla lettera di cui al documento n. 9 (prodotto dall’attore) ricondotta dal teste Muller alla ditta Magip, dallo stesso incaricata di revisionare il motore, si evince la presenza di eccessivi residui di olio nel motore e la conseguente bruciatura di una delle valvole di scarico, nonché il difetto delle misure delle camicie di un cilindro.

Rilevato che gli interventi e i controlli sul motore eseguiti a distanza di pochi giorni dall’atto di vendita (docc.3-4-5 parte attrice e n. 5 parte convenuta) consentono di ritenere raggiunta la prova in ordine alla preesistenza dei vizi e quindi alla riferibilità degli stessi in capo alla venditrice.

Osservato in ordine alla quantificazione del danno che dalle prove acquisite e dalla documentazione in atti, confermata dai testi escussi (docc. 3,4,15,16,17,18 parte attrice), è emerso che il danno ammonta complessivamente ad € 10.072,80.

Rilevato in ordine all’effettivo chilometraggio dell’autovettura che dalle testimonianze assunte (testi Muller e Ravanello, ovvero i tecnici che hanno visionato l’autovettura) è emerso che il contachilometri indicava come unità di misura le miglia; osservato peraltro che non è neppure contestato che il display del contachilometri riportasse tale indicazione (cap.13 memoria n. 2 ex art. 183 epe di parte attrice) e che pertanto nessuna responsabilità per vizi occulti è imputabile alla venditrice.

Rilevato in ordine al risarcimento per il minor valore dell’autovettura conseguente all’immatricolazione estera, di cui l’acquirente è venuto a conoscenza in un momento successivo alla vendita, che la domanda non può essere accolta non essendovi prova della tempestività della denuncia effettuata per la prima volta solo in atto di citazione.

Rilevato in ordine alla domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta Autonord per la restituzione dell’autovettura Fiat Chroma che dai documenti di causa risulta che quest’ultima è stata venduta dall’attore alla Auton. S. con atto del 10/9/11; osservato che non è contestato l’adempimento di tale contratto e che la successiva consegna dell’autovettura a favore del signor C. M. si configura come contratto di comodato ove, qualora le parti non abbiano previsto alcuna durata ed essa neppure possa determinarsi sulla base dell’uso previsto ai sensi dell’art. 1810 c.c., la cessazione del vincolo dipende esclusivamente dalla volontà del comodante, che può manifestarsi ad nutum, con la conseguenza che una volta sciolto il contratto per iniziativa di quest’ultimo, il comodatario è tenuto alla restituzione immediata della cosa.

Ritenuto che nella fattispecie sia sorto, a seguito della richiesta della convenuta Auton. S., l’obbligo in capo all’attore di restituire l’autovettura.

Rilevato in ordine alla domanda di risarcimento per la mancata vendita dell’autovettura Fiat Croma che non vi è prova del danno subito e che la domanda pertanto non può essere accolta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, quale Giudice Unico, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,

a) accertata la sussistenza dei vizi dell’autovettura Nissan Infinity EX 35 condanna la convenuta C. P. al pagamento della somma di € 10.072,80, oltre rivalutazione ed interessi a titolo di risarcimento del danno;

b) condanna l’attore alla restituzione dell’autovettura Fiat Croma in favore della convenuta AUTON. S. srl;

rigetta le ulteriori domande;

a) condanna la convenuta C. P. al pagamento delle spese di lite nei confronti dell’attore, spese che si liquidano in complessivi € 4.500,00 per compenso ed € 214,00 per spese, oltre iva, epa e spese generali.
-3) condanna l’attore al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta AUTON. S. srl, spese che si liquidano in complessivi € 4.500,00 oltre iva, epa e spese generali.
Verona, 16 luglio 2015

Il Giudice

Dott.ssa Da Cortà Fumei

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