News giuridicheResponsabilità e risarcimento danni

Bullismo: più grave se lo si subisce da un amico

Tribunale di Forlì – sentenza n. 962/2021

Il danno morale subito da un ragazzo fragile e con problemi psichici vittima di atti di bullismo è da considerarsi ancora più grave nel caso in cui uno degli aggressori sia un amico. Questo ultimo particolare, infatti, non fa altro che peggiorare i problemi di relazione con gli altri che caratterizzano già la vittima.

È quanto stabilito dal Tribunale di Forlì con sentenza n. 962/2021, con la quale si è esaminata la citazione in giudizio di un ragazzo nei confronti di tre bulli per un episodio verificatosi nel 2015.

Il caso

Invitato a casa di un amico per giocare ai videogiochi, il ragazzo è stato vittima di svariati atti di bullismo. Per prima cosa, racconta, i tre l’hanno costretto a fare una doccia fredda tenendo addosso i vestiti, e in seguito hanno inviato messaggi con il suo telefono al fine di screditarlo, lo hanno costretto a leccare uno sputo da terra e lo hanno preso a calci e pugni per poi buttarlo fuori di casa facendolo rotolare nel fango; il tutto filmando l’accaduto e minacciandolo con un coltello usando come intimazione che, se fosse trapelato qualcosa, i tre gli avrebbero tagliato la gola e bruciato la casa.

Una volta raggiunta la maggiore età, la vittima ha deciso di citare in giudizio i tre aggressori per un risarcimento per danni fisici e morali di 70mila euro; oltre al peggioramento psicologico, infatti, il giovane aveva riportato svariati lividi ed escoriazioni e la rottura dell’apparecchio per i denti.

Di diverso avviso, ovviamente, i convenuti, i quali sostengono di essere stati provocati e che i problemi psicologici erano già presenti prima dell’episodio. Due di loro, inoltre, sostengono di aver solo assistito alla violenza, e che questa è stata provocata dalla vittima stessa per alcuni comportamenti errati.

Il verdetto

Dopo aver esaminato le carte, il giudice ha ridotto l’ammontare del risarcimento a 20mila euro.

Molto interessante è l’attribuzione di colpa: 50% a uno, 25% agli altri due. La motivazione risiede nel fatto che essendo presenti ai fatti (cosa provata), non si può sostenere la totale estraneità a essi: «La presenza fisica allo svolgimento dei fatti integra un’ipotesi di concorso morale penalmente rilevante qualora si attui in modo da realizzare un rafforzamento del proposito dell’autore materiale del reato e da agevolare la sua opera, sempre che il concorrente si sia rappresentato l’evento del reato ed abbia partecipato ad esso esprimendo una volontà criminosa uguale a quella dell’autore materiale». I due non sono solo rimasti estranei ai fatti (hanno ripreso l’accaduto col telefono), ma la vittima stessa si è sentita aggredita dal gruppo; tanto basta per far scattare «una responsabilità solidale di tutti i responsabili dell’illecito, ai sensi dell’art. 2043 e 2055 c.c.».

La quantificazione di una maggiore responsabilità per uno degli aggressori, invece, è giustificata dal fatto che la vittima lo riteneva amico a tutti gli effetti. Questo fatto «rende i fatti ancora più odiosi anche per la capacità di minare la fiducia del prossimo a danno di un soggetto che già presentava difficoltà nel rapportarsi con le persone».

itf dispositivi demo
Rimani sempre aggiornato sui nostri articoli e prodotti
Mostra altro

staff

Redazione interna sito web giuridica.net

Articoli correlati

Lascia un commento

Controlla altro
Close
Back to top button