Sentenze

Tribunale di Verona, Sez. I Civile – Sentenza n. 2167/2015 del 30.7.2015 (Dott. D'Amico)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANOIL TRIBUNALE DI VERONA
SEZ. I CIVILE

composta dagli ill.mi Sigg.ri Magistrati
Dott. Ernesto d’Amico – Presidente
Dott.ssa Lara Ghermandi – Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Abbate – Giudice
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. /2014 R.G. promossa con ricorso depositato in cancelleria il 19/09/2014

da

B.S. rappresentata e difesa dall’avvocato L. B. per mandato a margine del ricorso ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bolzano, Corso Italia, n. 30 – parte ricorrente –

contro

A.E.H.B. Personalmente comparso – parte convenuta –

e con l’intervento ex lege del
Pubblico Ministero

Oggetto: separazione giudiziale – conclusioni conformi

CONCLUSIONI

Conclusioni per parte ricorrente:

1) I coniugi vivranno separati con l’obbligo del reciproco rispetto, fissando la residenza ove ritenuto opportuno,

2) Dichiarare che ogni questione patrimoniale tra le parti è stata precedentemente regolata e; pertanto, non hanno nulla a pretendere l’uno dall’altro a qualsiasi titolo, nonché ordinare all’Ufficio di Stato Civile competente di eseguire le annotazioni di legge.

Conclusioni per il Pubblico Ministero:
Il Procuratore della Repubblica chiede pronunciarsi separazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.

Quanto esposto dalla parte ricorrente B.S. in ricorso, il tenore delle dichiarazioni del resistente personalmente comparso ed il comportamento processuale delle parti, che all’udienza del 2 luglio 2015 hanno concordemente chiesto la separazione, evidenzia e comprova che fra B.S. ed A.E. H. B., che avevano contratto matrimonio in Matanzus (CUB) il 24.11.2010, giusto atto Tomo 170 – pag. 212 del Registro del Estado Civil di Cuba, regolarmente trascritto presso l’Ufficio dello Stato Civile del Comune di Sona in data 08.04.2011, p. Il, serie C, atto n. 6, anno 2011, è venuta meno qualsivoglia forma di comunione di vita materiale e spirituale.

Pertanto non resta che pronunciare la separazione personale.

Vanno poi senz’altro recepite le conclusioni rassegnate, che recepiscono l’accordo delle parti, al quale il resistente ha prestato personale consenso, conclusioni che appaiono eque e legittime.

Le spese processuali vanno compensate integralmente tra le parti stante la definizione condivisa del procedimento.

La cancelleria provvederà alla trasmissione di copia della presente sentenza all’ufficiale

di stato civile competente per le annotazioni a norma dell’art. 69 lett. d) del D.P.R. 396/2000!

P.Q.M.

II Tribunale di Verona, definitivamente decidendo nella causa civile promossa da B.S. contro A.E.H.B. e con l’intervento del Pubblico Ministero, cosi provvede:

– pronuncia la separazione personale tra B.S. ed A. E. H. B. alle condizioni di cui alle conclusioni congiunte riportate in epigrafe;

– compensa integralmente tra le parti le spese processuali;

– manda alla cancelleria perché provveda alla trasmissione di copia della presente sentenza, quando passata in giudicato, all’ufficiale di stato civile competente per le annotazioni a norma dell’art. 69 lett. d) del D.P.R. 396/2000.

Così deciso in Verona, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 29.7.2015 su relazione della Dott.ssa Lara Ghermandi.

Il Presidente

Dott. Ernesto D’Amico

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