Ostentare il tradimento è reato di maltrattamento?
Corte di Cassazione – sentenza n. 41568/2022, sez. Sesta penale

Ostentare con la propria compagna il fatto di averla tradita integra il reato di maltrattamenti previsto dall’art. 572 c.p. Non conta, infatti, che il rapporto sia conflittuale.
Lo ricorda la Corte di Cassazione con la sentenza n. 41568/2022.
Obbligo di fedeltà
Un uomo subiva la condanna in primo e secondo grado per reato di maltrattamenti ai danni della convivente.
Con il ricorso in Cassazione, si vuole rilevare l’assenza il dolo e la continuità delle condotte contestate. In più, secondo il ricorrente, è errato pretendere il rispetto dell’obbligo di fedeltà in una relazione conflittuale.
L’umiliazione è maltrattamento
La Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Le prove dei maltrattamenti subiti dalla compagna ci sono tutte: il fatto che lui ostentasse le relazioni avute con altre donne, infatti, rappresentano una condotta violenta e ingiuriosa configurabile come maltrattamento.
In conclusione, è errato considerare decaduto l’obbligo di fedeltà a causa del rapporto conflittuale con la compagna. La relazione è a tutti gli effetti stabile, il che comporta tale obbligo.
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