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Corte UE: deindicizzazione non obbligatoria in tutti i domini di Google

Ancora di Google, ancora di diritto all’oblio.

Il caso analizzato dalla Corte di giustizia europea prende forma in Francia quando, il 10 marzo 2016, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) infligge a Google una sanzione di 100mila euro in seguito a una domanda di deindicizzazione che non ha ottenuto i risultati sperati: le informazioni segnalate non erano state deindicizzate in tutte le estensioni del nome di dominio del motore di ricerca, ma solo dai risultati visualizzati utilizzando il motore di ricerca all’interno dello Stato membro di riferimento (in questo caso, la Francia).

La Google Inc. non ha mancato di presentare ricorso chiedendo al Consiglio di Stato francese l’annullamento della decisione presa dal CNIL, ritenendo che «il diritto alla deindicizzazione non comporti necessariamente che i link controversi debbano essere soppressi, senza limitazioni geografiche, in tutti i nomi di dominio del suo motore di ricerca».

Il Consiglio di Stato francese, quindi, pone alla Corte europea il seguente quesito: le norme europee relative alla protezione dei dati personali e deindicizzazione devono essere applicate all’interno del solo Stato membro di residenza del richiedente, in tutti gli Stati membri o è possibile farlo a livello mondiale?

Con la sentenza alla causa n. C-507/2017, la Corte di giustizia europea risponde analizzando la questione in vari punti.

1.

Si è già dichiarato, con la sentenza a causa n. C-131/12, che «il gestore di un motore di ricerca è obbligato a sopprimere, dall’elenco dei risultati che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal nome di una persona, dei link verso le pagine Internet pubblicate da terzi e contenenti informazioni relative a questa persona, anche nel caso in cui tale nome o tali informazioni non vengano previamente o simultaneamente cancellati dalle pagine Internet di cui trattasi, e ciò eventualmente anche quando la loro pubblicazione su tali pagine sia di per sé lecita».

2.

Lo stabilimento di Google Inc. presente in Francia svolge attività per lo più connesse al mondo pubblicitario e commerciale, ma che sono comunque connesse all’utilizzo dei dati personali per il funzionamento del motore di ricerca. Quest’ultimo deve essere considerato come operante su territorio francese e soggetto, quindi, alla normativa europea in materia di protezione dei dati personali.

3.

La Corte precisa che, in questo mondo globalizzato, l’accesso a un link il cui centro risiede nell’Uonione Europea da parte di un soggetto estraneo ai confini della Ue può creare effetti immediati a persone risiedenti all’interno dei confini, e ciò proverebbe l’idoneità di una deindicizzazione mondiale al fine di perseguire gli obiettivi di protezione posti dalla normativa dell’Unione.

È vero, però, che molti Stati terzi o riconoscono il diritto alla deindicizzazione o applicano diversi principi per attuarlo. Tale diritto, spiega la Corte, non è una prerogativa assoluta, ma va sempre considerato alla luce della sua funzione sociale e, quindi, messo a confronto con altri principi fondamentali; questo vuol dire che il diritto alla protezione dei dati va contemperato alla libertà di informazione, tenendo conto delle variazioni che questi possono subire in uno Stato terzo.

Tale bilanciamento non è stato considerato dall’Unione per quanto riguarda l’estensione del diritto alla deindicizzazione negli Stati terzi (e questo, anche per quanto riguarda il diritto del singolo). Inoltre, Google non è mai stato sottoposto a un obbligo di deindicizzazione che riguardi le versioni del motore di ricerca al di fuori dei confini dell’Unione. In più, non si prevedono meccanismi di cooperazione con Paesi terzi in tal senso.

Conclusione

La Corte afferma che «allo stato attuale, non sussiste per il gestore di un motore di ricerca che accoglie una richiesta di deindicizzazione presentata dall’interessato, eventualmente a seguito di un’ingiunzione di un’autorità di controllo o di un’autorità giudiziaria di uno Stato membro, un obbligo derivante dal diritto dell’Unione, di effettuare tale deindicizzazione su tutte le versioni del suo motore». Tuttavia, «il diritto dell’Unione obbliga il gestore di un motore di ricerca a effettuare tale deindicizzazione nelle versioni del suo motore di ricerca corrispondenti a tutti gli Stati membri e ad adottare misure sufficientemente efficaci per garantire una tutela effettiva dei diritti fondamentali della persona interessata». In tal senso, sarebbe bene adottare procedure che scoraggino gli utenti esterni all’Unione dall’effettuare ricerche sul materiale deindicizzato all’interno dell’Unione; misure che dovranno essere verificate dai giudici nazionali.

Nulla vieta e nulla impone, quindi, che soppesando tra diritto alla protezione dei dati e libertà di informazione, si decida per una deindicizzazione per tutti gli Stati membri.

Consulta il testo integrale della causa

Fonte
curia.eu
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Redazione interna sito web giuridica.net

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