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Sigarette elettroniche: equiparazione contributiva anche se liquido senza nicotina

Con sentenza n. 240 depositata il 14 novembre 2017, la Cassazione respinge le obiezioni avanzate dal Tar del Lazio in merito alla legittimità della tassazione equiparata tra liquidi per sigarette elettroniche senza nicotina e liquidi che invece la contengono.

I dubbi riguardo il regime imponitivo erano state sollevate non solo dai produttori ma anche dalla Anafe (Associazione nazionale dei produttori di fumo elettronico), i quali hanno contestato la modulazione del prelievo fiscale introdotta dal 2014 (D.lgs 188 in modifica a D.lgs 540/1995) lamentando in particolare l’assoggettamento al «medesimo regime impositivo» di liquidi con nicotina e quelli senza.

La Corte, dal canto suo, aveva provveduto a censurare una precedente normativa che disponeva una aliquota identica per lavorati del tabacco e sigarette elettroniche (sentenza 83/2015). Tuttavia, nella sentenza 240/2017, la stessa Corte segnala che la norma in vigore è già una «differenziazione ragionevole» tra e-cig e sigarette tradizionali, «fondata sul diverso processo di assunzione del fumo elettronico e del fumo da sigarette tradizionali, quest’ultimo ritenuto più dannoso per la salute del consumatore». «Per tale motivo, non a caso, l’imposta di consumo sui prodotti liquidi da inalazione è stata fissata in misura ridotta rispetto a quella prevista per i prodotti tradizionali da fumo, in virtù dell’assenza di combustione». Spiegano poi i giudici, che la direttiva europea 2014/40 «ha riconosciuto che le sigarette elettroniche possono diventare prodotto di passaggio verso la dipendenza dalla nicotina e il consumo di tabacco tradizionale».

La parità di aliquota tra liquidi nicotinati e non sarebbe stata decisa in base al principio di capacità contributiva espresso dall’articolo 53 della Costituzione. In breve, l’imposta sulle sigarette elettroniche «nella parte in cui assoggetta i liquidi privi di nicotina alla medesima aliquota impositiva dei liquidi nicotinici… colpisce beni del tutto voluttuari, immessi in consumo dai fabbricanti e dai produttori, che per ciò stesso dimostrano una capacità contributiva adeguata, così come i consumatori finali sui quali viene traslata l’imposta». Perciò sarebbe legittima l’ampia discrezionalità che spetta al legislatore e che gli consente di applicare la medesima aliquota; sia pure con «il limite della non arbitrarietà», ribadisce la Corte, al legislatore è «consentito di determinare i singoli fatti espressivi della capacità contributiva che, quale idoneità del soggetto all’obbligazione di imposta, può essere desunta da qualsiasi indice rivelatore di ricchezza».

In conclusione, espressione di capacità contributiva è il fatto stesso di potersi permettere una sigaretta elettronica. Senza contare che, come espresso dalla Corte, «la finalità secondaria di tutela della salute propria dell’imposta di consumo, che già di per sé giustifica l’imposizione sui prodotti nicotinici, legittima anche l’eventuale effetto di disincentivo, in nome del principio di precauzione, nei confronti di prodotti che potrebbero costituire un tramite verso il tabacco».
 
Fonte: IlSole24Ore

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