Sentenze

Tribunale di Verona – Sentenza n. 1468/2015 del 4.06.2015 (Dott.ssa Rizzuto)

Appalto: altre ipotesi ex. art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l’azione ex. art. 1669 cc)

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI VERONA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Verona, in persona della dott.ssa Silvia Rizzuto, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. ??? /09 e promossa da G. V. S.R.L. in persona del legale rappresentante pro tempore c.f. elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Sergio Mancini che, unitamente all’avv. M. V. del Foro di Firenze, la rappresenta e difende per mandato in calce all’atto di citazione

OPPONENTE

contro:

ARREDAMENTI G. S.N.C. in persona del legale rappresentante pro tempore c.f. elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. M. M. S. e dell’avv. R. F. che lo rappresentano e difendono per mandato a margine del ricorso per ingiunzione

OPPOSTA

cui è riunita la causa civile n. 10000608/11 promossa da:
ARREDAMENTI G. S.N.C. in persona del legale rappresentante pro tempore c.f, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. M. M. S. e dell’avv. R. F. che lo rappresentano e difendono per mandato in calce all’atto di citazione

ATTRICE

contro:

G.V. S.R.L. in persona del legale rappresentante pro tempore c.f.: ??? elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. A. C. che unitamente all’avv. D. A. la rappresenta e difende per mandato in calce all’atto di citazione.

CONVENUTA

CONCLUSIONI
PER G.V. SRL:

In tesi: accertato il maggior credito vantato da G. V. S.r.l. nei confronti di G. S.n.c. per i motivi e nella misura indicati nell’atto di citazione e nelle successive memorie ritualmente depositate, previa compensazione con il minor credito della G. S.n.c., condannare quest’ultima al pagamento/restituzione della residua somma che risulterà dovuta alla G. V. S.r.l. a titolo di risarcimento danni e, per l’effetto, revocare e dichiarare nullo e privo di efficacia in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 5/2009 del Tribunale di Verona Sez. distaccata di Legnago;

In ipotesi: previa quantificazione dei rapporti di dare/avere fra le parti per le causali di cui all’atto di citazione e successive memorie difensive ritualmente depositate, dichiarare integralmente compensate le reciproche ragioni di credito fra la G. V. S.r.l. e la G. S.n.c. e/o, in denegatissima ipotesi, determinare la minor somma dovuta dalla G. V. S.r.L, ferma in ogni caso la revoca del decreto ingiuntivo n. 5/2009 del Tribunale di Verona Sez. distaccata di Legnago in quanto comunque errato nella sua formulazione del quantum.
Insiste inoltre, in via istruttoria, per l’accoglimento della richiesta di integrazione della CTU per i motivi esplicitati ai verbali dell’udienza del 18.1.2011 e del 22.5.2014.
Con vittoria delle competenze di lite.
PER ARREDAMENTI G. SNC:

Confermarsi nel merito le conclusioni rassegnate in uno con la comparsa di costituzione e risposta 30.06.2009, da aversi qui per integralmente riportate, con rigetto dell’opposizione a decreto ingiuntivo promossa da controparte, in quanto infondata in fatto e in diritto.

Relativamente al procedimento n. 1100000608/2011 introdotto dalla ditta G. Snc nei confronti della ditta G. V. , l’Avv. S. dimette la relazione 10.11.2014 (doc 16) del Dott. Emanuele Ferrarese con cui vengono evidenziati gli effetti della risoluzione contrattuale operata dalla G. V. Srl a danno della G. Snc, sia per quanto riguarda l’aspetto economico, sia per quanto riguarda l’aspetto finanziario, segnalando che da tale elaborato viene evidenziata una perdita finanziaria superiore ad € 241.000,00, una perdita sul volume d’affari pari a 220.000,00 danno al quale va aggiunto l’ulteriore derivante dalla messa all’asta dell’intero compendio immobiliare, stimato dal perito del Tribunale in € 672.000,00 (procedura esecutiva n. 468/11 R.E, doc. 17).

