Sentenze

Tribunale di Verona, Sez. Lavoro – Sentenza n. 274/2015 del 30.7.2015 (Dott. Gesumunno)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Verona
Sezione Lavoro

nella persona del Giudice dott. Antonio Gesumunno, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nelle cause civili di lavoro riunite promosse con ricorsi depositati in data 14.1.2013

DA

AZIENDA UNITÁ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 21 DEL VENETO, in persona del legale rappresentante pro tempore, comparsa in causa a mezzo dell’avv. A. S. per mandato a margine dell’atto di costituzione di nuovo difensore del 18/12/2014 ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Verona,

CONTRO

C.M. E C.M., comparsi in causa a mezzo dell’avv. A. V. per mandato a margine del ricorso per decreto ingiuntivo ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Verona,

NONCHÉ CONTRO

ALL COMPUTER S.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore,

– non costituita –

OGGETTO: opposizioni a decreti ingiunti n. 1388/12 e 1389/12 UDIENZA DI DISCUSSIONE: 23.4.2015
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE PER IL FASCICOLO N. 70/13:

Nel merito:
in via principale annullare e revocare il decreto ingiuntivo n. 1388/12 emesso in favore di C.M. dal Tribunale di Verona, quale Giudice del Lavoro in data 19.11.2012 e notificato alla ULSS 21 il 4.12.2012, in quanto la pretesa risulta infondata in fatto e in diritto anche perché è venuto meno il presupposto dell’esistenza di un debito di ULSS 21 verso l’appaltatore, per effetto dell’intercorsa cessione di credito e conseguentemente dichiarare che nulla è dovuto dalla ULSS 21 di Legnago al sig. C.M.; in subordine nella denegata ipotesi in cui il Giudice dovesse confermare il decreto ingiuntivo opposto, accertato e dichiarato il beneficium escussionis in favore della ULSS 21 di Legnago e l’inefficacia in parte qua dell’intervenuta cessione di credito di cui alla parte narrativa, dichiarare tenuta la ULSS 21 di Legnago al pagamento
delle somme portate dal decreto ingiuntivo qui opposto, solo in seguito alla prova della avvenuta infruttuosa escussione del patrimonio della All Computer S.r.l. in liquidazione;
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre al rimborso delle spese generali e accessori di legge.

CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE PER IL FASCICOLO N. 73/13:

Nel merito:
in via principale annullare e revocare il decreto ingiuntivo n. 1389/12 emesso in favore di C.M. dal Tribunale di Verona, quale Giudice del Lavoro in data 19.11.2012 e notificato alla ULSS 21 il 4.12.2012, in quanto la pretesa risulta infondata in fatto e in diritto anche perché è venuto meno il presupposto dell’esistenza di un debito di ULSS 21 verso l’appaltatore, per effetto dell’intercorsa cessione di credito e conseguentemente dichiarare che nulla è dovuto dalla ULSS 21 di Legnago al sig. C.M.;
in subordine nella denegata ipotesi in cui il Giudice dovesse confermare il decreto ingiuntivo opposto, accertato e dichiarato il beneficium escussionis in favore della ULSS 21 di Legnago e l’inefficacia in parte qua dell’intervenuta cessione di credito di cui alla parte narrativa, dichiarare tenuta la ULSS 21 di Legnago al pagamento delle somme portate dal decreto ingiuntivo qui opposto, solo in seguito alla prova della avvenuta infruttuosa escussione del patrimonio della All Computer S.r.l. in liquidazione;
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre al rimborso delle spese generali e accessori di legge.

CONCLUSIONI DI C.M. E C.M.:

Voglia il Giudice adito, contrariis reiectis,
concedere l’integrale efficacia provvisoriamente esecutiva ai decreti ingiuntivi opposti in quanto le opposizioni non sono fondate su prova scritta o di pronta e facile soluzione;
confermarsi in ogni sua parte, per i motivi e le causali esposte, i decreti ingiuntivi opposti o condannarsi la opponente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della diversa somma accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia.
Con vittoria di diritti, onorari e spese di lite, oltre ad IVA e CPA.

