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L’autoriduzione dei redditi ha rilevanza ai fini della quantificazione del contributo al mantenimento del coniuge e dei figli

08 OTT 2019 – VICENZA
Tribunale di Vicenza – Sentenza n. 1477 del 30.05.19 pubbl. il 27.06.2019 – dott. Giovanni Genovese

L’autoriduzione arbitraria dei redditi non può incidere sull’obbligo al mantenimento salvo il caso in cui la scelta di un impiego con retribuzione inferiore rispetto al precedente sia supportata da un solido fondamento di natura personale e familiare. Il bilanciamento fra esigenze lavorative, personali e familiari dovrà avvenire sotto il profilo della ragionevolezza e della verosimiglianza che, se sussistenti, impongono di tenere conto della contrazione del reddito ai fini della determinazione del contributo al mantenimento del coniuge e dei figli.

Non può trovare accoglimento la richiesta di contributo al mantenimento a favore del figlio che, seppure con contratti a tempo determinato, ha raggiunto l’indipendenza economica, non potendosi subordinare la cessazione dell’obbligo di contribuzione al mantenimento al conseguimento di un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

(Nel caso di specie il Tribunale Berico ha ritenuto non arbitraria ma supportata da un solido fondamento personale e familiare la scelta del ricorrente di accettare un lavoro meno retribuito ma che gli permettesse sia di avvicinarsi alla nuova famiglia sia di poter abitare la casa di proprietà con evidenti risparmi di spesa di alloggio e di trasferta. Ha comunque accolto, seppure in misura ridotta, la richiesta di un assegno divorzile avanzata dalla moglie la quale, nelle more, aveva visto drasticamente peggiorate le proprie condizioni lavorative mentre ha rigettato la richiesta di contributo al mantenimento per il figlio maggiorenne il quale, seppure con diversi contratti di lavoro, ha sempre lavorato ininterrottamente raggiungendo un reddito in linea alla professionalità acquisita e alle concrete condizioni del mercato.)

Giurisprudenza conforme: Cass. n. 18974/2013 e Cass. Sez. U. 18287/2018

Massima a cura dell’ avv.to Federico Montagna

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