Il sottoscritto procuratore conclude come da atto di citazione 18.04.2011, da aversi qui per integralmente riportato, precisando la legittimità della odierna produzione in quanto solo al termine della causa si può avere indicazione attuale dell’entità del danno subito dalla G. snc; in ogni caso, attesa la riserva di determinazione del danno in corso di causa e l’eventuale determinazione secondo Giustizia, si insta affinché il Giudice, se ritenuto, voglia disporre CTU tesa all’esatta determinazione del danno derivato alla G. La scrivente difesa, avuto riguardo all’inequivoco esito della CTU svolta nella prima causa (opposizione a decreto ingiuntivo), con la quale si esclude che la G. snc abbia posto in essere violazioni di sorta nei confronti della Grifoni Srl, chiede che il Giudice Voglia disporre, qualora conceda la Ctu sui danni, il versamento a favore della G. snc, di una somma a titolo di provvisionale, anche in ragione della situazione di collasso economico derivante direttamente dalla condotta della Grifoni.

In ogni caso, per entrambi i procedimenti, si dichiara di non accettare il contraddittorio su domande nuove e/o diverse da quelle originariamente formulate da controparte.

Spese diritti ed onorari di entrambe le cause rifusi, per la cui determinazione ci si rimette a Giustizia.

CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE

Preliminarmente si da atto che viene omesso il puntuale svolgimento del processo alla luce dell’attuale disposto dell’art. 132 c.p.c applicabile anche ai giudizi instaurati prima del 4.7.2009

I due giudizi riuniti, inizialmente pendenti avanti alla Sezione Distaccata di Legnago con i n. 20079/09 e 608/11, hanno ad oggetto, il primo, l’opposizione promossa da G. V. s.r.l. al decreto ingiuntivo n. 5/09 ottenuto da G. snc e, il secondo, la domanda di risarcimento danni da illegittima risoluzione contrattuale promossa da G. s.n.c. nei confronti di G. V. s.r.l.

Per quanto riguarda il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, giova osservare che lo stesso è fondato sulle fatture 11, 12. 14, 18, 19 e 21 Al riguardo va ribadito che le prime quattro fatture sono relative a forniture di mobili in ordine ai quali non vi prova dei vizi e difetti e delle riparazioni operate dalla G. V. srl. Per quanto concerne invece la fattura 21 l’annullamento degli ordini in corso comunicato con il fax del 26.8 2008 non appare sufficiente per impedire il pagamento del mobilio già realizzato e non consegnato tenuto conto che, a quella data, non era ancora intervenuto il formale recesso dal rapporto contrattuale inter partes. Il fax non è firmato né reca alcuna spiegazione in ordine all’annullamento. Il fatto che il fax del 25.8 2008 non avesse in effetti annullato gli ordini ancora pendenti trova conferma nella successiva raccomandata datata 18 8.2008 con la quale G. V. s.r.l. si è avvalso della clausola risolutiva espressa ed ha annullato con effetto immediato e dunque da quella data di talché gli ordini in quel momento dovevano ritenersi ancora pendenti e il prezzo dei mobili realizzati a quella data deve essere corrisposto

Quanto alla valutazione della legittimità dell’interruzione dei rapporti, giova osservare che con scrittura del 27.10.2003 (doc. rispettivamente 2 e 3 dimesso dalle parti), G. e G. V. s.r.l. hanno integrato il contratto di fornitura in essere – del quale peraltro non vi è riscontro documentale – con il riconoscimento di un diritto di esclusiva nel territorio nazionale ed internazionale per quanto riguarda gli articoli prodotti da G. snc e direttamente commercializzati da Grifoni con esclusione quindi di fornitura degli stessi in favore di terzi estranei alla G. V. srl, con la previsione di una penale a € 10.000,00 e del diritto di risoluzione in caso di violazione dell’esclusiva.

L’integrazione in esame, tenuto conto dello scopo espressamente indicato in premessa – “evitare un mercato parallelo” – era dunque tesa ad impedire che i prodotti realizzati per la Grifoni potessero essere realizzati e posti in commercio da altri.

In fatto non è contestato ed è provato dall’Istruttoria espletata che la G. snc s.n.c abbia, quantomeno relativamente ai quattro mobili oggetto di perizia, realizzato e posto in vendita dei mobili dello stesso settore merceologico di quelli realizzati per la Grifoni.

