Sentenze

Tribunale di Verona, Sez. Lavoro – Sentenza n. 360/2015 del 31.07.2015 (Dott. Cucchetto)

Licenziamento indiduale per giusta causa

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro

Il Tribunale di Verona – Sezione Lavoro
nella persona del Giudice dott. Marco Cucchetto, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di lavoro promossa con ricorso depositato in data 23.5.2012

DA

P.F., comparso in causa a mezzo dell’avv. G. C. per mandato a margine del ricorso ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Verona,

CONTRO

NORTH EAST SERVICES S.p.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, comparsa in causa a mezzo dell’avv. P. F. per mandato in atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Treviso,

OGGETTO: illegittimità licenziamento
UDIENZA DI DISCUSSIONE: 22.5.2015
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE:

Accertarsi e dichiararsi l’illegittimità o l’invalidità o la nullità e comunque l’inefficacia del licenziamento intimato al sig. P.F. di cui è causa, per i motivi esposti in atto, e conseguentemente condannarsi North East Services S.p.A., nella persona del legale rappresentante pro tempore, alla reintegra del sig. P.F. nel rapporto di lavoro intercorso con le funzioni, la qualifica e lo stipendio goduti in corso di rapporto a fare data dal 24.1.2012 e conseguentemente condannarsi la North East Services S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare al ricorrente il risarcimento del danno ex art. 18 St. Lav. pari alla retribuzione globale di fatto dal 24.1.2012 sino al giorno della reintegra ed al versamento dei contributi assistenziale e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell’effettiva reintegra ed, in ogni caso, in una misura non inferiore a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.

CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA:
In via preliminare: dichiarare l’inammissibilità della domanda di reintegrazione a seguito dell’intervenuta cessazione della attività da parte della convenuta.
Nel merito: accertata e dichiarata la sussistenza della giusta causa di licenziamento, ai sensi dell’art. 2119 c.c. e dell’art. 140 CCNL, rigettare le domande attoree tutte; in via del tutto gradata e per la denegata esclusa ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, si eccepisce l’aliunde perceptum.
Con rifusione di spese e compensi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il presente procedimento è stato preceduto da ricorso cautelare ante causam depositato dall’odierno ricorrente ex art.700 c.p.c. (con il quale si chiedeva la declaratoria di illegittimità del licenziamento del P.F. e la immediata reintegra nel posto di lavoro), procedimento sommario conclusosi con provvedimento cautelare di rigetto depositato dal giudice in data 2.5.12 (provvedimento che non è stato impugnato con reclamo al collegio)

Con ricorso 23.5.12 P.F. chiedeva accertarsi e dichiararsi l’illegittimità o l’invalidità o la nullità e comunque l’inefficacia del licenziamento intimato con effetto immediato e senza preavviso al sig. P.F. con lettera del 8.3.12, e conseguentemente condannarsi North East Services S.p.A. (d’ora in poi: N.E.S. S.p.a) alla reintegra del sig. P.F. nel rapporto di lavoro intercorso con le funzioni, la qualifica e lo stipendio goduti in corso di rapporto, oltre risarcimento del danno.

In ricorso il P.F. espone – riproducendo sostanzialmente le richieste e le motivazioni già formulate in sede cautelare alle quali si attinge per comodità – che:

– era stato assunto dalla società convenuta in data 18/11/1986 con la qualifica di operaio di III Livello ;

– in data 18/01/2012, egli, unitamente al collega Marino Emanuele, svolgeva il suo servizio a bordo del mezzo aziendale tg. EC558NX, il turno iniziava alle 5.30 della mattina, dalla sede di Verona, il mezzo si recava prima a Vicenza e poi a Iesi ove venivano consegnati dei bancali di moneta metallica e ritirati 2 plichi contenenti il controvalore in carta moneta e ciò fatto, alle ore 11.40, il mezzo ripartiva diretto a Verona per la riconsegna nella “sala conta”;

– veniva effettuata una prima sosta verso le ore 11.40 ed una seconda verso le ore 15.25 – dopo una durata di dieci ore di turno lavorativo – in un autogrill di Campogalliano, durante la quale il P.F. scendeva dal camion per andare in bagno, seguito poco dopo dal collega Marino, al quale il P.F. avrebbe domandato se era sicuro di aver chiuso il mezzo ricevendone risposta positiva;

– mentre stava tornando al camion, la centrale operativa gli segnalava telefonicamente un’apertura della porta lato e le guardie giurate, avvicinatesi, constatavano che lo schienale del sedile era abbassato ed erano spariti i due plichi;

