Sentenze

Tribunale di Verona, Sez. I Civile – Sentenza n. 38/2016 del 13.01.2016 (Dott. S. Abbate)

Assicurazione contro i danni

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Giudice, dott.ssa Stefania Abbate ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado d’appello iscritta al n. /2012 R.G. promossa

da:

CONDOMINIO IL SOLE A E B – VIA LIBERTA 3A (C.F. con il patrocinio dell’Abogado stabilito R. A. e dell’Avv. R. L. entrambi del Foro di Massa Carrara e con elezione di domicilio presso lo studio dell’Avv. R. R.);

APPELLANTE

contro:

DUOMO UNI ONE ASSICURAZIONI SPA (C.F. con il patrocinio dell’ Avv. B. C. del Foro di Siena e con elezione di domicilio presso lo studio dell’Avv. Q.F.)

APPELLATA

avente ad oggetto: assicurazione contro i danni
CONCLUSIONI
Per l’appellante:
La parte ha rassegnato le conclusioni di cui al foglio allegato al verbale d’udienza del 26.5.2015, che qui si intendono richiamate.
Per l’appellata:
La parte ha rassegnato le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta d’appello, che qui si intendono richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Condominio II sole A e B di Via Libertà 3A ha interposto appello avverso la sentenza n. 1622/12 del 10/04/2012, con cui il Giudice di pace di Verona, in accoglimento della domanda proposta da Duomo Uni One Assicurazioni s.p.a. con atto di citazione notificato il 01.03.2011, l’aveva condannato a pagare in favore di quest’ultima la somma di € 1.097,81, oltre interessi, quale premio assicurativo dovuto con scadenza 31.12.2010 in forza di polizza assicurativa n. 0130404615, nonché alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla controparte.
Ha resistito al gravame la società appellata, contestando le avverse argomentazioni.
Orbene, con unico motivo d’appello il Condominio ha lamentato l’omessa pronuncia del Giudice di prime cure in ordine all’eccepita intervenuta risoluzione del contratto di assicurazione.
Il motivo è fondato.
È ben vero che l’odierna appellante, nella comparsa di costituzione, aveva negato in radice l’esistenza del contratto assicurativo, comprovata viceversa dalla missiva del 4.2.2009 e dai due assegni bancari a firma dell’amministratore del Condominio, relativi al pagamento dei precedenti premi con scadenza al 31.12.2007 e al 31.12.2008, nonché dalla sentenza di condanna al versamento del premio dovuto per l’annualità 2009, emessa dal Giudice di pace di A.
Sennonché, già nel primo grado, nelle note conclusive, a seguito della produzione dei documenti appena indicati, il Condominio aveva eccepito che il pagamento del premio dovuto per l’annualità 2007 era stato eseguito quando già erano trascorsi sei mesi dalla scadenza prevista dall’art. 1901, co. 3, c.c. e aveva perciò dedotto l’illegittimità della pretesa della Compagnia assicuratrice in relazione all’intervenuta estinzione del rapporto.
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, qualora l’assicuratore lasci trascorrere il termine di sei mesi dalla scadenza del premio ed agisca poi per il pagamento, non solo del premio relativo al periodo assicurativo in corso al momento del decorso di quel termine, e, quindi, della risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 1901, terzo comma, c.c., ma anche di premi dovuti per periodi successivi, l’avvenuta verificazione della risoluzione, quale fatto impeditivo del diritto dell’assicuratore alla corresponsione dei premi per i periodi successivi, costituisce un fatto integratore di un’eccezione in senso lato e, conseguentemente, può essere rilevata d’ufficio dal giudice (v. Cass., Sez. 3, n. 494 del?12/01/2007).
Sulla base di tale principio, a prescindere dalla tempestività dell’apposita eccezione di parte, il Giudice di pace avrebbe dovuto rilevare che la pretesa azionata dalla società Duomo poggiava su un contratto ormai risolto, a cagione dell’inutile decorso del periodo di tolleranza inerente al premio avente scadenza al 31.12.2007, pagato dall’assicurato il 4.2.2009, ben oltre il termine di sei mesi di cui al citato art. 1901, terzo comma, c.c.
Infatti, la risoluzione di diritto, in difetto di azione giudiziaria per la riscossione del premio, si determina in modo immediato ed automatico al decorso del termine semestrale, intervenuto il quale la riattivazione del rapporto non è più consentita, giacché “i comportamenti dei contraenti successivi alla scadenza di detto termine non possono far rivivere un rapporto ormai estinto, ma sono valutabili solo al diverso fine dell’eventuale stipulazione di un nuovo contratto” (v. Cass., Sez. 1, n. 685 del 29/01/1980).
Ciò in virtù del principio dell’indisponibilità dell’effetto risolutivo de quo, principio volto a rendere meno gravosa la posizione dell’assicurato, evitando che l’assicuratore, per lungo tempo inerte nel curare la riscossione del premio, possa mantenere in vita un rapporto da cui egli ritrae un esclusivo vantaggio, a seguito del persistere dell’inadempimento dell’assicurato, nonostante la cessazione della copertura del rischio (v. Cass., Sez. 1, n. 4849 del 14/11/1989).
Consegue che, non trovandosi in atti allegazione alcuna in ordine alla conclusione di un nuovo contratto in dipendenza del ritardato pagamento del premio relativo all’annualità 2007, evidenziandosi anzi reiterati riferimenti della Compagnia al contratto stipulato nell’anno 1997 quale titolo della pretesa, risultando quest’ultimo, per quanto detto, estinto, la domanda di pagamento del premio dev’essere respinta.
Si precisa, da ultimo, che la sentenza emessa nel giudizio d’appello avverso la decisione del Giudice di pace di Aulla, siccome tardivamente prodotta dall’appellante con la memoria di replica, non è stata valutata ai fini della decisione.
In riforma della sentenza appellata del Giudice di pace di Verona, dunque, accertata la risoluzione del contratto di assicurazione, va respinta la domanda proposta dalla società Duomo.
La domanda di condanna alla restituzione delle somme erogate in forza del provvedimento censurato non può essere accolta, in mancanza della prova, e prima ancora dell’allegazione, del quantum versato.
Le spese di lite del primo e del secondo grado seguono la soccombenza e vengono liquidate a carico dell’appellata come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sull’appello proposto avverso la sentenza del Giudice di Pace di Verona n. 1622/12 del 10/04/2012, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione respinta:

  1. accoglie l’appello e, per l’effetto, in integrale riforma della sentenza appellata, accertata la risoluzione di diritto ex art. 1901, terzo comma, c.c. del contratto di assicurazione n. 0130404615, respinge la domanda proposta da Duomo Unione s.p.a. nei confronti del Condominio Il sole di Via Libertà 3A;
  2. condanna Duomo Unione s.p.a. alla rifusione delle spese di lite del primo e del secondo grado sostenute dal Condominio Il sole, che liquida in € 930,00 (di cui € 330,00 per il primo grado ed € 600,00 per il secondo grado) e in € 55,50 per spese del secondo grado, e così complessivamente in € 985,50, oltre al 15 % a titolo di rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA.

Verona, 11 gennaio 2016
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Abbate

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