Motivi della decisione

Con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo depositato in data 14 gennaio 2013 si costituiva in giudizio l’azienda Unità Locale Socio Sanitario numero 21 del Veneto chiedendo che venisse annullato e revocato il decreto ingiuntivo n. 1388/12 Ing, n. 2685/12 RCI emesso in favore del sig. C.M. dal Tribunale di Verona, quale Giudice del Lavoro in data 19.11.2012 e notificato alla ULSS 21 il 04.12.2012, motivando la pretesa dell’ingiungente come infondata in fatto e in diritto. Ciò anche in ragione del fatto di essere venuto meno il presupposto dell’esistenza di un debito da parte della ULSS 21 nei confronti dell’appaltatore a seguito dell’intercorsa cessione di credito. Conseguentemente, l’Azienda ULSS 21 chiedeva che fosse dichiarato che nulla era dovuto al sig. C.M..

In subordine, l’ULSS 21 chiedeva che il Giudice, nel caso in cui venisse confermato il decreto ingiuntivo opposto, accertasse e dichiarasse il beneficium excussionis in favore della ULSS 21 e che, pertanto, l’Azienda fosse condannata a pagare le somme ingiunte solo in seguito alla prova della avvenuto infruttuosa escussione del patrimonio della All Computer srl in liquidazione, appaltatrice cedente del credito.

Con memoria difensiva e di costituzione depositata in cancelleria in data 11 ottobre 2013 si costituiva tempestivamente in giudizio il signore Mario C.M. dichiarando che con ricorso per decreto ingiuntivo il resistente aveva adito il Tribunale di Verona in persona del giudice del lavoro affinché fosse ingiunto alla datrice di lavoro All Computer srl in liquidazione e all’obbligata in solito Azienda ULSS 21 del Veneto di corrispondergli la somma netta di euro 3.608,00 al titolo di retribuzioni arretrate nonché gli ulteriori importi per l’attivazione della procedura di ingiunzione oltre accessori di legge; ricorso che veniva accolto dal giudice del lavoro di Verona e in ragione del quale emetteva il decreto ingiuntivo n. 1388/12.
Tale decreto veniva ritualmente notificato ad entrambe le obbligate in solido, ma veniva opposto da parte della sola ULSS 21 di Legnano.

Nella memoria difensiva il lavoratore richiedeva la concessione integrale dell’efficacia provvisoriamente esecutiva del decreto ingiuntivo affermando che:
– aveva lavorato in esecuzione del contratto d’appalto presso l’Azienda opponente e che risultava tuttora adibito a svolgere la medesima attività di assistenza Hardware e Software per i computer utilizzati presso detta struttura sanitaria;
– la medesima ULSS 21 non si opponeva al pagamento di quanto chiesto dal signor C.M., subordinando tale fatto alla condizione che ciò non comportasse per l’intimata un doppio pagamento, data la cessione di credito di effettuata in favore di Banca IFIS spa da parte della All Computer srl con atto notarile regolarmente notificato all’azienda opponente.
– il credito vantato dal lavoratore, essendo fondato su una riconoscimento di debito quale la busta paga, era da intendersi certo e corretto;
– in merito, infine, alla preventiva escussione richiesta dall’opponente e operante ex articolo 29 del decreto legislativo 276/03, parte opposta rileva che tale eccezione era efficace solo in fase esecutiva e non di merito.
In ragione di quanto esposto, parte opposta chiedeva che il Giudice adito concedesse l’integrale efficacia provvisoriamente esecutiva del decreto ingiuntivo opposto e, conseguentemente, lo confermasse in ogni sua parte o, alternativamente, condannasse l’opponente al pagamento della diversa somma accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia.
All’udienza del 24 ottobre 2013 il procuratore di parte opponente dichiarava che la società All Computer srl era stata dichiarata fallita con sentenza del tribunale di Milano in data 30 maggio 2013 e, conseguentemente, chiedeva l’interruzione del processo.

Il procuratore di parte opposta insisteva, invece, affinché proseguisse il giudizio nei confronti della sola ULSS 21, non sussistendo un’ipotesi di litisconsorzio necessario tra la appaltante e l’appaltatore e chiedeva che venisse concessa alla provvisoria esecutorietà del decreto nei confronti dell’azienda ULSS 21. Il procuratore di parte opponente si opponeva alla richiesta ex articolo 648 c.p.c. facendo presente che ai sensi dell’articolo 69 RD 18.11.1923 n. 24440 la cessione del credito nei confronti dell’ente pubblico è efficace se posta in essere con atto pubblico.

Al termine dell’udienza il giudice si riservava la decisione. Con ordinanza del 02 maggio 2014 il Giudice scioglieva la riserva e concedeva la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto, ritenendo che la cessione del credito vantato da All Computer nei confronti della ULSS 21 non avesse rilevanza nel caso di specie, dato che l’opposto aveva fatto valere anche la responsabilità solidale diretta dell’appaltatore ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. 276/2003.
Alla successiva udienza la causa, essendo ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per discussione all’udienza del 12.11.2014.

