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Vittime di terrorismo e legge n. 206/2014: quando funziona?

Il Tribunale di Bologna, con la sentenza qui riportata, ha esaminato il caso di D.B. il quale aveva presentato domanda per poter usufruire dei benefici previsti dalla legge n. 206/2014 in tema di Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice.

Sebbene la parte attrice fosse stata vittima dell’attentato terroristico al museo del Brado (Tunisi, 18 marzo 2015) e avesse portato prova del disturbo post-traumatico conseguente, il Ministero dell’interno ha ritenuto di rigettare l’istanza presentata (ordinanza n. 36 del 6 maggio 2018).

L’art. 2 della legge n. 206/2014, infatti, prevede che il soggetto abbia subito un’invalidità permanente di qualsivoglia entità e che la stessa incida sulla sua capacità lavorativa; come anche specificato dall’art. 2 della legge n. 336/1970. Gli artt. 3 e 4, poi, «presuppongono che sussista un pregiudizio alla capacità di produrre reddito», mentre non viene riconosciuto alcun indennizzo per ogni punto di danno biologico.

La documentazione presentata conferma che D.B. ha subito dei danni psicologici, ma questi influiscono solo sulla sua vita familiare; quella lavorativa, invece, non ha subito variazioni di alcun tipo, anzi è progredita.

Per questo motivo, il Tribunale di Bologna ha deciso di rigettare la domanda di parte attrice.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carolina Gentili ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7455/2018 promossa da:

D. B., con il patrocinio dell’avv. M. A.. elettivamente domiciliato in  17 29121 PIACENZA presso il difensore avv. M. A.

ATTORE

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, con il patrocinio dell’avv. AVVOCATURA STATO DI BOLOGNA, elettivamente domiciliato in VIA G. R. 4 BOLOGNA presso il difensore avv. AVVOCATURA STATO DI BOLOGNA

CONVENUTO

CONCLUSIONI

” Le parti hanno concluso come segue.

D. B. come da scritti difensivi.

MINISTERO DELL’INTERNO nessuno è comparso.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato il 17 maggio 2018, B. D. ha impugnato il decreto n.36/2018, emesso in data 6 aprile 2018 dal Ministero dell’interno, con il quale era stata rigettata l’istanza dal medesimo presentata per il riconoscimento dei benefici previsti dalla normativa vigente a favore delle vittime del terrorismo per i danni riportati in conseguenza dell’attentato verificatosi al Museo del Bardo in Tunisi il 18 marzo 2015, in quanto persona a bordo del pullman C27 insieme alla moglie S. A..

Il ricorrente ha allegato di essersi imbarcato con la moglie in data 15.3.15 sulla nave C. per una crociera di sette giorni nel Mediterraneo; che il giorno 18.3.15 si trovava, unitamente al coniuge, a bordo del pullman C27 davanti al Museo del Bardo, allorquando veniva coinvolto nell’attentato terroristico organizzato da alcuni ribelli, che con raffiche di fucili da guerra avevano crivellato di colpi il mezzo; nel corso dell’attentato avevano perso la vita 24 persone e numerose altre erano rimaste ferite, tra cui alcuni occupanti del pullman; il medesimo e la moglie, dopo il rientro in Italia, erano stati convocati dai R. di Bologna per essere sentiti sulle circostanze accadute.

Ha lamentato il ricorrente di aver subito un danno psicologico permanente sotto forma di disturbo post-traumatico acuto da stress, quantificato in misura non inferiore al 15-20%, per essere altresì rimasto intrappolato per circa un’ora con altri occupanti superstiti del pullman, in mezzo ai corpi ed al sangue di morti e feriti.

Ha riferito il medesimo di aver ricevuto da C. il rimborso integrale del prezzo del viaggio, nonché assistenza psicologica sia nell’immediatezza dei fatti a bordo della nave, sia nella successiva meta spagnola della crociera, nonché una volta rientrato in Italia e fino al maggio 2016, ma di presentare ancora difficoltà nella capacità di autoregolazione, isolamento, modifiche del carattere, risvegli improvvisi notturni con incubi, agorafobia, instabilità emotiva, ansia, umore con spunti depressivi, preoccupazione per le prospettive future della propria vita ed evitamento della progettualità specie di coppia, come risultante dalla perizia del medico psichiatra Dott. S., disturbi che comportavano un danno psichico di gravità moderata con range valutativo dal 15-20% più vicino al 15, oltre ad inabilità biologica temporanea di tre mesi al 50% e altri tre mesi al 25%. Il ricorrente ha quindi domandando l’annullamento del provvedimento di rigetto, l’accertamento del suo coinvolgimento nell’attentato con conseguente diritto ad ottenere i benefici e le elargizioni di cui alla L.206/2004, nonché la condanna del Ministero dell’interno.

