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No al reddito di cittadinanza per lo scommettitore che non dichiara il “conto gioco”

Corte di Cassazione – sentenza n. 29706/2021, sezione Terza Penale

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all’articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni».

Questo è quanto prevede l’art. 7, comma 1, del Decreto legge n. 4/2019 per chi indica dati falsati per ottenere il reddito di cittadinanza.

Lo ricorda la Corte di Cassazione con sentenza n. 29706/2021, con la quale ha esaminato il caso di uno scommettitore che non aveva denunciato i movimenti di denaro su un conto creato ad hoc presso una società online. Nel modulo Isee, infatti, si faceva riferimento solo al reddito legato al patrimonio mobiliare o immobiliare, senza nemmeno nominare le somme derivate dalle scommesse.

Inutile il ricorso in cui si sosteneva l’impossibilità di quantificare le somme in termini di giacenza annua considerando anche la loro natura aleatoria. Come ricordano i giudici, il denaro transitato sul “conto gioco” era reale, non certo virtuale, quindi doveva essere dichiarato.

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Redazione interna sito web giuridica.net

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