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Il cliente non paga? L'avvocato sospende la prestazione

Il legale può rifiutare la trascrizione se il cliente tarda nell’anticipare le spese. Tuttavia, precisa la Cassazione deve guardarsi bene dal cagionare alla parte un pregiudizio irreparabile
Il caso
Il cliente coinvolto in una separazione consensuale non versa in anticipo le somme atte a trascrivere il verbale di trasferimento immobili. A quel punto, vista la mancanza, l’avvocato interrompe la prestazione appellandosi all’articolo 1460 del codice civile. Quest’ultimo, infatti, prevede che:

«Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l’altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l’adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto.
Tuttavia non può rifiutarsi l’esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede.»

Cassazione
Nella sentenza n. 26973/2017, la Corte di Cassazione conferma la via intrapresa dall’avvocato, precisando però che quest’ultimo deve guardarsi bene dal determinare al suo cliente un pregiudizio irreparabile.
Il principio di buona fede, come ricordano i giudici, non è un aspetto da tralasciare. Esso, infatti, deve pur sempre portare a una salvaguardia della parte sino a che, tale salvaguardia, non comporti un onere o un sacrificio consistente.
Si pensi, per esempio, alle tempistiche della contestazione dell’inadempimento: essa gioca un ruolo fondamentale nel valutare la responsabilità del legale, in quanto incide sulla possibilità della parte di salvare l’utilità perseguita con il contratto, ponendo in essere tutte le iniziative necessarie per superare la situazione di stallo che si verifica a seguito della sospensione del professionista e, quindi, per non pregiudicare il proprio interesse.
 

Fonte: StudioCataldi.it
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