News giuridicheResponsabilità e risarcimento danni

Cassazione: la responsabilità dell’insegnante non si estende anche in ospedale

Fino a che punto si estende la responsabilità dell’insegnante che accompagna i propri studenti in gita? Vale anche all’interno di un pronto soccorso?

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 29946/2019, con la quale ha respinto il ricorso presentato dai genitori di una quattordicenne che si era procurata un trauma cranico cadendo dalla lettiga del pronto soccorso nel quale era stata portata in seguito a un attacco epilettico; tutto ciò mentre si svolgeva una gita. L’insegnante, secondo i genitori, non aveva vigilato abbastanza per impedire il danno, non preoccupandosi dell’efficacia delle misure adottate affinché non si verificasse il danno.

In seguito all’esame della documentazione fornita, i giudici hanno desunto che:

  1. l’insegnante era a conoscenza del rischio di crisi epilettiche;
  2. la diagnosi è avvenuta solo in seguito all’ingresso in pronto soccorso;
  3. niente poteva far presuppore che alla prima crisi ne sarebbe conseguita una seconda, quella che ha poi provocato la caduta dalla lettiga.

Viste le premesse, i giudici chiariscono che l’obbligo di vigilanza decade nel momento in cui il soggetto entra in ospedale; soprattutto nel caso in cui l’accompagnatore non possegga alcuna competenza medica.
La domanda di risarcimento, quindi, è stata respinta.

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Redazione interna sito web giuridica.net

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