In tale sede si costituiva per parte opponente il nuovo procuratore in sostituzione del precedente che rinunciava al mandato e, in tale sede, faceva proprie le difesa già esposte e si richiamava alla sopravvenuta giurisprudenza della Corte di Cassazione del 7 luglio 2014, sentenza n. 15432, che esclude l’applicabilità dell’art. 29 del D.Lgs. 276/03 agli appalti delle Pubbliche Amministrazioni.

Nella medesima udienza il Giudice, sulla non opposizione delle parti, disponeva la riunione della presente causa a quella iscritta al n. 73/2013 e vertente sulle medesime questioni di diritto.

Il Giudice rinviava per discussione, concedendo termine per deposito di note difensive.

Al termine della discussione della causa il Giudice si ritirava in camera di consiglio e rinviava all’udienza del 23.04.2015 per lettura del dispositivo.

***

Le opposizioni proposte dalla Ulss 21 sono infondate.

Parte opponente articola la propria difesa rilevando che, alla luce della sentenza della Corte di Cassazione del 7 luglio 2014 numero 15432, non sarebbe applicabile ai contratti di appalto stipulati da Amministrazioni Pubbliche l’art. 29 del Decreto Legislativo 276/2003, in forza del quale il committente è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, entro i limiti di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi (comprese le quote di trattamento di fine rapporto), nonché i contributi previdenziali e di premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto.

Infatti la Suprema Corte ha stabilito che “i contratti pubblici di appalto relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni o dei contributi dovuti al personale dipendente dell’esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’art. 118, comma 8, ultimo periodo, del relativo codice, di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, i lavoratori devono avvalersi degli speciali strumenti di tutela previsti dal codice citato, le cui modalità di utilizzazione sono determinate, in particolare, dagli artt. 4 (per i contributi) e 5 (per le retribuzioni) del il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione del suddetto codice). Tale disciplina che, peraltro, consente agli interessati di recuperare – anche in corso d’opera – quanto dovuto, è articolata in modo tale da dimostrare che, nell’ambito degli appalti pubblici, il legislatore attribuisce allo scorretto comportamento tenuto dal datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti un disvalore maggiorato dal fatto di considerarlo anche lesivo degli interessi pubblici al cui migliore perseguimento è preordinata la complessiva disciplina regolatrice degli appalti pubblici. Ne consegue che alla suindicata fattispecie non è applicabile il D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, come peraltro stabilisce il precedente art. 1, comma 2, che esclude che il decreto stesso sia applicabile “per le pubbliche amministrazioni e per il loro personale” e come, di recente ha confermato dal D.L. 28 giugno 2013, n. 76, art. 9, comma, (convertito dalla L. 9 agosto 2013, n. 99). Viceversa nel caso di mancata utilizzazione da parte dei lavoratori degli strumenti previsti dalla suindicata normativa speciale, è possibile fare ricorso, in via residuale, alla tutela di cui all’art. 1676 cod. civ., che in base alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, è applicabile anche ai contratti di appalto stipulati con le pubbliche amministrazioni”.

Conseguentemente non potrebbe essere accolta la domanda di pagamento nei confronti all’ULSS 21 per le somme dovute a titolo di retribuzione al lavoratore opposto.

Secondo la parte opponente, non sarebbero inoltre applicabili al caso di specie nemmeno le tutele indicate dall’articolo 1676 del codice civile né quelle previste dagli articoli 4 e 5 del Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici, D.P.R. 207/2010, dato che gli ausiliari dell’appaltatore hanno facoltà di agire direttamente contro il committente per quanto loro è dovuto solo se il credito dell’appaltatore non è stato ancora estinto. Condizione, quella dell’estinzione del credito, che sarebbe riscontrabile nel caso de quo a seguito della intervenuta cessione del credito da parte della originaria creditrice All Computer srl alla cessionaria banca IFIS Spa per effetto del contratto di factoring stipulato mediante atto pubblico e correttamente notificato all’ULSS 21 in data 2 dicembre 2011.

Tali rilievi, validi nel caso in cui sopraggiunga una cessione di credito per quanto stabilito dall’articolo 1676 del codice civile, non trovano, invece, applicazione per

la Pubblica Amministrazione in forza di quanto previsto dal combinato disposto ci cui all’art. 117 D.Lgs 163/2006 e dagli artt. 4 e 5 del DPR 207/2010.

