Diritto amministrativo e sanzioniNews giuridicheResponsabilità e risarcimento danni

Se i lavori sono necessari, no al risarcimento per il locale coperto dai ponteggi

Tar Lombardia – pronuncia n. 02244/2021

È possibile chiedere il risarcimento per un ristorante rimasto coperto dai ponteggi di un condominio su cui venivano effettuati lavori di ristrutturazione?

È la domanda alla quale ha risposto il Tar Lombardia con pronuncia n. 02244/2021 (del 15/10/2021).

Il caso

Il ristoratore in questione aveva presentato la domanda di occupazione di suolo pubblico per tavoli e gazebo in data antecedente rispetto alla richiesta di lavori da parte del condominio. Secondo il ristoratore la decisione di favorire il condominio ha comportato un danno economico, visto che i ponteggi hanno poi coperto l’ingresso al locale; da qui la richiesta di risarcimento danni nei confronti del Comune.

La decisione

Secondo i giudici, la richiesta avanzata dal ristoratore deve essere respinta per un semplice principio: «Gli interessi collettivi alla messa in sicurezza e al mantenimento del decoro degli immobili, prevalgono su quelli commerciali»; quindi il Comune non deve risarcire alcunché, in quanto «il regolamento edilizio impone uno specifico obbligo di manutenzione a carico dei proprietari degli immobili (art. 11), stabilendo al comma 1 che essi sono tenuti a mantenere le costruzioni in condizioni di agibilità, di decoro, di idoneità igienica e di sicurezza socio-ambientale, assicurando tutti i necessari interventi».

Inoltre, per evitare degrado urbano, occupazioni abusive e tutte le situazioni che potrebbero minare l’ordine pubblico, secondo l’art. 12 «il recupero urbano, la riqualificazione sociale e funzionale delle aree e/o degli edifici, sono valori di interesse pubblico da tutelare». Questo spiega il “favoritismo” riservato ai lavori di ristrutturazione, dato lo stato di degrado che caratterizzava l’edificio (cosa, per altro, confermata anche dal ristoratore).

Da queste considerazioni deriva che l’occupazione di suolo pubblico può essere vietata per tali motivi:

  • interesse generale;
  • contrasto con disposizioni di legge o regolamento;
  • eventuali prescrizioni a tutela di decoro, viabilità e sicurezza (Consigli di Stato, sent. n. 3285/2017).
itf dispositivi demo

Rimani sempre aggiornato sui nostri articoli e prodotti
Mostra altro

staff

Redazione interna sito web giuridica.net

Articoli correlati

Lascia un commento

Back to top button