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Imputato irreperibile? Per il rimborso l’avvocato d’ufficio può rivolgersi all’erario

Corte di Cassazione – ordinanza n. 16585/2021, sez. VI civile

Cosa può fare un avvocato d’ufficio che non riesce a mettersi in contatto con l’assistito per recuperare il proprio compenso?

Lo chiarisce la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 16585/2021 (sez. VI civile).

In genere, chiariscono i giudici, il difensore d’ufficio deve mettere in atto tutte le procedure possibili al fine di recuperare il compenso professionale. Tuttavia, nel caso in cui l’assistito si fosse reso irreperibile e quindi l’avvocato non riesca a recuperare l’onorario, il compenso è a carico dell’erario; sarà poi quest’ultimo a rivalersi sul debitore insolvente.

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Redazione interna sito web giuridica.net

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