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Cassazione: anche l’autovelox mobile deve essere segnalato

Corte di Cassazione – ordinanza n. 29595/2021, sez. Seconda Civile

Esistono tipologie di autovelox esenti dall’obbligo di segnalazione?

Secondo quanto riportato nell’ordinanza di Cassazione n. 29595/2021, no. Risposta desumibile dalla lettura dell’art. 142, comma VI-bis del Codice della strada.

Il caso

Il Comune di Feltre ha presentato ricorso contro la decisione presa dal Tribunale e Giudice di pace di Belluno di accogliere l’opposizione contro la sanzione irrogata a un cittadino reo di aver superato i limiti di velocità in automobile. Quest’ultimo si lamentava che l’autovelox non fosse debitamente segnalato. Il Comune, invece, sosteneva che il rilevatore mobile Scout Speed in questione non fosse soggetto ai vincoli imposti a partire da agosto 2007 (art. 142, comma VI-bis, Codice della strada); norma che ha portato molti enti a cautelarsi con i segnali di controllo velocità lungo le strade su cui potessero essere presenti pattuglie fornite di tale attrezzatura.

Secondo la Cassazione, invece, quella portata avanti dal Comune non è la giusta interpretazione.

L’ordinanza

L’obbligo di segnalazione dedicato ai dispositivi fissi vale anche per quelli mobili. Il motivo risiede nel fatto che il comma VI-bis non può essere derogato da decreti attuativi in quanto ha il rango di legge. Ciò impone che i Dm attuativi del comma VI-bis devono essere letti come obbligo di presegnalazione e visibilità per ogni tipo di dispositivo (sia esso mobile o fisso); il che comprende anche i controlli velocità effettuati da veicoli in movimento.

La prassi passata si basava sul fatto che secondo i ministeri delle Infrastrutture e dell’Interno, la dicitura «postazioni di controllo» presente nel comma VI si riferisse solo alle postazioni statiche. Con questa interpretazione, la Cassazione gli dà torto.

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Redazione interna sito web giuridica.net

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