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Cosa rischia chi affitta a prostitute?

Un certo via vai a tutte le ore ed ecco che vicini e condomini si allertano.
Prima l’annuncio pubblicato su un quotidiano locale che offre indicazioni di contatto, poi il racconto di qualcuno che afferma di aver fatto sesso a pagamento, infine la scoperta: il mestiere più antico del mondo si esercita alla porta a fianco.
Ciò giustifica l’intervento delle Autorità che a tutela della moralità pubblica e del buon costume sequestrano preventivamente l’immobile usato per il meretricio e contestano al proprietario locatore la violazione della Legge Merlin del 20 febbraio 1958, n. 75, la quale all’art.3 punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da euro 258 a euro 10.329, salvo in ogni caso la confisca di quanto è servito a commettere il reato o ne ha costituito il profitto, “chiunque in qualsiasi modo favorisca o sfrutti la prostituzione altrui”.
Normalmente non si tratterà dell’ipotesi più grave di esercizio di casa di prostituzione (più prostitute stabilmente in attività con chiunque liberamente voglia accedere ai servizi) dove la condanna deriva dall’essere a conoscenza dell’uso cui l’immobile stesso sarà adibito, quanto piuttosto della locazione di una singola unità immobiliare a una persona, che poi vi eserciterà il meretricio.
In questo caso chi affitta con le dovute cautele sostanzialmente non rischia nulla.
Non di sfruttamento potrà parlarsi, se si è in presenza di un regolare contratto di locazione stipulato a prezzo di mercato, quindi senza maggiorazioni di sorta legate all’attività in essere.
Neppure di favoreggiamento si tratterà, nella considerazione che la locazione è negozio giuridico che riguarda la persona e le sue esigenze abitative e non anche l’attività di prostituzione, che solo indirettamente risulta agevolata perché diversamente anche altrove la persona si prostituirebbe ugualmente.
Irrilevante pertanto che durante la locazione il proprietario locatore apprenda dalle rimostranze dei vicini o addirittura dalle Autorità, dell’uso immorale che dell’immobile viene fatto dall’inquilino.
Irrilevante pure che la locazione preveda la clausola contrattuale di divieto di meretricio a risoluzione del contratto: clausola di rilevanza meramente civilistica, pertanto laddove il proprietario locatore decidesse di non avvalersene, nulla discenderebbe in termini di responsabilità penale.
Per incorrere nel reato è necessaria la presenza di attività del proprietario ulteriori rispetto a quella della semplice locazione a prezzo di mercato, come ad esempio il procacciamento dei clienti, la fissazione degli appuntamenti, la ricezione dei clienti, la fornitura di profilattici, la predisposizione dei testi per le inserzioni pubblicitarie, ecc.
Diversa l’ipotesi del comodato dove la gratuità d’uso dell’immobile facilita l’esercizio della prostituzione e quindi costituisce reato di favoreggiamento.
Peggio ancora se il proprietario percepisce danari “in nero” perché oltre che di sfruttamento della prostituzione, questi risponderà anche di evasione fiscale.
La prostituzione non è reato, il cliente non commette reato, il proprietario dell’immobile destinato al meretricio… bene faccia attenzione.

Avv. Andrea Agostini


Via Giotto n.44, Porto San Giorgio (FM)
Tel: 0734 671554

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