Processo Civile Telematico

Quando l'Azzeccagarbugli depositò una memoria in forma telematica

Approfittando nuovamente del giureconsulto manzoniano, descriver? sinteticamente l?attivit? preordinata al deposito di una memoria endoprocessuale dopo il 30 giugno 2014.

Spero non se la prendano i cultori dell?Autore, per quel che leggeranno.

Era il 2 luglio 2014, dopo l?entrata in vigore dell?obbligatoriet? del deposito telematico degli atti e dei documenti nei procedimenti civili da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite (1), quando all?Azzeccagarbugli scadeva il termine per il deposito di una memoria in un procedimento pendente avanti al Tribunale di Como.

Ultimata la redazione dell?atto con il suo abituale programma di videoscrittura, sollevato dal non dover recarsi a Como in calesse, si dispose per depositarlo, con tre documenti da produrre con esso, in modalit? telematica.

Per prima cosa si colleg? alla sezione ?Uffici giudiziari? del Portale dei Servizi Telematici, che stranamente quella mattina funzionava e verific?, per puro scrupolo, che presso il Tribunale di Como fosse abilitato il deposito delle memorie endoprocessuali.

Fatto ci?, si accinse a preparare il contenuto della busta digitale.

Anzitutto trasform? il file dell?atto da .doc a .pdf utilizzando una stampante virtuale (2), ben consapevole che per il PCT, se quella memoria fosse stata stampata sulla carta e poi acquisita in .pdf con lo scanner, non sarebbe stata accettata dal sistema.

Trasformato cos? il suo atto da memoria.doc a memoria.pdf, us? lo scanner per digitalizzare il primo dei documenti che doveva produrre e lo nomin? doc_1.pdf.

Fu bene attento, nell?eseguire la scansione, ad impostare il suo scanner con una risoluzione adeguata, ovvero 150 dpi in bianco e nero, visto che si trattava di un semplice documento di testo.

Quindi nomin? come doc_2.jpg la foto digitale dei bravi che incontravano Don Abbondio, che costituiva il secondo dei documenti che doveva produrre con la memoria.

Infine, salv? come file doc_3.eml una pec che conteneva, in formato .pdf, una diffida che aveva inviato a Don Rodrigo. Dal 15.5.2014, infatti, era diventato possibile depositare in via telematica anche file .eml, purch? contenenti file in uno degli altri formati ammessi dal PCT (3).

Terminate queste operazioni, fu pronto a confezionare la busta.

Apr?, dunque, il suo redattore della busta digitale, attraverso il quale acquis? all?interno del programma la memoria e i tre documenti.

Fatto ci?, firm? digitalmente il file memoria.pdf, che divenne cos? memoria.pdf.p7m, e il file datiatto.xml generato automaticamente dal redattore.

A questo punto, decise di esportare la busta, che sul desktop del suo computer chiam? con il numero di R.G. del processo nel quale doveva essere depositata, ovvero 2324-14.enc (4).

Apr? il suo programma di posta elettronica e prepar? una nuova e-mail da inviare a mezzo pec.

Reper? dal consueto portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia l?indirizzo di posta elettronica deputato al deposito degli atti presso il Tribunale civile di Como, lo copi? e lo incoll? nel campo ?destinatario? della sua e-mail.

Compil?, quindi, l?oggetto, rispettando l?unica sintassi ammessa dal PCT, ovvero scrisse DEPOSITO, lasci? uno spazio bianco e poi inser?, per sua comodit?, il riferimento al suo fascicolo di studio, cos? che l?oggetto dell?e-mail prese questa forma: DEPOSITO 4567 – Mondella + 1 // Don Rodrigo.

Nel corpo del messaggio e-mail indic? solamente i recapiti del suo studio, perch? sapeva che, tanto, nessuno l?avrebbe letto, ma ebbe comunque cura di controllare che quel campo fosse compilato in puro testo e non in formato HTML, perch? in quest?ultimo caso, la sua e-mail sarebbe stata rifiutata dal sistema.

Dopodich?, finalmente, invi? la pec.

Pochi istanti dopo ricevette la prima delle quattro e-mail di risposta che si aspettava, ACCETTAZIONE (il server del suo gestore di posta certificata aveva preso in carico l?e-mail).

Qualche minuto pi? tardi gli venne recapitata la seconda e-mail, CONSEGNA (il server del gestore di posta certificata del dominio giustizia aveva ricevuto la sua pec).

Ebbe cura di salvare immediatamente questa e-mail, perch? rappresentava, per lui, l?equivalente del timbro ?depositato? che un tempo, prima del PCT, il Cancellerie avrebbe apposto sulla copia cartacea della sua memoria.

Nel pomeriggio di quello stesso giorno ricevette la terza e-mail, quella con oggetto ESITO CONTROLLI AUTOMATICI (proveniente dal gestore dei servizi telematici del Ministero). I controlli formali avevano avuto esito positivo, per cui sapeva che la sua busta digitale era ora giunta nel computer della Cancelleria del Tribunale di Como e attendeva solo di essere aperta.

Avrebbe ricevuto la quarta e ultima e-mail solo pi? tardi, o il giorno innanzi. Era l?e-mail che il Cancelliere gli avrebbe mandato una volta aperta la busta e verificato il contenuto e avrebbe avuto oggetto ACCETTAZIONE. Soltanto allora avrebbe avuto la certezza che il suo atto era stato effettivamente depositato nel fascicolo telematico della causa.

Ma ormai l?ora era tarda, per cui spense il suo computer e si accinse a mettersi a tavola, pregustando il cappone farcito che lo attendeva quella sera.

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(1) Art. 1, comma 19, L. 24.12.2012, n. 228, Legge di stabilit? 2013.

(2) Ancorch? il software di videoscrittura usato dall?avvocato preveda la possibilit? di convertire o salvare i file direttamente in .pdf, ? comunque consigliabile l?installazione di una stampante virtuale, in quanto potrebbe sorgere la necessit? di trasformare in .pdf un file disponibile in un formato diverso da quelli ammessi nel PCT (vedi nota che segue). Per esempio, se si dispone di un file .xps, anzich? stamparlo su carta per poi acquisirlo con lo scanner, ? possibile, con una stampante virtuale, trasformarlo direttamente in .pdf.

(3) Art. 13 del Provvedimento 16.4.2014 del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia – (Formato dei documenti informatici allegati ? art. 12 del regolamento) 1. I documenti informatici allegati sono privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili, e sono consentiti nei seguenti formati: a) .pdf b) .rtf c) .txt d) .jpg e) .gif f) .tiff g) .xml h) .eml, purch? contenenti file nei formati di cui alle lettere precedenti. i) .msg, purch? contenenti file nei formati di cui alle lettere da a ad h. 2. ? consentito l?utilizzo dei seguenti formati compressi purch? contenenti file nei formati previsti al comma precedente: a) .zip b) .rar c) .arj. 3. Gli allegati possono essere sottoscritti con firma digitale o firma elettronica qualificata; nel caso di formati compressi la firma digitale, se presente, deve essere applicata dopo la compressione.

(4) L?estensione .enc, encrypted, identifica la busta telematica e rappresenta un file crittografato che pu? essere aperto esclusivamente dal sistema informatico del Ministero della Giustizia.

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Avv. Michele Patuzzo - Membro della Commissione informatica del Consiglio dell?Ordine degli Avvocati di Verona michelepatuzzo.wordpress.com

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