– il ricorrente si rivolgeva al Marino, che era il soggetto che materialmente deteneva le chiavi del camion essendo sceso per ultimo, chiedendogli se fosse sicuro di averlo chiuso, ricevendone nuovamente risposta affermativa;

– in data 24 gennaio 2012 la N.E.S. spa contestava al ricorrente di essersi fermato in due occasioni disattendendo di avvertire la centrale operativa circa le necessità che giustificassero la sosta e senza indicare con precisione la località della medesima, violando così inderogabili disposizioni di servizio, nonché di aver abbandonato consapevolmente il mezzo e i valori a lui affidati, agevolando di fatto l’attività criminale di chi aveva sottratto beni sui quali egli avrebbe dovuto vigilare, e sospendeva cautelativamente dal servizio il lavoratore;

– faceva seguito la raccomandata nella quale il procuratore, in nome e per conto del ricorrente, evidenziava che: a) La segnalazione alla Centrale operativa per brevi soste è da anni che non viene effettuata (se non saltuariamente e per soste prolungate) né dal P.F. né dagli altri autisti, peraltro é evidente che detta segnalazione non avrebbe potuto impedire quanto successo; b) il mezzo non contiene una cassaforte in cui custodire i beni affidati costringendo gli autisti a stiparli in un vano della cabina di guida, malgrado da tempo gli autisti avessero lamentato vanamente la circostanza all’azienda; c) da anni il P.F. trasporta valori anche consistenti, a volte anche da solo, esponendo inevitabilmente, ma non certo per sua colpa, il mezzo al rischio di furti e rapine, non essendo pensabile che non si verifichino mai soste per esigenze fisiologiche o per pagamenti alla stazione di servizio; d) nel caso concreto era eventualmente il Marini a non dover scendere per presidiare il mezzo (presidio che, evidentemente, non era ritenuto indispensabile dell’azienda se è vero che aveva fatto viaggiare in altre occasioni il P.F. ed altri colleghi da soli).

Il ricorrente negava, dunque, ogni profilo di responsabilità essendo l’accaduto ascrivibile alle evidenziate lacune organizzative ed operative imputabili all’azienda e contestava la legittimità del licenziamento per non avere il datore di lavoro preso posizione sulle precise e puntuali contestazioni e giustificazioni del lavoratore, e per non avere provveduto ad effettuare accertamenti dei fatti contestati ulteriori a quelli posti a fondamento dell’addebito, censurando le condizioni di totale illegalità in cui erano costretti a lavorare i dipendenti della convenuta, mettendo a rischio la propria incolumità.

Deduceva come la condotta del lavoratore non fosse in ogni caso così grave da giustificare un recesso per giusta causa, tenuto conto delle precedenti modalità di attuazione del rapporto (durata e assenza di precedenti sanzioni).

Deduceva che il doloso mancato rispetto da parte della North East Service delle normative che disciplinano il trasporto di valori non può certo determinare ricadute negative sulla posizione del lavoratore che dette violazioni deve passivamente sopportare.
Il ricorrente si soffermava poi lungamente sul provvedimento reiettivo cautelare ribadendo la sussistenza del periculum in mora (curiosamente svolendo osservazioni che meglio si sarebbero attagliate alla fase di reclamo cautelare piuttosto che non a quella introduttiva del ricorso di merito) e del fumus boni iuris, avendo a suo dire il giudice omesso di calare la valutazione soggettiva della condotta del P.F. nel contesto e nelle circostanze organizzative sopra delineate come deficitarie.

Si costituiva ritualmente la società convenuta rilevando che il trasporto del 18.1.2012 era stato organizzato e disposto con la predisposizione di due Guardie particolari armate e dotate di giubbetto antiproiettile, a bordo di un mezzo speciale munito di sistema di localizzazione satellitare e con cabina blindata e ricostruiva gli accadimenti della giornata sulla scorta del rapporto di servizio 20.1.2012 e della denuncia presentata dal ricorrente alla Polizia Stradale di Modena.

Evidenziava che dopo la contestazione degli addebiti, avuto riguardo alla gravità del fatto (ed alla rilevanza dell’ammanco, prossimo ai 615.000,00 euro) la società convenuta, ha sospeso cautelarmente i protagonisti della vicenda, e ha dato corso, attraverso i propri preposti ed i servizi ispettivi, ad una approfondita istruttoria anche mediante l’assunzione di informazioni presso i locali organismi di polizia, nonché ad una indagine interna per verificare e valutare le responsabilità dei protagonisti, soltanto in esito alle quali, è stato possibile, con lettera 8 marzo 2012, comunicare al ricorrente la risoluzione del rapporto di lavoro per giusta causa: il che escludeva la dedotta tardività della contestazione. Ribadiva la piena legittimità del licenziamento intimato stante la gravità dei fatti addebitati.

