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Equo compenso e clausole vessatorie: cosa si prevede?

Come previsto dal Dl fiscale approvato al Senato, le nuove tutele per i lavoratori autonomi sono due:

  1. diritto all’«equo compenso»;
  2. divieto di «clausole vessatorie».

Queste nuove tutele vanno ad aggiungersi a quanto già previsto dalla legge 81/2017 in termini di «clausole abusive» e gli abusi di dipendenza economica nei confronti dei lavoratori autonomi.
Nate, poi, come rivolte solo agli avvocati, le nuove norme sono state estese a tutti i lavoratori autonomi e riguardano i rapporti che intercorrono tra i professionisti e i loro clienti (grandi imprese, assicurazioni, banche e pubblica amministrazione).

Il parametro descritto per stabilire un «equo compenso» è simile a quanto riportato dall’art. 36 Cost., il quale dice che «il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa». La sua concretizzazione è di fatto rimessa ai contratti collettivi, ma per quanto riguarda il lavoro autonomo si rinvia a successivi decreti ministeriali.

Per definire le «clausole vessatorie» ci si rifà a quanto espresso nel Codice del consumo, individuandole come quelle pratiche che creano un «significativo squilibrio» contrattuale a carico del professionista. Si stabiliscono alcuni casi tipici di vessatorietà, sempre che queste non siano il risultato di una trattativa o di un’approvazione specifica: si parla, per esempio, del potere di rifiutare la stipulazione del contratto in forma scritta, il pagamento a termini superiori di 60 giorni. Senza poi contare un elenco di quelle pratiche che sono sì vessatorie anche se oggetto di trattativa e approvazione: un esempio può essere il potere del cliente di modificare unilateralmente il contratto, oppure quello di esigere prestazioni aggiuntive gratuite.

Cosa si prevede
Un regime speciale va ad annullare clausole con compensi iniqui o ritenute vessatorie. Le prime, se sussistono, si prevede vengano sostituite con quanto previsto dal giudice (la nullità è imprescrittibile e va proposta a pena di decadenza entro 24 mesi dalla firma delle convenzioni). Per le seconde si prevede che la nullità è del cosiddetto genere di protezione, la può far valere solo il professionista e non si estende al resto del contratto (una soluzione in linea col codice del consumo).

In conclusione si può dire che la legge prova senz’altro a correggere alcuni rapporti di forza nei quali il lavoratore autonomo viene considerato il contraente debole. Forse un limite, in quanto le norme mancano di una riflessione generale sulla natura dei servizi coinvolti e, in definitiva, senza chiedersi se occorra pensare anche le forme in cui i professionisti si organizzano per svolgerli e la loro disciplina uniforme.

Fonte: IlSole24Ore

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