Sentenze

Tribunale di Verona, Sez. Lavoro – Sentenza 328/2015 del 29.07.2015 (Dott. Gesumunno)

Retribuzione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro

Il Giudice, dott. Antonio Gesumunno, ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

SENTENZA

nella causa di lavoro / 2012 RCL promossa con ricorso depositato il

da

M.C.(C.F. ), con il patrocinio dell’avv. P. G., elettivamente domiciliato in VERONA presso il difensore avv. P. G.

Contro

EURO. ITALIA SRL (C.F.), con il patrocinio dell’avv. Z. E., elettivamente domiciliato in VERONA presso il difensore avv. Z. E.

Motivi della decisione

Le domande di parte ricorrente sono infondate e devono essere rigettate integralmente.

Il ricorrente deduce in via principale la nullità del patto con il quale le parti hanno concordato la riduzione del superminimo sino ad allora corrisposto, una indennità per festività non godute e permessi e un emolumento forfetario per lavoro straordinario, oltre ad un incentivo subordinato al raggiungimento di obiettivi prefissati dall’azienda.

Il ricorrente sostiene che tale patto sarebbe affetto da nullità in quanto comportante, in violazione dell’art. 2103 c.c., la rinuncia preventiva ad una parte della retribuzione di fatto percepita sino ad allora.

L’argomentazione svolta dalla parte ricorrente non è condivisibile. La riduzione pattuita dalle parti concerne esclusivamente la voce erogata sino ad allora a titolo di superminimo, non oggetto di disposizioni inderogabili di legge o di contratto collettivo, e quindi un emolumento rientrante nei diritti disponibili dalle parti (Cass. 5655/85). Pertanto il patto di riduzione del superminimo non può essere considerato contrario al divieto di riduzione della retribuzione sancito dall’alt 2103 c.c.

Peraltro la parte convenuta ha allegato e dimostrato (senza contestazione di parte attrice) che, a seguito di tale modifica dell’assetto retributivo, il ricorrente ha di fatto sempre percepito una retribuzione superiore (doc.17).

Il ricorrente, in via subordinata, ha chiesto l’annullamento del patto di rideterminazione della retribuzione e riduzione del superminimo per vizio del consenso. Il ricorrente sostiene di avere sottoscritto la pattuizione predisposta dall’azienda in quanto avrebbe ricevuto esplicita minaccia di licenziamento.

Il ricorrente non ha dimostrato i presupposti richiesti dagli art. 1434 e sgg. cod. civ.

Infatti i testi Zaninelli e Sailer hanno confermato che l’iniziativa di riduzione del costo del lavoro fu decisa a seguito di una grave crisi finanziaria che era stata in parte fronteggiata mediante finanziamento da parte dei soci.

Nessun testimone ha confermato la formulazione di minacce di licenziamento nei confronti del ricorrente o di singoli lavoratori nominativamente individuati. Tale circostanza è stata esclusa dai testi Zaninelli e Sailer. I testi Evacuo e Cretella hanno riferito che il direttore Zaninelli prospettò una riduzione del personale, nel caso di mancata adesione dei lavoratori alla proposta di riduzione del costo del lavoro, ma senza che fossero individuati i nominativi dei dipendenti eventualmente destinatari del recesso. Anche ove si ritenesse provata tale circostanza (non confermata dal teste Zaninelli) non si potrebbe comunque parlare di minaccia di “male ingiusto” poiché, in una situazione di crisi finanziaria quale quella confermata dai testi sopra indicati, la riduzione del personale, prospettata solo in termini puramente quantitativi, poteva apparire come una misura legittimamente adottabile dal datore di lavoro.

Il ricorrente sostiene in via subordinata che il consenso sarebbe viziato da un errore cagionato da una falsa rappresentazione della realtà ingenerata dalla azienda convenuta. La società convenuta avrebbe quindi indotto i lavoratori a firmare il patto di riduzione del superminimo sulla base di una crisi aziendale che non trovava rispondenza nella realtà. Tale argomentazione non è condivisibile alla luce di quanto già esposto in relazione alle dichiarazioni dei testi Sailer e Zaninelli, non smentite da altri elementi di prova orale o documentale. Le argomentazioni svolte dalla parte ricorrente si fondano peraltro in buona parte sui dati di fatturato, che non sono indici univoci dell’andamento positivo dell’azienda (infatti essi non possono essere valutati disgiuntamente dai costi e dalla esposizione verso banche e fornitori). Inoltre i dati allegati dalla parte ricorrente sono tratti da documenti contabili ufficiali che verosimilmente erano conosciuti o conoscibili dal ricorrente mediante l’ordinaria diligenza.

