Diritto dell'immigrazioneNews giuridiche

Violazione del dovere di cooperazione istruttoria: nuova massima di Cassazione

Corte di Cassazione – ordinanza n. 25440/2022, sez. Prima Civile

Corte di Cassazione – ordinanza n. 25440 del 29/08/2022, sez. Prima Civile
Presidente: U.L.C.G. Scotti
Relatore: L. Caradonna
Materia: Stranieri, protezione internazionale

PROTEZIONE INTERNAZIONALE – DOVERE DI COOPERAZIONE ISTRUTTORIA DEL GIUDICE – VIOLAZIONE – RICORSO PER CASSAZIONE – MOTIVI – CONTENUTO

«La Prima Sezione Civile, in tema di protezione internazionale, ha affermato:

a) che la violazione del dovere di cooperazione istruttoria, in ordine alla sussistenza della situazione di cui all’art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007, può essere fatta valere, in sede di legittimità: – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., ovvero ex art. 360, comma 1, n. 4 e 132, comma 2, n. 4, c.p.c. per motivazione apparente, nel caso di difetto totale di accertamento istruttorio ufficioso, ravvisabile laddove il giudice non abbia indicato alcuna fonte informativa, oppure l’abbia indicata in modo del tutto inidoneo ad individuarla, purché le circostanze fattuali in ordine alle quali è lamentata l’omessa cooperazione siano state ritualmente dedotte nei giudizi di merito dal ricorrente (e, quanto ai giudizi soggetti al rito antecedente all’istituzione delle sezioni specializzate di cui al d.l. n. 13 del 2017, conv. con modif. dalla l. n. 46 del 2017, e di cui all’art. 19, del d.lgs. n. 150 del 2011, debitamente devolute con l’appello), senza che sia necessario indicare, quale requisito di ammissibilità della censura, informazioni alternative relative alla situazione del Paese di origine, né il pregiudizio concretamente conseguito al vizio processuale denunciato; – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., laddove il ricorrente lamenti che le fonti informative privilegiate, di cui all’art. 8 d.lgs. n. 25 del 2008, indicate nel provvedimento impugnato, non siano aggiornate ovvero non siano state citate in modo completo, a condizione che il vizio si riferisca a circostanze o documenti già sottoposti al giudice del merito, stante il limite di cui all’art. 372 c.p.c.

b) che, con riferimento alle fattispecie soggette al rito antecedente all’istituzione delle sezioni specializzate di cui al d.l. n. 13 del 2017, conv. con modif. dalla l. n. 46 del 2017 (vale a dire con doppio grado di merito ex art. 19 del d.lgs. n. 150 del 2011 e appello ex art. 702-quater c.p.c.) non opera il principio della cd. “doppia conforme”, preclusivo della proponibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.; c) che, laddove il ricorrente lamenti un difetto di cooperazione istruttoria con riferimento all’allegazione di fatti persecutori o a un rischio di danno grave “individualizzato” di cui all’art. 14, lett. a) e b), del d.lgs. n. 251 del 2007, una volta esclusa – alla luce di riscontrate contraddizioni, lacune e incongruenze – la credibilità intrinseca della narrazione offerta dal richiedente asilo, non deve procedersi al controllo della credibilità estrinseca (che attiene alla concordanza delle dichiarazioni con il quadro culturale, sociale, religioso e politico del Paese di provenienza, desumibile dalla consultazione di fonti internazionali meritevoli di credito), poiché tale controllo assolverebbe alla funzione puramente teorica di accreditare la mera possibilità astratta di eventi non provati, riferiti in modo non convincente dal richiedente medesimo.»

banner quadrato visual analytics iltuoforo.net
Rimani sempre aggiornato sui nostri articoli e prodotti
Mostra altro

staff

Redazione interna sito web giuridica.net

Articoli correlati

Lascia un commento

Back to top button