Deduceva peraltro la piena regolarità del mezzo usato alla luce della normativa vigente e ribadiva che la giusta causa di licenziamento trova ragione esclusivamente nel comportamento del ricorrente che, violando le disposizioni e le regole, con grave colpa caratterizzata da negligenza ed imprudenza, ha arrecato grave danno alla Società.

Alla prima udienza del 27.11.12 il giudice, ritenuta matura la causa per la decisione, rinviava, con termine per deposito di eventuali note difensive, all’udienza di discussione del 22.5.13, che non veniva chiamata per trasferimento del precedente magistrato assegnatario del procedimento; il ruolo veniva “congelato” in attesa dell’arrivo del nuovo giudice, che prendeva possesso in data 18.8.14.

All’udienza “rifissata” per il 30.9.14 il giudice, in accoglimento della istanza depositata dalla società convenuta – v. sentenza Tribunale di Treviso n.238/13 depositata in data 24.10.13 dalla quale emerge che è stata aperta la procedura di Amministrazione Straordinaria con declaratoria dello stato di insolvenza della società convenuta North East Service s.p.a. – stante il combinato disposto degli artt. 300 c.p.c., 43, comma 3, del R.D. 267/1942 e 36 D. Lgs.270/99, dichiarava l’interruzione del giudizio.

Il 2.10.14 veniva depositato dal ricorrente ricorso per la riassunzione del giudizio e si costituiva con memoria 10.12.14 l’Amministrazione Straordinaria della società convenuta in persona del Commissario Straordinario: all’esito della udienza di riassunzione 9.1.15 il giudice rinviava la causa per la decisione alla successiva udienza 22.5.15 nella quale le parti, invitate alla discussione, concludevano come in epigrafe e la causa veniva decisa mediante lettura di dispositivo, con motivazione riservata.
Il ricorso é infondato e va rigettato.

Il compendio probatorio offerto al giudice – come già correttamente rilevato dal magistrato precedente assegnatario del procedimento – non necessita di approfondimenti istruttori proprio alla luce di alcuni elementi fattuali non controversi tra le parti e idonei ad offrire al giudice gli elementi necessari alla decisione della causa.

Coglie nel segno, innanzi tutto, l’obiezione svolta dalla resistente, sulla falsariga di quanto già rilevato dal giudice della cautela: il ricorrente insiste ancora oggi nello scoperto tentativo di spostare l’attenzione da ciò che realmente è accaduto il 18.1.12 a lacune organizzative e di dotazione dei mezzi adoperati per il trasporto valori.

Ciò che deve formare oggetto di attenta valutazione è la condotta tenuta in concreto dal ricorrente – per la congrua valutazione della gravità soggettiva del comportamento tenuto dal ricorrente in quel caso concreto, tenuto conto di tutti i dati circostanziali da lui conosciuti in quel momento – e la sua collocazione in termini di antecedente causale rispetto all’evento sottrattivo come determinatosi hic et nunc ai fini di ritenere o meno sussistente la giusta causa di recesso per la società resistente.

Ciò che è certo è il dato “crudo” e non controvertibile relativo al fatto che mai il furto si sarebbe realizzato qualora il ricorrente non avesse manifestamente violato le norme regolamentari interne ed i più elementari principi di prudenza, abbandonando consapevolmente un mezzo contenente valori in un parcheggio di un’area di sosta dell’autogrill lasciandolo incustodito con oltre mezzo milione di euro a bordo.

La cabina del mezzo era certamente dotata di blindatura (v. verbale consegna e constatazione: doc. 1 res.) tale da renderlo funzionalmente analogo ad una “cassaforte” che sarebbe risultata certamente impenetrabile sol che non si fossero allontanate contemporaneamente entrambe le guardie giurate in servizio a bordo del mezzo incautamente abbandonato nel parcheggio dell’autogrill.

La condotta del lavoratore deve essere valutata in relazione al dato reale e non già in raffronto a tutti i mezzi della tecnica che avrebbero potuti essere diversamente attivati dalla società datrice di lavoro ed installati sul mezzo, ed a prescindere dal fatto che la potenziale destinazione di un terzo soggetto (e, perché no, di un quarto soggetto) in affiancamento con mansioni di Guardia Giurata avrebbe (forse) impedito l’abbandono contestuale e collettivo del mezzo.

