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Genitore troppo protettivo: quando è reato di maltrattamenti?

Corte di Cassazione – sentenza n. 34280/2022, sez. Sesta Penale

Per configurare il reato di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.), il genitore deve infliggere sofferenze e umiliazioni continue e tali da influire sullo sviluppo psicofisico del minore. In caso contrario, si tratta “solo” di genitore iperprotettivo.
Questa è la precisazione contenuta nella sentenza n. 34280/2022 di Cassazione.

Le condotte contestate

A un padre vengono applicati gli arresti domiciliari per il reato di maltrattamenti in famiglia nei confronti del figlio disabile e della ex compagna.

Respingendo la condanna, l’imputato ritiene di non avere un rapporto patologico con il figlio. L’ascolto di quest’ultimo, infatti, confermerebbe la versione e andrebbe contro a quanto affermato dalla madre di un compagno di classe e dalle maestre del figlio, le quali avevano evidenziato la condotta aggressiva del minore.

Le condotte contestate al padre sono numerose:

  • ostacolava il rapporto del figlio con madre, nonni e insegnanti;
  • ostacolava le visite disposte dal Tribunale in favore della madre;
  • denigrava la madre;
  • chiedeva al minore continue informazioni sulle attività della madre;
  • sottoponeva il minore a continue visite mediche in risposte a quelle già effettuate dalla madre;
  • esasperava il rapporto con il figlio;
  • riteneva il minore affetto da ritardo;
  • registrava chiamate e conversazioni del minore;
  • assecondava racconti inverosimili da cui emergevano violenze da parte della madre e delle maestre.

Il genitore è solo troppo protettivo. Niente maltrattamenti

Nonostante le condotte contestate siano numerose, la Cassazione non ha ritenuto configurato il reato di maltrattamenti ex art. 572 c.p. Per definizione, tale reato scatta nel momento in cui i comportamenti del genitore infliggano sofferenze e vessazioni continue capaci di influire, per esempio, sullo sviluppo psicofisico del minore.

In questo caso, quindi, le condotte elencate non superano la soglia minima di offensività «rappresentata dall’inflizione abituale di sofferenze fisiche o psicologiche idonee ad incidere sullo sviluppo del minore ed a lederne l’integrità, che, anche a prescindere dalla soglia di sensibilità della vittima.»

Per di più, secondo quanto esaminato, le condotte iperprotettive potenzialmente nocive sono quelle della madre e delle maestre.

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