Il Ministero competente si è costituito a mezzo dell’Avvocatura dello Stato, ha chiesto il rigetto delle avverse pretese per non aver riportato il ricorrente ferite o danni fisici di alcun tipo, non emergendo elementi probatori diretti a dimostrare la sua presenza tra i passeggeri del bus oggetto dell’aggressione da parte degli attentatori, ragion per cui non era compreso nella lista delle vittime italiane coinvolte nell’attentato de quo, posto che la documentazione medica fornita non era stata stilata da medici operanti in ospedali tunisini, non risultando la sottoposizione a cure mediche in tale occasione.

La scrivente ha istruito la causa mediante istruttoria orale ed acquisizione del verbale SIT reso in data 7 maggio 2015 da B. D., nonché disponendo consulenza tecnica d’ufficio sulla quantificazione del danno.

All’esito, le parti hanno precisato le conclusioni all’udienza del 4.7.2019, nella quale la causa è stata trattenuta in decisione.

Non può revocarsi in dubbio il coinvolgimento del ricorrente B. D. nell’evento terroristico verificatosi al Museo del Bardo in Tunisi il 18 marzo 2015, come risulta dal verbale di SIT rese dal predetto ai R. di Piacenza in data 7 maggio 2015, acquisito nel presente giudizio, unitamente a quello della moglie S. A..

Da entrambi risulta che i coniugi si trovavano a bordo di un pullman fornito da C. per recarsi a visitare il Museo del Bardo, che il pullman era in sosta davanti al parcheggio del museo in attesa di entrarvi verso le ore 12,00, allorquando si sono uditi improvvisamente colpi di arma da fuoco, seguiti da una violenta raffica di colpi che si infrangevano contro i vetri del pullman, frantumando quelli sul lato sinistro; tutti i turisti a bordo, in prevalenza italiani, si sono immediatamente stesi a terra, abbassando la testa e rimanendo in tale condizione per circa 15-20 minuti; i coniugi hanno riferito di non essersi mai alzati da tale posizione nonostante fossero saliti a bordo personaggi vestiti di nero; una volta cessati gli spari, i turisti ancora a bordo sono stati portati dal pullman verso una caserma e fatti scendere per farli entrare velocemente all’interno della stessa, dove sono rimasti per vari accertamenti fino alle ore 18,00 circa.

Risulta quindi che a bordo del pullman nessun turista sia stato ferito o colpito a morte, che nessuna lesione sia stata subita dal B., per cui il pregiudizio lamentato è di natura squisitamente psichica.

Il CTU, Dott. P. L. P., ha esaminato entrambi i coniugi, seppur separatamente, in quanto nominato anche nel procedimento promosso dalla moglie del ricorrente, ed ha riscontrato in capo al B. un danno biologico permanente di natura psichica, che si traduce in: presenza di ricordi intrusivi dell’evento che inficiano lo svolgimento e la qualità delle attività quotidiane, disagio psicologico all’esposizione di fattori scatenanti, iperarousal all’esposizione di sollecitazioni ambientali che possono ricordare quanto vissuto, evitamento di attività e di persone con tendenza all’isolamento, ridotto interesse alle attività, senso di diminuzione delle prospettive future, alcune difficoltà di concentrazione, irritabilità, ipervigilanza ed esagerata risposta di allarme. Sono presenti maggiormente sintomi di evitamento di pensieri e sensazioni, affettività ridotta, estraneità e distacco.

Il punteggio di gravità totale PTSD è 75 poiché evidenzia la presenza di gravi sintomi PTSD, disturbo postraumatico da stress, che porta il B. nella condizione di aver subito un danno biologico di natura psichica; quanto alla sua quantificazione in termini di invalidità, il CTU si avvale delle classi di invalidità proposte dall’A., che individua cinque classi sulla scorta di quattro aree di limitazione dell’efficienza funzionale: attività della vita quotidiana, relazioni sociali, funzionamento cognitivo e funzionamento di emergenza.