Si condividono integralmente le lucide ed analitiche valutazioni offerte sul punto dal giudice della fase cautelare, che mantengono inalterata la loro vivida e convincente logica stringente:

“Nel caso che ci occupa il datore di lavoro ha fornito ad avviso di chi scrive qualcosa di più di un fumus di giustificazione del licenziamento e il lavoratore, dal canto suo, più che fornire al giudice elementi da cui trarre il convincimento della illegittimità del licenziamento, ha preferito spostare l’attenzione dalle violazioni a lui contestate alla dedotta inesistenza di un nesso di causalità fra il danno sofferto dal datore di lavoro e la condotta a lui imputata , impostando la sua difesa sulla inosservanza da parte della N.E.S delle minime norme di sicurezza, che sarebbero la vera e unica causa del furto e che avrebbero altresì messo a repentaglio la propria incolumità fisica .

In realtà, pare a chi scrive che in questa sede si possa e si debba prescindere totalmente dalla valutazione della idoneità del mezzo al trasporto del denaro consegnato alle due guardie giurate , in quanto la imperdonabile imprudenza del ricorrente (ancora meno scusabile alla luce dell’esperienza pluriennale maturata dallo stesso nel settore della vigilanza privata) appare di per sé sufficiente a minare irrimediabilmente il vincolo fiduciario che deve sorreggere il rapporto di lavoro .

Gli avvenimenti del 18.1.2012 si possono tranquillamente ricostruire attraverso la narrazione che di essi ne ha fatto lo stesso ricorrente nel rapporto di servizio del 20.1.2012 e nella denuncia sporta alla polizia stradale il medesimo giorno del furto.

Le guardie giurate Marini e P.F., partiti da Verona alle 5,30 , dopo aver ritirato a Iesi due plichi contenenti il controvalore in carta moneta dei bancali di moneta metallica consegnati , alle ore 11.45 ripartivano alla volta di Verona per la riconsegna nella “sala conta”; facevano una prima sosta verso le 12:15 per prendere un caffè e circa alle ore 15:20 si fermavano di nuovo presso un Autogrill di Campogalliano per “andare in bagno”; nel frattempo la porta della macchina blindata veniva aperta e il denaro contenuto in una borsa e riposto dietro il sedile centrale della macchina blindata in loro dotazione veniva integralmente sottratto da ignoti.

Le norme violate dalle due guardie giurate sono scritte, ma sicuramente una di queste nasce dal buon senso e non necessitava di essere codificata.

È facilmente immaginabile che vi sia un rigoroso divieto per due guardie giurate che trasportano la considerevole somma in contanti di euro 614.420 di abbandonare contemporaneamente il mezzo di trasporto anche solo per pochi secondi e di lasciarlo, lo si ripete, anche per pochissimo tempo totalmente incustodito.

Ed è del tutto irrilevante che l’ultimo ad abbandonare il mezzo sia stato il Marini in quanto innanzitutto il ricorrente ne era pienamente consapevole, visto che si è sincerato che il collega avesse chiuso l’autovettura ed ? indubitabile che i due membri dell’equipaggio siano parimenti responsabili del carico che trasportano.

Pertanto il ricorrente avrebbe dovuto esortare il collega a non allontanarsi ed aspettare il suo ritorno al luogo ove era parcheggiata l’autovettura blindata, facendo valere il suo livello superiore o , molto più semplicemente un po’ di accortezza o in alternativa , ossia in caso in caso di irragionevole rifiuto del collega, avrebbe dovuto tornare su suoi passi ed attendere lui stesso che quest’ultimo terminasse la pausa .

Condotte che sicuramente sarebbero state suggerite dalla Centrale Operativa se le due guardie giurate non avessero violato pure la norma del regolamento (che assai verosimilmente il ricorrente conosceva essendo alle dipendenze della convenuta da oltre 15 anni ) che impone di segnalare al Centro Operativo ogni sosta durante il percorso dei mezzi adibiti al trasporto dei valori.

Che poi detta segnalazione venisse effettuata dal ricorrente (e dalle altre guardie giurate) solo saltuariamente, come sostenuto nell’atto introduttivo (cfr raccomandata 27.1.2012 avv. Cugola) , non riduce il disvalore della condotta della guardia giurata, lo rende soltanto “recidivo”.

