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Foto sui social: l’autorizzazione alla pubblicazione si può revocare sempre

La pubblicazione di fotografie su Facebook (o su qualsiasi altro social) è disciplinata dalla tutela del diritto all’immagine e alla riservatezza dell’utente. Eventuali eccezioni possono presentarsi solo quando la pubblicazione avviene per obblighi di legge.

Questa è la conclusione alla quale è giunto il Tribunale di Bari con l’ordinanza emessa per la sentenza n. 6359/2017. Il caso esaminato è quello di una donna che ha rifiutato di cancellare dal suo profilo oltre mille fotografie che testimoniavano la sua relazione con parte ricorrente.

Il punto è che il consenso della parte interessata può essere revocato in un secondo momento, senza bisogno di dimostrare un eventuale danno subito. Ovviamente, tale principio vale ancora di più quando nelle foto compaiono soggetti minorenni.

La condotta di chi si oppone alla cancellazione «deve considerarsi del tutto illecita poiché, a fronte della conoscenza dell’espresso dissenso dell’interessato, l’omessa cancellazione delle foto dal proprio profilo Facebook realizza un abuso dell’immagine altrui».

Tale fatto, quindi, si inserisce nel consenso al trattamento dei propri dati personali, disciplinato dall’art. 10 c.c., dall’art. 96 della legge sul diritto d’autore e dall’art. 6 del Gdpr.

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Redazione interna sito web giuridica.net

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