Sentenze

Tribunale di Verona, Sez. III Civile – Sentenza n. 2177/2015 del 31.7.2015 (Dott.ssa Benazzi)

Prestazione d’opera intellettuale

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristina Benazzi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. /2014 promossa da:
STUDIO C. P. R. & ASSOCIATI C.F. con il patrocinio dell’avv. S. I., con elezione di domicilio in presso e nello studio dell’avv. S. I.

ATTORE/I

contro

C. E. (C.F. ) con il patrocinio degli avv. e , con elezione di domicilio in presso e nello studio dell’avv. ;

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d’udienza di precisazione delle conclusioni.

CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come in atto di citazione.
Concisa esposizione dei fatti

– Con atto di citazione regolarmente notificato in data 29.04.2014 lo Studio C. P. R. e Associati, in persona del legale rappresentante p.t., Dr. Claudio P., conveniva in giudizio l’impresa individuale C.E. chiedendo la condanna di quest’ultima al pagamento della somma di € 15.935,32 per l’attività fiscale e di consulenza svolta dallo Studio medesimo nei confronti dell’impresa convenuta, nonché la condanna alle spese di lite.
All’udienza del 30.10.2014 nessuno compariva per la convenuta impresa C. E. e il giudice previa dichiarazione della contumacia del convenuto concedeva i termini ex art. 183 VI co c.p.c. per il deposito di memorie.

In data 29.1.2015 il G.O.T. ammetteva la prova per testi e l’interrogorio formale del titolare dell’impresa convenuta, Sig. C. E., rinviando per l’escussione testi ed interrogatorio formale all’udienza del 26.2.2015. In data 04.02.2015 veniva regolarmente notificato al Sig. C. E., nella sua qualità di titolare dell’impresa convenuta, atto di deferimento di interrogatorio formale, con espresso invito a presentersi all’udienza del 26.2.2015 per rendere il deferito interrogatorio formale. All’udienza del 26.2.2015 si procedeva all’escussione dei testi, mentre, nonostante l’avvenuto formale deferimento, il Sig. Chiementin non si presentava per rendere interrogatorio formale. All’udienza del 30.4.2015 il procuratore di parte attrice precisava le conclusioni e la causa veniva, pertanto, trattenuta in decisione, con concessione dei termini di Legge per il deposito di comparse conclusionali e di relative repliche.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Le acquisite risultanze probatorie conducono a ritenere la fondatezza della domanda di parte attrice, la quale deve essere pertanto accolta.

In particolare la domanda trova il proprio supporto probatorio nella valutazione complessiva della documentazione di cui agli atti, relativa alla richiesta di pagamento dell’attività espletata da parte attrice. Inoltre il Sig. C. E., seppur ritualmente citato, non si è costituito, così rinunciando a far valere in tale sede le proprie eccezioni in ordine al fatto posto dalla ricorrente a fondamento della propria pretesa creditoria. Lo Studio C. P. R. e Associati ha fornito prova del credito vantato nei confronti della convenuta impresa Chiementin, sia attraverso la documentazione prodotta in atti (cfr. doc. 1-10), sia a mezzo l’escussione dei testimoni che hanno confermato le circostanze di cui all’atto di citazione.

Pertanto, rilevato che parte attrice ha svolto regolarmente la propria prestazione professionale ne consegue che il sig. C.E., inadempiente nei pagamenti delle prestazioni ricevute, dovrà corrispondere il pagamento delle somme richieste per l’attività professionale prestata.

In base alle suesposte considerazioni e all’esito processuale, le spese di lite del presente giudizio – così come liquidate d’ufficio nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza e vengono, pertanto, poste a carico della parte convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

Condanna il Sig. C.E. al pagamento in favore dello Studio C. P. R. e Associati in persona del legale rappresentante pro tempore dott. Claudio P. della somma di Euro 15.935,32 oltre interessi di legge dalla costituzione in mora al saldo

Condanna il sig. C.E. a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 3000,00 di cui Euro 206,00 per spese, oltre i.v.a., c.p.a. e oltre spese generali.

Verona, 29 luglio 2015

Il Giudice

Dott.ssa Cristina Benazzi

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