Sentenze

Tribunale di Verona, Sez. II Civile – Sentenza n. 40/2016 del 13.01.2016 (Dott. P.P. Lanni)

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VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. /2014

TRA

Società Agricola F.lli b. S.s. in persona del legale rappresentante,rappresentato e difeso dagli Avv.ti M. P. e W.B. ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo

ATTORE OPPONENTE

E

Azienda Agricola S. S. in personale del titolare,rappresentato e difeso dall’Avv. G.C. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Verona

CONVENUTO OPPOSTO

All’udienza del 13.1.2016 sono comparsi dinanzi al dott. Pier Paolo Lanni l’Avv. M. Z. in sostituzione dell’Avv. P. e l’Avv. C. Il Giudice invita le parti alla discussione ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c. I difensori discutono la causa richiamando i propri atti difensivi. L’Avv. Z. chiede che sia accolta l’opposizione alla luce delle considerazioni svolte anche nelle memorie ex art. 183 comma 6 c..p.c.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio il Giudice pronuncia mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto la seguente

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale Civile e Penale in composizione monocratica nella persona del dott. Pier Paolo Lanni,visti gli atti e le conclusioni formulate dalle parti; preso atto della discussione della causa;
considerato in fatto e in diritto che:

  • con atto citazione notificato il 18/3/14 (che si richiama per relationem), la Società Agricola F.lli b. S.s. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 30/14 del Tribunale di Verona con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 19.740,06 in favore della Azienda Agricola S. S., quale corrispettivo dovuto per la fornitura di kiwi, risultante dal contratto sottoscritto dalle parti in riferimento alla stagione 2012/2013 e dalla fattura n. 3?/13 della creditrice;
  • in particolare, l’attore ha eccepito la nullità del decreto ingiuntivo in mancanza di una valida procura alle liti per la fase giudiziale e comunque l’insussistenza del credito, posto che le parti, a fronte della difficoltà dell’opposta ad assicurare merce di prima scelta, avevano concordato di prevedere la consegna delle merce in “conto vendita”, con limitazione dell’obbligo di pagare il corrispettivo alla merce effettivamente venduta;
  • con comparse di risposta depositata il 20/6/14 e all’udienza dell’11/7/14 (anch’essa richiamata per relationem), si è costituito in giudizio l’opposta contestando la fondatezza dell’opposizione e chiedendo il rigetto;
  • orbene, l’eccezione preliminare dell’opponente deve giudicarsi infondata, atteso che il deposito in prima udienza di una nuova comparsa di costituzione con procura alle liti in calce e ratifica delle precedenti attività processuali sana l’eventuale vizio di procura originario (posto che l’art. 182 c.p.c. prevede la posRepert. n. 224/2016 del 13/0 procura alle liti con efficacia retroattiva);
  • anche la contestazione di merito dell’opponente deve giudicarsi infondata, atteso che: a) il contratto stipulato dalle parti prevedeva una vendita diretta e non una consegna in “conto vendita” e non risulta provato l’accordo di modificazione del contratto; b) in ogni caso, anche ricostruendo il rapporto nei termini prospettati nell’atto di opposizione, l’opponente non ha allegato quali siano i quantitativi di merce ricevuti e non rivenduti; c) né risultano contestazioni dirette a far valere il difetto di qualità della merce o comunque comunicazioni all’opposta con l’offerta di restituzione della merce ricevuta e non venduta; d) pertanto, deve ritenersi in ogni caso sorto a carico dell’opponente l’obbligo di pagare il prezzo di tutta la merce ricevuta; e) la tardiva fatturazione non esclude l’esistenza e la validità del rapporto contrattuale;
  • ne consegue che l’opposizione deve essere rigettata;
  • le spese di lite seguono la soccombenza e vanno quindi poste a carico dell’opponente nella misura liquidata in dispositivo (secondo i parametri di cui al DM n. 55/14);

P.Q.M.

definitivamente pronunciando:

  • rigetta l’opposizione;
  • condanna la Società Agricola F.lli b. S.s. a rimborsare alla Azienda Agricola S. S. le spese di lite che liquida in complessivi € 3000 per compenso, oltre rimborso forfettario delle spese generali (15 %), iva e cpa.

Il Giudice
dott. Pierpaolo Lanni

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