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12 anni di matrimonio non consumato. In caso di divorzio, il marito deve pagare l’assegno?

Corte di Cassazione – ordinanza n. 21818/2021, sez. prima Civile

Se il matrimonio durato 12 anni non è stato consumato, e considerando il divario economico tra i coniugi, il marito deve versare un assegno divorzile?

È la domanda che si è posta la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 21818/2021, esaminando il caso di una coppia nella quale il marito aveva chiesto di addebitare alla ex le responsabilità che hanno portato allo scioglimento degli effetti civili del matrimonio.

Il caso

La colpa di lei sarebbe quella di non aver mai provato trasporto nei confronti del coniuge, fatto che avrebbe portato la coppia a non consumare il matrimonio e a una convivenza insostenibile. Tuttavia ciò non basta, tanto che già i giudici d’appello avevano assegnato alla ex un assegno di 1.250 euro mensili e la costituzione di un pegno di beni mobili fino a 12.500 euro.

Centrale è la valutazione della situazione economica dei due. Lui benestante, lei insegnante. Inutile, quindi, che si dimostri come la moglie abbia sempre beneficiato degli acquisti fatti dal marito grazie alla comunione dei beni; regime patrimoniale cambiato nel momento in cui lei diventò proprietaria esclusiva di due cespiti immobiliari. Queste motivazioni, insieme a quella riguardante la mancata consumazione del matrimonio, vengono respinte dalla Cassazione.

La natura assistenziale dell’assegno, come ricorda la Cassazione, non si basa sul restituire il precedente tenore di vita, ma sul contributo fornito dal coniuge debole al patrimonio di coppia; senza dimenticare, comunque, che nel suo calcolo si deve sempre tenere conto di quanto questo andrà a intaccare l’attuale situazione economica di chi lo verserà.

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