Diritto dell'immigrazione

Riconoscimento dello status di rifugiato. Recentissime dal Tribunale di Venezia

Con il decreto del Ministero dell’Interno del 10.11.2014 è stata stata costituita a Verona la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale determinando la competenza del Tribunale di Venezia a decidere sul contenzioso avverso i provvedimenti di rigetto.
Si pubblicano due recentissime e tra le prime pronunce del Tribunale di Venezia che riconoscono lo status rifugiato a cittadini pakistani provenienti dalla regione del Kashmir ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28.07.1951 e del D.L.vo 251/2007 attuativo della Direttiva 2004/83/CE.
Nella fattispecie si trattava in entrambi i casi del contenzioso promosso avverso il diniego dello status da parte della Commissione territoriale di Verona per il riconoscimento della protezione internazionale.
In particolare, nell’ordinanza del 08.01.2016 il Giudice, dott. Enrico Schiavon, dà un inquadramento della disciplina applicabile nel caso di specie, ritenendo necessario nel contempo “procedere ad una valutazione dell’attendibilità e della verosimiglianza dei fatti esposti, tenendo presente i criteri di valutazione legislativamente definiti”.
Sulla base di queste premesse il Giudice richiama innanzitutto il cd. regime attenuato dell’onere della prova nei procedimenti inerenti la protezione internazionale, ai sensi dell’art. 3, comma 5, D.L.vo 251/2007, specificando che per il richiedente è “sufficiente provare anche in via indiziaria la “credibilità” dei fatti da esso segnalati (Cass. 18353/2006)” con ciò conformandosi ad un orientamento costante della Suprema Corte.
Inoltre, il Giudice affronta la tematica della protezione sussidiaria distinguendola dallo status di rifugiato richiamando due note sentenze della Corte di giustizia dell’Unione Europea (sent. n. 172/2009 Elgafaj e caso 285/2012 del 30.01.2014, Diakit) che trovano applicazione in situazione di “pericolo oggettivo derivante da violenza indiscriminata perché non controllata da autorità statuali in Cass. n. 8281 del 2013”.
Nell’ipotesi di protezione sussidiaria l’esposizione al pericolo di morte o a trattamenti inumani o degradanti “pur dovendo rivestire un certo grado di individualizzazione” non deve avere i caratteri più rigorosi del fumus persecutionis. La differenza con il rifugio politico si coglie, anche in quest’ipotesi, nell’attenuazione del nesso causale tra la vicenda individuale e il pericolo rappresentato (Cass. 20.03.2014, n. 6503).”
Sulla base, invece, del racconto fornito dal ricorrente il Giudice ha ritenuto sussistenti i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato giudicando il racconto “nel suo complesso plausibile”, oltre che avvalorato da documentazione, a dimostrazione di atti di persecuzione individuale subiti in ragione delle opinioni politiche. Sul punto il Giudice richiama un’altra pronuncia del 19.11.2015 a firma del dott. Paolo Talamo, riguardante un altro cittadino pakistano che aveva addotto motivi analoghi.
Queste due pronunce mettono in luce la complessità del giudizio che il Giudice è chiamato a compiere: da un lato la valutazione della coerenza interna e della veridicità di un racconto sulla base dell’ascolto del richiedente la protezione internazionale, dall’altro l’obbligo di far uso di poteri istruttori d’ufficio consultando anche rapporti internazionali su siti specializzati (es. www.ecoi.net) per verificare la coerenza esterna del racconto.
Provvedimenti:
Ordinanza 4415/2015 del 19.11.2015 (Dott. E. Schiavon)
Ordinanza 3348/2016 del 8.1.2016 (Dott. P. Talamo)

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Enrico Varali e Beatrice Rigotti

Avvocati, Studio Legale Varali Rigotti - Lo Studio nasce a Verona dalla collaborazione dell'Avvocato Enrico Varali e l'Avvocatessa Beatrice Rigotti; si occupa di questioni attinenti la tutela delle persone e dei loro diritti fondamentali, tra le sue specializzazioni particolare rilievo hanno il diritto penale e il diritto dell'immigrazione. Dal gennaio 2015 gli Avvocati coordinanol'Antenna di Verona per il Servizio Antidiscriminazione di ASGI (Associazione per gli Studi Giuridici Sull'Immigrazione)

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