Deve essere disattesa anche la domanda diretta ad ottenere il pagamento di compensi per lavoro straordinario.

La parte convenuta ha eccepito la prescrizione del diritto sino al 31.7.2007. La convenuta infatti sostiene che il primo atto interruttivo risalga alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio (31.7.2012). La parte ricorrente non ha dimostrato di avere interrotto la prescrizione quinquennale con atti stragiudiziali precedenti. Pertanto la domanda di pagamento degli straordinari svolti a Scafati riguarda un periodo limitato di tempo (31.7.2007- 30.9.2008).

Il ricorrente sostiene di avere svolto attività lavorativa nella giornata di sabato, presso la sede di Scafati, sino al 30.9.2008 con cadenza bisettimanale alternandosi con la collega Elisa Evacuo ed osservando orario dalle 8,30 alle 13. Il ricorrente espone che dal lunedì al venerdì presso la sede di Scafati l’orario era dalle 8,30 alle 13,00 e dalle 14,30 alle 18,30-19. Dal 10.11.2008 presso la sede di Verona l’orario osservato dal ricorrente era dalle 8,30 alle 18,30-19 con un’ora di pausa per il pranzo.

Per quanto riguarda la sede di Scafati, la teste Evacuo ha riferito di avere svolto lavoro straordinario al sabato alternandosi con il ricorrente.

Tuttavia si deve ritenere che la parte ricorrente non abbia fornito prova univoca dello svolgimento di lavoro straordinario in maniera regolare e costante. Infatti si deve tenere conto, in primo luogo, del periodo limitato non coperto dalla prescrizione, in secondo luogo dei dubbi sull’attendibilità della teste Evacuo (la quale come documentato dalla parte convenuta in allegato alla memoria autorizzata, ha promosso azione nei confronti della convenuta formulando tra l’altro anche la domanda di pagamento di compensi per lavoro straordinario) e, in terzo luogo, della mancata conferma da parte di altri testi (il teste Cretella ha riferito di non averlo visto mai lavorare al sabato nel periodo tra maggio e settembre 2008 presso la sede di Scafati). Per il periodo di lavoro svolto a Verona le testimonianze non hanno fornito elementi idonei a far ritenere provato lo svolgimento di lavoro eccedente l’orario contrattuale. I testi Cretella ed Evacuo hanno riferito di avere visto il ricorrente qualche volta lavorare al sabato nella prima fase di avvio della nuova sede, ma non sono stati in grado di quantificare il numero delle giornate o delle ore di lavoro straordinario. Così pure non vi è stata conferma del fatto che il ricorrente avesse lavorato oltre l’orario contrattuale durante la settimana.

La teste Bianconi ha riferito che l’orario di lavoro è abbastanza “flessibile”:

Ho lavorato e lavoro con il ricorrente nello stesso ufficio. Io lavoro dalle 7,30 alle 13 e poi dalle 14,30 alle 17,30-18. Non abbiamo degli orari fissi, ma flessibili, ciascuno di noi può gestirlo in base al proprio lavoro.

Qualche volta si fanno delle ore in più ma parlando con il titolare ci si può mettere d’accordo per recuperarle. Io ed altri colleghi abbiamo nel contratto un compenso per straordinario forfettizzato. Anche il ricorrente si gestisce il proprio orario di lavoro nell’ambito delle 40 ore.

La qualità delle parti e la natura delle questioni oggetto di causa giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata
1) Rigetta il ricorso
2) Spese di lite integralmente compensate
3) Fissa termine di gg. 60 per il deposito della sentenza.

Verona, 13.5.2015

IL GIUDICE
dott. Antonio Gesumunno

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