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Insegnanti: è legittimo non riconoscere il servizio di pre-ruolo nelle scuole paritarie

Corte Costituzionale – sentenza n. 180/2021

È illegittimo non valutare l’insegnamento tenutosi presso le scuole paritarie nel momento in cui si deve ricostruire la carriera e la mobilità di un insegnante prima della sua immissione nei ruoli della scuola pubblica? Secondo la Corte Costituzionale no.

Con la sentenza n. 180/2021, quindi, cade la questione di legittimità sollevata sull’art. 485 del decreto legislativo n. 297/1994 in tema di Riconoscimento del servizio agli effetti della carriera per il personale docente. Il motivo è che la legge n. 62 del 2000, pur volendo «garantire agli alunni delle scuole paritarie i medesimi standard qualitativi di quelle statali», «non ha portato alla completa equiparazione del rapporto di lavoro dei docenti di tali scuole a quello dei docenti della scuola statale in regime di pubblico impiego privatizzato». Sta tutto nella mancanza di concorsi per le scuole paritarie, i quali, secondo l’art. 97 della Costituzione, «devono informare l’attività delle amministrazioni pubbliche».

La mancanza di concorsi pubblici è proprio ciò che garantisce alle scuole paritarie una differenziazione rispetto a quelle pubbliche in termini di discrezionalità. Grazie a questo grado di autonomia, infatti, si sancisce la «libertà nel dotarsi di personale connotato da un’impostazione culturale, didattica ed educativa coerente con il progetto formativo».

Fonte
Corte Costituzionale
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