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Separazione coniugale e reciproci bisticci

Nella sentenza n. 119/2018 del Tribunale di Verona si delibera sulla richiesta di separazione coniugale richiesta dalle parti in causa.
Dopo essersi espresso sull’impossibilità di ricongiungimento dei coniugi, stante il comportamento delle parti, il giudice esamina la reciproca richiesta di addebito della separazione.
Per quanto concerne la domanda della moglie essa concerne il comportamento del marito, che non solo ha intrattenuto una relazione extraconiugale con una ragazza di 25 anni più giovane ma ha anche avuto un comportamento freddo e distaccato nei confronti della ricorrente, arrivando a respingerla sessualmente e provocandole un’incipiente stato di depressione.
Il giudice respinge la richiesta asserendo che «le allegazioni difensive della resistente si rivelano inidonee a supportare l’invocata pronuncia di addebito della separazione, apparendo invece evidente dalle stesse dichiarazioni contenute in comparsa di costituzione come la crisi coniugale fosse in atto già molti anni prima della prospettata relazione extraconiugale, riconducibile a una incompatibilità dei tratti caratteriali dei coniugi, emersa in epoca risalente e radicatasi progressivamente fino alla crisi conclamata, già sfociata a sua volta ben prima della instaurazione del presente procedimento».
Per par condicio, il giudice respinge ugualmente la richiesta del marito il quale testimonia i numerosi tradimenti della moglie, che si deve essere così vendicata dell’ancestrale rifiuto sessuale, nonché la sua volontà iniziale di perdonarla frustrata dai reiterati atteggiamenti  algidi della donna; tutta la sua difesa è sostanzialmente imperniata sul fatto di cenare da solo mentre la donna usciva a sperperare denaro in vestiti e scarpe.
Presso atto della capacità reddituale di entrambi i coniugi, il giudice ritiene infine che non ricorrano i presupposti per riconoscere in favore della resistente un assegno di mantenimento da porre a carico del marito ricorrente e viceversa, con una parziale compensazione dovuta alla reciproca soccombenza.
Più che una lite giudiziaria sembra una lite d’asilo nido.

Leggi il testo integrale – Tribunale di Verona, sentenza n. 119/2018

 

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Michel Simion

Dottore in Giurisprudenza, Università degli Studi di Verona. Tesi in diritto costituzionale giapponese, appassionato di letteratura asiatica.

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