Quindi è possibile affermare che se è vero che in mancanza delle irregolarità del mezzo trasporto denunciate dal ricorrente (violazioni che saranno accertate, se ritenuto necessario, nel giudizio di cognizione) probabilmente il furto non sarebbe stato perpetrato, è altrettanto vero che se il ricorrente non avesse violato le norme regolamentari e di comune diligenza e fosse rimasto a bordo del veicolo in atteggiamento di massima sicurezza (è pacifico che entrambi erano armati e indossavano un giubbotto antiproiettile) fino al ritorno del collega dal bagno (o avesse convinto il Marini ad attenderlo qualche minuto) molto verosimilmente i malviventi non avrebbero operato.

Neppure può attenuare la valutazione della gravità della condotta e della violazione dei doveri il fatto che i malfattori fossero risultati nel caso in esame particolarmente scaltri e “rapaci” nell’impossessarsi con sorprendente velocità (il tutto si sarebbe compiuto in un lasso temporale assai ristretto) del contenuto dei valori custoditi nel furgone blindato.

Duplice e palesemente assai grave è la violazione commessa dal ricorrente.

Sotto un primo profilo il P.F. ha volutamente e colpevolmente omesso di osservare le norme regolamentari e le disposizioni aziendali che si fondano sul rigoroso rispetto delle procedure finalizzate a garantire la sicurezza sia delle persone che dei beni affidati (omettendo di comunicare la sosta alla centrale operativa).

Sotto diverso profilo, marcatamente più grave e imperdonabile, è comunque venuto meno al dovere fondamentale che grava su ogni Guardia Particolare Giurata, addetta al trasporto di valori, che consiste nella custodia dei beni e valori affidati, allontanandosi consapevolmente dal mezzo assieme all’unico altro collega presente sul mezzo.

Il regolamento in vigore da sempre alla N.E.S., ben noto a tutti i dipendenti per esser affisso in luogo accessibile a tutti (dato non contestato), stabilisce difatti al Cap. III – Art. 17 – Compiti Principali delle Guardie Particolari Giurate addette al trasporto/scorta valori – Punto G:

G) È proibito nella maniera più assoluta, di effettuare soste, durante il percorso, non motivate da necessità di servizio o da cause di forza maggiore. Tali soste dovranno, comunque, essere immediatamente segnalate al Centro Operativo.

Durante le soste, da qualsiasi motivo determinate, almeno un componente dell’equipaggio dovrà sempre rimanere a bordo del veicolo in atteggiamento di massima sicurezza” (v. Regolamento interno e norme disciplinari – doc. 8).

Basti pensare che nella recente giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. Sez. lav. 28.9.2011 n.19622) è stata valutata con massimo rigore (tale da rendere legittima la massima sanzione espulsiva) la condotta di abbandono del posto di lavoro con mezz’ora di anticipo, lasciando scoperta l’area territoriale oggetto della vigilanza da parte della Guardia Giurata, benché l’allontanamento fosse risultato in concreto privo di conseguenze sul piano pratico della sicurezza della zona territoriale affidata alle cure del dipendente.

Sono state rigettate le richieste istruttorie avanzate dal ricorrente (cap. nn. 1-6 del ricorso introduttivo) proprio in quanto inconferenti ed irrilevanti rispetto alle svolte argomentazioni: il fatto che P.F. in altre occasioni svolgesse un servizio trasporto valori da solo e non con altra guardia giurata o che lavorasse molte ore al giorno così come che nel 1991 avesse subito danni fisici in occasione di un tentativo di rapina, come è agevole intuire, si rivela del tutto privo di rilevanza ai fini della valutazione della legittimità del licenziamento per come comminato nel caso in esame.

In sostanza va confermata la valutazione della sussistenza di una giusta causa di recesso e della conseguente legittimità del licenziamento, rimanendo assorbita ogni ulteriore e diversa questione proposta, rimandandosi integralmente quando alla dedotta tardività della contestazione alle deduzioni offerte sul punto dalla resistente e sopra richiamate.

Ne discende il rigetto delle domande di parte ricorrente: le spese di lite possono essere integralmente compensate nella considerazione della qualità delle parti, dell’avvenuta interruzione del giudizio e della durata della causa, delle ragioni della decisione e della complessità delle questioni affrontate così come dei profili di natura eminentemente valutativa della gravità della condotta da un punto di vista soggettivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni
contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) Rigetta il ricorso;
2) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite;
3) Indica termine di giorni 60 per il deposito della motivazione della sentenza.

Verona, 22 maggio 2015

IL GIUDICE
dr. Marco Cucchetto

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