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I nonni devono mantenere i nipoti se i genitori non riescono?

Corte di Cassazione – ordinanza interlocutoria n. 30368/2022, sez. Prima Civile

Con l’ordinanza interlocutoria n. 30368/2022, la Corte di Cassazione è stata chiara: «l’obbligazione solidaristica, sussidiaria e subordinata grava proporzionalmente su tutti gli ascendenti di pari grado indipendentemente da chi sia il genitore che ha creato l’insorgenza dello stato di insufficienza dei mezzi economici».

Il caso

Con giudizio di primo grado, il Tribunale pone a carico dei nonni il pagamento di 200 € mensili per il mantenimento del nipote; la somma è da corrispondere alla madre del bambino, in sostituzione del mantenimento a cui avrebbe dovuto provvedere il padre.

Tale decisione arriva dopo la mancata corresponsione della somma da parte del padre, e in virtù del fatto che la madre non riusciva da sola a provvedere alle esigenze del minore.

La nonna paterna impugna la decisione, ma la Corte d’Appello non accoglie il ricorso perché:

  • il ricorso è stato presentato oltre i termini previsti dall’art. 148 c.c., comma III, in quanto non è possibile estendere il contraddittorio per richieste simili;
  • le condizioni economiche della madre non sono migliorate nonostante il lieve aumento delle entrate;
  • la situazione economica della reclamante non è peggiorata, anzi è migliorata in seguito alla morte del coniuge e alla rinuncia dell’eredità da parte del figlio.

La nonna paterna, però, non si arrende e fa ricorso in Cassazione.

Se i genitori non possono mantenere il nipote, tocca agli ascendenti farlo

Esaminato il ricorso, i giudici di Cassazione rilevano che si può prendere una soluzione rifacendosi all’art. 316 bis c.c. (in sostituzione all’art. 148 c.c.).

Secondo la norma presa in esame, i nonni sono gli ascendenti più prossimi che devono provvedere al mantenimento dei minori nel momento in cui i genitori non riescano a farlo. Questo obbligo «va inteso non solo nel senso che l’obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l’altro genitore è in grado di mantenerli; così come il diritto agli alimenti ex articolo 433 c.c., legato alla prova dello stato di bisogno e dell’impossibilità di reperire attività lavorativa, sorge solo qualora i genitori non siano in grado di adempiere al loro diretto e personale obbligo».

Merita ulteriore approfondimento la mancata estensione del contraddittorio agli ascendenti materni. Se in un caso simile vale l’obbligo ribadito dalla Cassazione, è giusto che i nonni non possano proporre domanda di revisione?

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