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Termine per impugnare davanti alla Corte di Appello un provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis D.P.R. 08.06.2001 n. 327

Una sentenza della Corte di Appello di Venezia afferma che per impugnare (davanti alla Corte di Appello in grado unico) un provvedimento di acquisizione sanante, ex art. 42 bis D.P.R. 08.06.2001 n.327, si applica, a pena di inammissibilità, il termine di 30 giorni previsto dal comma 3 dell’articolo 29 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 (recante Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69).
Ricordiamo che l’art. 42-bis del DPR 327 del 2001 (che disciplina le espropriazioni per pubblica utilità) riguarda la Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico e prevede la c.d. acquisizione sanante, ma non disciplina gli aspetti processuali delle eventuali controversie  in materia.
L’art. 53 del DPR 327/2001, che disciplina la tutela giurisdizionale, stabilisce che: 1. la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo; 2. resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa.
Il successivo art. 54 disciplina la opposizione alla stima per la espropriazione, rinviando all’art. 29 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, il quale stabilisce quanto segue:
«Art. 29 Delle controversie in materia di opposizione alla stima nelle espropriazioni per pubblica utilità

  1. Le controversie aventi ad oggetto l’opposizione alla stima di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 327, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
  2. È competente la corte di appello nel cui distretto si trova il bene espropriato.
  3. L’opposizione va proposta, a pena di inammissibilità, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del decreto di esproprio o dalla notifica della stima peritale, se quest’ultima sia successiva al decreto di esproprio. Il termine è di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.
  4. Il ricorso è notificato all’autorità espropriante, al promotore dell’espropriazione e, se del caso, al beneficiario dell’espropriazione, se attore è il proprietario del bene, ovvero all’autorità espropriante e al proprietario del bene, se attore è il promotore dell’espropriazione. Il ricorso è notificato anche al concessionario dell’opera pubblica, se a questi sia stato affidato il pagamento dell’indennità».

Dal punto di vista letterale l’art. 29 de quo non si applicherebbe alle controversie in materia di indennità di acquisizione sanante, ma la Corte d’Appello lo ha ugualmente applicato, in forza di una pronunzia della Corte di Cassazione a sezioni unite, anche per quanto riguarda il termine di 30 giorni per la opposizione a pena di inammissibilità.

avv. Dario Meneguzzo

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