Secondo il CTU, l’invalidità psichica del B. si pone al confine tra le classi II E III, in quanto invalidità lieve nella quale il disturbo mentale è compatibile con lo svolgimento in modo utile della maggior parte (solo di alcune, in momenti di forte angoscia quali quelli recentemente riferiti) delle funzioni considerate; pertanto scrive il CTU: dovendo ipotizzare, in ogni caso, una possibile quantificazione del danno, con tutti i limiti che una tale traduzione comporta, possiamo proporre che in valori percentuali possa essere collocata tra il 15% ed il 20%, più vicino a 20%, in considerazione della sintomatologia presentata all’attualità, ma anche della evoluzione psicopatologica che è prevedibile per il caso in oggetto, che, purtroppo a pieno titolo, manifesta tutti i caratteri di una condizione ” a rischio “psicopatologico”. Il CTU ha precisato che: – il materiale documentale è di natura privata e non pubblica, poiché tale è stato l’aiuto proposto inizialmente al B. dalla C.; – vi è nesso causale diretto tra la persistenza della sintomatologia e l’evento traumatico dell’attentato in cui è stato testimone e vittima B.; – le tre fonti utilizzate per la valutazione psicodiagnostica sono costituite dagli atti, dal colloquio diretto e dai test: esse concorrono in modo coerente a definire un quadro che ha avuto sicuramente l’evoluzione di un disturbo dell’adattamento alla organizzazione di un vero e proprio disturbo post traumatico da stress. Ha quindi concluso affermando che il B. si trova nelle condizioni previste dalla legge 3 agosto 2004 n.206 per la quale ha subito: A) una menomazione rilevante e permanente della capacità lavorativa, oltre che forti limitazioni sul piano personale, nella vita di coppia e nelle interazioni sociali che configurano: B) una ben precisa invalidità, che può essere indicata nell’ordine del 15-20%, più vicina al 20%. Ha altresì quantificato un periodo di inabilità di almeno tre mesi al 50% e la necessità di una personalizzazione del danno, date le conseguenze che nella vita dei coniugi sono state rilevanti, aggravando la situazione psicopatologica, ma anche compromettendo la loro vita affettiva, sociale e relazionale, in un contesto che si autoalimenta.

La scrivente rileva che nel colloquio clinico il B. ha riferito di provare difficoltà di attenzione alla guida, di avere problemi di memoria mai presentatisi nel passato, di aver subito un forte contraccolpo nella vita relazionale, sociale e di coppia, avendo rinunciato concordemente con il coniuge, all’idea di procreazione che non era invece affatto esclusa prima della partenza per il viaggio con la C.; ha tuttavia candidamente riferito di non aver subito alcun risentimento nella carriera professionale, avendo continuato a svolgere il lavoro in precedenza esercitato, seppur con maggiori responsabilità derivanti dall’avanzamento delle mansioni. Afferma infatti nel colloquio con il CTU: “Ho una laurea triennale in scienze e tecnologie alimentari. Lavoro all’E. da 13 anni. Prima ho fatto uno stage in un salumificio e poi sono stato responsabile del controllo qualità. Presentato il mio curriculum sono entrato all’E. a C.. lo ho fatto un percorso formativo di carriera, liberamente scelto, ed è culminato nel posto di direttore. Adesso poi ho avuto un ulteriore incarico”. In sostanza, il danno psichico subito non ha inciso sulla capacità lavorativa specifica, ma soltanto per quanto concerne l’aspetto psicopatologico, essendo derivata la presenza di un assetto cognitivamente rigido che viene utilizzato per mantenere un adeguamento sociale di facciata e per negare vissuti interiori caratterizzati da ansia e tensioni elevate; tale carico emotivo, di origine traumatica, viene percepito e controllato ma il rischio è che sia sottovalutato tanto da potere essere pregiudizievole sull’equilibrio psicofisico (pag. 12 CTU che riporta i dati dei test eseguiti dall’ausiliario psicologa Dott. L. C.). La scrivente ritiene di non dover riconoscere alcun indennizzo a favore di parte attrice, sulla scorta della L. 206/2004, richiedendo quest’ ultima, all’art. 2, che il soggetto abbia subito un’invalidità permanente di qualsivoglia entità e che la stessa incida sulla capacità lavorativa, come si desume dal richiamo dell’articolo suddetto alla L. 336/1970, art. 2; anche i successivi artt. 3 e 4 presuppongono che sussista un pregiudizio alla capacità di produrre reddito, mentre non è riconosciuto un indennizzo per ogni punto di danno biologico. Trattasi infatti di normativa che, a parere della scrivente, si occupa soltanto di indennizzare il danno alla capacità lavorativa con finalità lato sensu previdenziale, come si evince dal riconoscimento del diritto alla rideterminazione della retribuzione pensionabile e dall’aumento figurativo dell’anzianità contributiva, per chi ha subito una diminuzione della capacità lavorativa, distinguendo i benefici a seconda che la lesione alla capacità lavorativa sia superiore o inferiore all’80%. 8 Nel caso di specie, il ricorrente non ha subito alcuna decurtazione del proprio reddito, ma ha anzi ottenuto un avanzamento di carriera pur dopo i fatti per cui è causa.

La domanda va quindi respinta.

Tenuto conto della particolarità delle questioni giuridiche controverse, rispetto alle quali la scrivente non ha rinvenuto particolare materiale giurisprudenziale che si adattasse al caso de quo, si ritiene equo compensare integralmente le spese processuali e di C.T.U..

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Rigetta la domanda di parte attrice; Compensa integralmente le spese di lite, comprese quelle del CTU, che pone a carico delle parti in misura uguale, liquidate come da decreto in data odierna.

Bologna, 8 ottobre 2019

Il Giudice
dott. Carolina Gentili

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