Orbene si tratta di valutare se la realizzazione di tali mobili abbia violato l’impegno assunto della G. snc e quindi giustificato la risoluzione esercitata dalla G. V. srl.

Secondo il CTU i mobili confrontati presentano elementi di somiglianza quanto a forma e misure; la produzione raffrontata non ha permesso di individuare elementi che siano dotati di carattere individualizzante ovvero elementi caratterizzanti o esclusivi che consentano di attribuire un mobile ad un produttore o all’altro.

Proprio l’assenza di caratteri individualizzanti – che avrebbe evidentemente permesso diverse forme di tutela per eventuali imitazione – illumina in relazione al significato da attribuire al riconoscimento di cui alla scrittura 27.10.2003 La G. snc non poteva realizzare per il “mercato parallelo” i prodotti che realizzavano per la G. V. srl.

Alla luce di quanto sopra la produzione ai fini di una autonoma commercializzazione di tre articoli – tre comò e una credenza – che la G. snc produceva per la G. V. srl si ritiene abbia costituito violazione dell’impegno assunto con la scrittura del 27.10.2003, atteso che si è inserita in un settore merceologico per il quale la G. snc aveva riconosciuto il diritto di esclusiva alla G. V srl. È vero che mobili di tal fatta sono realizzati da varie ditte e sono prive di individualizzazione ma proprio per questo la G. V srl si era assicurata con la scrittura del 27.10.2003 che la ditta che li realizzava per sé non li potesse realizzare per il mercato parallelo.

Tutto ciò premesso, deve essere rigettata la domanda promossa nel giudizio 608/11 dalla G. snc s.n.c. di accertamento, a fini risarcitori, dell’illegittimità dell’interruzione dei rapporti intimata dalla Grifoni con comunicazione spedita il 23.9.2008 e deve invece essere accolta la domanda riconvenzionale di pagamento della penale.

Al riguardo va tuttavia precisato che la penale deve ritenersi predeterminata in € 10.000,00 in caso di violazione dell’esclusiva. Non appare sul punto fondata la richiesta di pagamento di € 10.000,00 per ciascuno dei quattro mobili realizzati. In ogni caso, se l’intento delle parti fosse stato quella indicato da parte convenuta, in ragione del valore dei mobili così come emergenti dalle fatture, questo giudice avrebbe fatto ricorso al potere di riduzione previsto dall’art 1384 c.c riducendo comunque la penale all’importo di € 10.000,00.

Tanto premesso l’attrice G. s.n.c. deve essere condannata a versare a titolo di penale la somma di € 10.000,00 oltre interessi dal 2008 alla data della presente sentenza.

In ragione dell’accoglimento della domanda di condanna al pagamento della penale, il decreto ingiuntivo deve essere revocato

Il credito vantato dalla G. nei confronti della G. V. deve dunque essere accertato nell’importo portato dalle fatture azionate detratto l’importo dovuto dalla G. snc a favore della G. V. srl a titolo di penale.

Tenuto conto del maggior importo versato dall’opponente in forza del decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo, la società G. snc. deve essere condannata a versare alla G.V. srl. la somma di € 10.000 oltre interessi dal momento del pagamento dell’importo portato dal decreto ingiuntivo al saldo.

La reciproca soccombenza nei due distinti giudizi giustifica la compensazione delle spese di lite

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa e respinta, nei giudizi riuniti n. 100200/09 e 10000608/11, in parziale accoglimento dell’opposizione promossa avverso il decreto ingiuntivo n 5/09 emesso dal Tribunale di Verona Sezione Distaccata di Legnago;
revoca il decreto ingiuntivo 5/09 emesso dal Tribunale di Verona Sezione Distaccata di Legnago;
rigetta le domande promosse da G. s.n.c. nel giudizio n. 1000608/11;
condanna G. s.n.c. a versare alla G. V. s r l la somma di € 10.000,00 oltre interessi dal momento del pagamento dell’importo portato dal decreto ingiuntivo al saldo,
compensa le spese di lite;
Verona, 22.4.2015

Il Giudice

Dott.ssa S. Rizzuto

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