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Autovelox: senza la foto, il solo verbale non vale in sede di giudizio

Giudice di Pace di Cassino – sentenza n. 2430/2021

L’ente che emette una multa per violazione del codice della strada deve fornire in giudizio non solo il verbale di infrazione, ma anche tutte le prove che possono essere utili per dimostrare la fondatezza di quanto contestato. Nel caso di infrazioni rilevate tramite autovelox, quindi, si deve allegare anche la fotografia.

È quanto si evince dalla sentenza n. 2430/2021 del Giudice di Pace di Cassino, con la quale si è fatta chiarezza sull’onere della prova da parte della Pubblica Amministrazione.

L’onere della prova

In un giudizio in cui ci si oppone a una sanzione amministrativa la Pubblica Amministrazione assume di fatto il ruolo di parte attrice, accollandosi l’onere di provare l’esistenza della violazione contestata.

Nel caso esaminato dal Giudice di Pace, parte attrice non aveva depositato nessun tipo di fotografia a corredo del verbale contestato. In questo modo, mancando quindi prove visuali come targa e modello, non vi è alcun elemento sufficiente per riconoscere il veicolo oggetto della sanzione (cfr. Cass. sez. Lav. n. 3973/98, Cass. n. 2734/02 e n. 10128/03).

Il verbale senza foto allegata, quindi, non prova l’infrazione; non aiuta il fatto che il verbale sia stato prodotto in seguito a un’ispezione di documentazione fotografica durante il quale il soggetto verbalizzante non era presente.

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Redazione interna sito web giuridica.net

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