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In tema di sanzione amministrativa

Nella sentenza n. 326/2017 del Tribunale di Vicenza un soggetto ha impugnato il verbale di contestazione di una violazione del codice stradale dopo che il Giudice di Pace ha rigettato la sua opposizione ritenendo adeguatamente motivato e conforme ai fatti il verbale impugnato.
In particolare al soggetto sono contestati due commi dell’art. 141 del Codice della Strada: non solo il comma 1 secondo cui «è obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo da evitare ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose» ma anche il comma 3 secondo cui «il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata e nelle ore notturne».
Ciò che l’attore contesta è l’illogicità del ritenere eccessiva la velocità da lui tenuta; a suo avviso non solo non vi è violazione ex comma 1, non essendo contestato il superamento dei 90 km/h previsti dalla strada in questione, ma anche non vi è violazione ex comma 3, non essendoci circostanze particolari e transeunti segnalate dal verbale contestato.
Il giudice non si trova d’accordo con questa ricostruzione di parte; egli non ritiene che, seguendo l’interpretazione del precedente giudice di pace, si pervenga al superamento del limite di 90 km/h stabilendone al suo posto uno ad libitum e inferiore.
A suo avviso nel verbale è chiaro che la violazione esiste in quanto le condizioni di tempo e della strada imponevano una prudenza particolare; non solo la visibilità era insufficiente ma non c’era nemmeno il guard-rail ai lati della strada, essendo dovutamente segnalato che la strada di specie era  soggetta all’attraversamento di animali selvatici.
Ne consegue una palese situazione di pericolo che impone al conducente di ridurre l’andatura ben oltre quanto stabilisce il canonico limite stradale.
Certo, non si può tacere che il problema sia a monte, in quanto non solo il comune non provvede a regolarizzare le situazioni di pericolo ma, non soddisfatto, beffa pure il conducente salassandolo con astratte sanzioni.

Leggi il testo integrale – Tribunale di Vicenza, sentenza n. 326/2017

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Michel Simion

Dottore in Giurisprudenza, Università degli Studi di Verona. Tesi in diritto costituzionale giapponese, appassionato di letteratura asiatica.

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