La peculiare disciplina della cessione di crediti derivanti da contratti pubblici è contenuta nell’art. 117 Codice dei contratti Pubblici, rubricato “Cessione dei crediti derivanti dal contratto”: 1. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, sono estese ai crediti verso le stazioni appaltanti derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori di cui al presente codice, ivi compresi i concorsi di progettazione e gli incarichi di progettazione. Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa.

2. Ai fini dell’opponibilità alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici.

3. Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. (comma così modificato dal D.Lgs. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008)

4. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell’esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.

In ogni caso l’amministrazione cui è stata notificata la cessione “può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato”.

La disciplina qui richiamata è caratterizzata dalla specifica necessità di coniugare il principio civilistico della libera cessione del credito con le peculiari esigenze sottese alla regolare esecuzione dei contratti pubblici, che rende rilevante anche la corretta individuazione del destinatario dei pagamenti dovuti dalla stazione appaltante.

Per tale ragione, la disciplina della cessione del credito nei confronti di una Pubblica amministrazione ha un carattere di specificità ed è caratterizzato da elementi peculiari rispetto alla generale disciplina della cessione del credito prevista dal codice civile e dalla legge 52 del 1991, in tema di factoring.

Si deve inoltre precisare che il primo comma dell’articolo 117 del codice dei contratti pubblici estende l’applicazione della legge n. 52 del 1991 a tutte le stazioni appaltanti e non alle sole pubbliche amministrazioni come era, invece, precedentemente previsto dall’articolo 26 comma 5 della Legge 109 del 1994.

I successivi commi dell’articolo 117 contengono, invece, disposizioni applicabili alle sole stazioni appaltanti in qualità di pubbliche amministrazioni: tali commi hanno quindi un ambito soggettivo di applicazione più ristretto rispetto a quello indicato nel primo comma.

Tale precisazione risulta particolarmente rilevante in riferimento al quinto comma dell’articolo 117 contratti pubblici, che detta la disciplina della cessione dei crediti derivanti dai contratti d’appalto.

Tale norma dispone che le amministrazioni a cui è stata notificata la cessione del credito possono opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto d’appalto con questo stipulato.

Pertanto, la stazione appaltante potrà rifiutarsi di procedere al pagamento delle somme in caso di inadempimento dell’appaltatore, in base al principio inadimplenti non est adimplendum (art. 1460 c.c.) o potrà detrarre le somme pagate direttamente al personale dipendente dell’appaltatore in caso che questi non provveda.

Tra le varie eccezioni richiamate dal comma 5 dell’art 117 C.C.P. deve essere ricompresa anche la normativa speciale sopravvenuta in tema di appalti pubblici e, in particolare, il peculiare regime di responsabilità solidale dettato dal combinato disposto dell’art. 5 del Codice dei contratti, comma 5, lett. r) e degli artt. 4 e 5 del nuovo Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici (D.P.R. n. 207/10), che disciplinano l’intervento sostitutivo della stazione appaltante nel caso di inadempienza agli obblighi contributivi e retributivi da parte dell’appaltatore.

Infatti l’art. 4 prevede l’intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell’esecutore e del subappaltatore: 1. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, l’esecutore, il subappaltatore e i soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 118, comma 8, ultimo periodo, del codice devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

2. Nelle ipotesi previste dall’articolo 6, commi 3 e 4, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b),
direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

3. In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

L’art. 5 del D.P.R. 207/10 prosegue disciplinando l’intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva dell’esecutore e del subappaltatore e affermando che “1. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 118, comma 8, ultimo periodo, del codice, impiegato nell’esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), possono pagare anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’esecutore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi degli articoli 37, comma 11, ultimo periodo e 118, comma 3, primo periodo, del codice.

2. I pagamenti, di cui al comma 1, eseguiti dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.

3. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma 1, il responsabile del procedimento provvede all’inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

Il regime di responsabilità solidale qui richiamato contraddistingue vari soggetti coinvolti nella procedura e, in particolare, il committente pubblico e l’appaltatore.

Tale disciplina delle obbligazioni solidali in materia di appalti pubblici risponde alla ratio di precostituire idonee garanzie per l’assolvimento, da parte dei soggetti operanti, degli obblighi inerenti alla corresponsione delle retribuzioni e al versamento di contributi previdenziali ed assicurativi.

