Mantenimento del figlio: la madre può ottenerlo anche se questo va a vivere con il padre
Corte di Cassazione – ordinanza n. 37244/2021, sez. Sesta Civile
Anche nel caso in cui il figlio andasse a vivere con il padre, la madre può chiedere il mantenimento. Nel caso in cui lei agisse esecutivamente, il padre può opporsi solo chiedendo una modifica delle condizioni di separazione o divorzio facendo valere la convivenza.
È quanto chiarito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 37244/2021.
Il caso
Una madre aveva promosso un’esecuzione forzata di pignoramento nei confronti del marito, basata sul decreto emesse in sede di divorzio, per ottenere il mantenimento per il figlio. Il marito si oppose ottenendo dal Giudice di Pace la condanna della moglie a restituire le somme.
In seguito al ribaltamento della decisione da parte del Tribunale, l’uomo ha presentato ricorso in Cassazione sottolineando che la moglie non sarebbe legittimata a richiedere il mantenimento per il figlio in quanto questo vive presso di lui.
Il giudizio
Secondo la Cassazione, il ricorso è infondato. Il motivo: nel provvedimento che diede il via all’esecuzione forzata era precisato che il mantenimento per il figlio spetta alla donna; e questo vale anche nel caso in cui, nel frattempo, il figlio sia andato a vivere dal padre.
Per ottenere una revisione delle condizioni di mantenimento, il padre avrebbe dovuto fare richiesta di modifica delle condizioni di separazione e non basare il tutto su un’opposizione all’esecuzione forzata; in questo ultimo caso, infatti, si può contestare solo quanto contenuto in essa e non avvalersi dei fatti sopravvenuti.