Diritto dell'immigrazioneNews giuridiche

Negare ad alcuni stranieri l’accesso ai beni di prima necessità è discriminazione

Tribunale di Pescara – ordinanza del 04 giugno 2021 (testo e massima).

Escludere alcuni cittadini stranieri dall’accesso ai contributi per l’acquisto di beni di prima necessità durante una pandemia mondiale è discriminazione.

È quanto ha stabilito il Tribunale di Pescara analizzando la DGR n. 193 del 10.04.2020 portata avanti dalla L.R. 9/2020 della Regione Abruzzo.

Nello specifico, la Regione aveva messo in atto delle misure straordinarie per contrastare la crisi socio-economica seguita alla diffusione del Covid-19. Con la Legge Regionale n. 9/2020, infatti, si prevedeva un «contributo per l’acquisto di beni di prima necessità […] fino a un massimo di 1000 euro» in «favore delle persone fisiche e dei nuclei familiari a rischio di esclusione sociale per effetto dei provvedimenti in materia di sicurezza sanitaria […] e nei limiti delle risorse stanziate». Peccato che quando si è trattato di verificare i requisiti utili per accedere al contributo, si siano esclusi alcuni cittadini extra UE.

Secondo il Tribunale di Pescara tale esclusione va contro il Testo Unico Immigrazione, il quale prevede: «allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali alla persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti» (art. 2).

Fonte
Asgi.it

(di seguito, massima e testo integrale dell’ordinanza)

Massima a cura di ASGI

REGIONE ABRUZZO – DGR N. 193 DEL 10.04.2020 – CONTRIBUTI PER L’ACQUISTO DI BENI DI PRIMA NECESSITÀ – REQUISITO DEL PERMESSO DI LUNGO PERIODO EX ART. 9 TU IMMIGRAZIONE O IN ALTERNATIVA DEL PERMESSO ALMENO BIENNALE UNITAMENTE ALLA REGOLARE ATTIVITÀ LAVORATIVA – DISCRIMINAZIONE – SUSSISTE

Costituisce discriminazione la condotta tenuta dalla Regione Abruzzo, e per essa dalla Giunta Regionale, consistente nell’avere adottato la DGR n. 193 del 10.4.2020 nella parte in cui, all’allegato A, prevede, per l’erogazione di contributi per l’acquisto di beni di prima necessità di cui all’art. 2, comma 1 lett. d) L.R. 9/2020, per i cittadini extra UE, anche il requisito del permesso di lungo periodo ex art. 9 TU immigrazione o in alternativa del permesso almeno biennale unitamente alla regolare attività lavorativa, anziché il solo requisito della residenza nel territorio regionale;

itf dispositivi demo
Rimani sempre aggiornato sui nostri articoli e prodotti
Mostra altro

staff

Redazione interna sito web giuridica.net

Articoli correlati

Lascia un commento

Back to top button