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Telemarketing e telefoni cellulari: una speranza di stop

Ci sono delle novità per quanto riguarda le chiamate di telemarketing sul telefono cellulare.

Con un comunicato stampa del 21 gennaio 2022, il Consiglio dei Ministri ha annunciato che è in arrivo un decreto utile per evitare le chiamate indesiderate. Si legge quanto segue: «Il testo, tra l’altro, attua l’estensione, prevista dalla nuova normativa, della disciplina del registro pubblico delle opposizioni a tutte le numerazioni nazionali fisse e mobili, comprendendo anche quelle non riportate negli elenchi telefonici, cartacei o elettronici, che fino ad oggi ne erano escluse».

Questa comunicazione si aggiunge a quanto introdotto dal decreto legge n. 139/2021, il quale modifica la legge 5/2018 introducendo il concetto di sistemi automatizzati di chiamata o chiamate senza l’intervento di un operatore.

In questo modo si sono modificati i commi che seguono.

L. 5/2018, art. 1, comma 2

«[…] tutti gli interessati che vogliano opporsi al trattamento delle proprie numerazioni telefoniche effettuato mediante operatore con l’impiego del telefono nonché, ai fini della revoca di cui al comma 5, mediante sistemi automatizzati di chiamata o chiamate senza l’intervento di un operatore per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.»

L. 5/2018, art. 1, comma 5

«Con l’iscrizione al registro […] si intendono revocati tutti i consensi precedentemente espressi, con qualsiasi forma o mezzo e a qualsiasi soggetto, che autorizzano il trattamento delle proprie numerazioni telefoniche fisse o mobili effettuato per fini di pubblicità o di vendita ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale ed è altresì precluso, per le medesime finalità, l’uso delle numerazioni telefoniche cedute a terzi dal titolare del trattamento sulla base dei consensi precedentemente rilasciati. Sono fatti salvi i consensi prestati nell’ambito di specifici rapporti contrattuali in essere, ovvero cessati da non più di trenta giorni, aventi ad oggetto la fornitura di beni o servizi, per i quali è comunque assicurata, con procedure semplificate, la facoltà di revoca.»

L. 5/2018, art. 1, comma 12

«Gli operatori che utilizzano i sistemi di pubblicità telefonica e di vendita telefonica o che compiono ricerche di mercato con o senza l’intervento di un operatore umano o comunicazioni commerciali telefoniche hanno l’obbligo di consultare mensilmente, e comunque precedentemente all’inizio di ogni campagna promozionale, il registro pubblico delle opposizioni e di provvedere all’aggiornamento delle proprie liste.»

L. 5/2018, art. 2, comma 1

«Tutti gli operatori che svolgono attività di call center per chiamate con o senza operatore rivolte a numerazioni nazionali fisse o mobili devono garantire la piena attuazione dell’obbligo di presentazione dell’identificazione della linea chiamante e il rispetto di quanto previsto dall’articolo 7, comma 4, lettera b), del codice di cui al decreto legislativo n.196 del 2003.»

Per ulteriori dettagli, qui trovi il sito del registro delle opposizioni.

Fonte: studiocataldi.it
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