Tali ipotesi di solidarietà prevista ex lege per le Pubbliche Amministrazioni con gli appaltatori operano anche a seguito di una cessione del credito in forza di quanto previsto dal richiamato art. 117 C.C.P.

Infatti, la corretta formalizzazione e notificazione, ai fini dell’opponibilità del contratto di factoring, alla Pubblica Amministrazione, quale debitore ceduto, avviene ai sensi e ai fini di quanto disposto dalla legge 52/1991 salvo quanto previsto dal Regolamento di Attuazione del Contratti Pubblici. L?art. 117 C.C.P., infatti, fa salve le tutele predisposte dalla normativa speciale richiamandola esplicitamente al comma quinto.

Pertanto, in forza dell’art 117 co. 5 C.C.P. può opporre alla cessionaria tutte le eccezioni che derivano dal contratto stipulato e formato ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e del D.P.R. 207/2010. Tali eccezioni potranno essere fatte valere in caso di inadempienza dell’appaltatore dei crediti indicati dagli artt. 4 e 5 del DPR 207/10 anche qualora vengano a verificarsi tali circostanze successivamente alla cessione del credito da parte del medesimo appaltatore eseguita a norma della Legge 52/91.

Dunque, il carattere speciale di tale normativa, determina una solidarietà della Pubblica Amministrazione a tutela dei crediti dei lavoratori anche a seguito di una
corretta esecuzione, notificazione e non opposizione della Pubblica Amministrazione al contratto di factoring stipulato dall’appaltatore.

Tale principio è conforme a quanto espresso nella recente sentenza dalla Suprema Corte del luglio 2014 in forza della quale la tutela dei lavoratori, impiegati in un appalto pubblico, ne esce rafforzata e non diminuita in ragione delle garanzie applicabili e indicate dal Regolamento di Attuazione del Codice dei Contratti Pubblici.

Qualora, dunque, il principio di diritto qui riportato venisse interpretato come suggerito da parte opponente, in caso di cessione del credito da parte di una ditta impegnata in un contratto di appalto pubblico, si giungerebbe al paradosso di vedere sguarnita ogni tutela i lavoratori dipendenti della ditta cedente.

Infatti, qualora il cedente non adempisse all’obbligazione di pagare la retribuzione e i contributi al lavoratori successivamente alla cessione del credito mediante factoring, nulla potrebbero i lavoratori per recuperare quanto loro spettante.

In tale ipotesi, infatti, non solo non sarebbe applicabile la tutela prevista dall’istituto civilistico ex art. 1676 cc, in quanto il credito sarebbe sorto successivamente alla cessione, ma per le medesime ragioni non sarebbero esperibili le tutele indicate dagli artt. 4 e 5 D.P.R. 207/10.

Verrebbe, dunque, a essere posta in essere un principio opposto a quello formulato dalla Suprema Corte: una totale assenza di garanzia a fronte di un sistema di tutele solo teoricamente rafforzato.

Sulla base delle argomentazioni che precedono si deve dunque ritenere che l’azienda opponente è comunque tenuta in solido con l’appaltatore per i crediti retributivi dei dipendenti di quest’ultimo utilizzati nel servizio oggetto del contratto di appalto. La parte opponente non ha contestato nell’an e nel quantum la richiesta dei lavoratori opposti.

Le opposizioni riunite pertanto devono essere rigettate con la conferma dei decreti ingiuntivi opposti, già dichiarati provvisoriamente esecutivi.

Deve invece essere dichiarata l’estinzione delle cause riunite per quanto concerne le domande proposte nei confronti di All Computer srl. Le cause sono state dichiarate interrotte a seguito del fallimento della società All Computer srl e nessuna parte ha riassunto le cause nei confronti del Fallimento nei termini di legge.

La novità delle questioni trattate, anche alla luce della evoluzione della giurisprudenza di legittimità, giustifica la compensazione delle spese di lite relative alle cause di opposizione riunite.

P.Q.M.

Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata
1) Rigetta le opposizioni riunite proposte da Azienda Ulss 21 di Legnago e pertanto conferma i decreti ingiuntivi opposti
2) Dichiara l’estinzione delle cause proposte nei confronti di All Computer srl in liquidazione;
3) Dichiara compensate le spese di lite del giudizio di opposizione
4) Fissa termine di gg. 60 per il deposito della sentenza.

Verona,23.4.2015

IL GIUDICE
dott. Antonio Gesumunno

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