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I messaggi WhatsApp sono prova documentale. La conferma della Cassazione

Corte di Cassazione – sentenza n. 39529/2022, sez. Seconda Penale

I messaggi di WhatsApp hanno valore di prova documentale ai sensi dell’art. 234 c.p.c.
Questa la conferma della Cassazione con sentenza n. 39529/2022.

Il caso

L’imputato veniva condannato in primo e secondo grado per il reato di utilizzo indebito di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 ter c.p.).

Il suo ricorso in Cassazione si fonda su questi motivi:

  1. omessa applicazione dell’art. 131 bis c.p. (esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto);
  2. inutilizzabilità di una comunicazione non acquisita agli atti;
  3. inutilizzabilità delle presunzioni da cui si sarebbe dedotta la mancanza di autorizzazione per l’utilizzo del bancomat;
  4. inutilizzabilità dei messaggi WhatsApp come prova documentale.

Prove documentali: rientrano i messaggi WhatsApp

Secondo i giudici di Cassazione, tutti i motivi sono infondati.

Per quanto riguarda il quarto motivo (i messaggi WhatsApp resi come testimonianza dalla parte offesa), i giudici ribadiscono quanto già affermato in giudizi precedenti: «in tema di mezzi di prova, i messaggi WhatsApp e gli sms conservati nella memoria di un telefono cellulare hanno natura di documenti ai sensi dell’art. 234 cod. proc. pen., sicché è legittima la loro acquisizione mediante mera riproduzione fotografica, non trovando applicazione né la disciplina delle intercettazioni, né quella relativa all’acquisizione di corrispondenza di cui all’art. 254 cod. proc. pen.».

Nel caso in cui non sia in corso alcuna sorta di intercettazione, «il testo di un messaggio sms, fotografato dalla polizia giudiziaria sul display dell’apparecchio cellulare su cui esso è pervenuto, ha natura di documento la cui corrispondenza all’originale è asseverata dalla qualifica soggettiva dell’agente che effettua la riproduzione, ed è, pertanto, utilizzabile anche in assenza del sequestro dell’apparecchio».

Siccome nel caso in questione i messaggi erano stati scaricati sul computer della parte offesa, è giusto ritenerli prove documentali e quindi attendibili.

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