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Sì al permesso di soggiorno se il migrante ha subìto violenze durante il viaggio

Corte di Cassazione – ordinanza n. 19986/2021

Molti di noi sono così abituati ad ascoltare le storie delle violenze subite da chi si vede costretto a emigrare, che spesso scappa un sorriso ascoltando le motivazioni che hanno portato al rifiuto della protezione umanitaria. Se da una parte questa può essere considerata una reazione istintiva nei confronti di fatti che appaiono lontani dalla propria realtà, dall’altra non si deve mai commettere l’errore di prendere queste storie come scontate. Il rischio è quello di relegarle al livello di una barzelletta da raccontare in compagnia, disumanizzando il tutto. 

È una delle prime considerazioni che si possono fare leggendo il testo dell’ordinanza n. 19986/2021, con la quale la Corte di Cassazione ha concesso il permesso di soggiorno per motivi umanitari a una migrante che ha subìto violenze durante il viaggio e il transito in Libia. Se la violenza subita ha portato la persona a uno stato di grave vulnerabilità psicologica, infatti, non si devono per forza esaminare i “requisiti canonici”.

Il rifiuto della corte territoriale

Nel momento di decidere il rimpatrio della ricorrente, la corte territoriale aveva considerato quanto segue:

  • in Nigeria non sussiste un’emergenza sanitaria o alimentare tale da vietare il rimpatrio;
  • sebbene avesse avuto un figlio in Italia nel 2016, il rimpatrio poteva avvenire senza disgregazione familiare.

Niente di più superficiale secondo la Cassazione, la quale ha sottolineato la brutalità delle violenze subite dalla ricorrente e dal compagno durante il viaggio e nel Paese di transito; violenze che hanno avuto gravi ripercussioni psicologiche sulla ricorrente, portandola ad abortire.
Errata anche la valutazione sulla mancanza di disgregazione familiare, in quanto aver avuto un figlio nel 2016 è un buon sintomo di integrazione.

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Redazione interna sito web giuridica.net

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