Sentenze

Tribunale di Verona, Sez. II Civile – Sentenza n. 1467/2015 del 4.06.2015 (Dott. Coltro)

Altri contratti d’opera

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI VERONA

SEZIONE II CIVILE

il Giudice unico, dottor Massimo Coltro, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero /2013 del ruolo generale degli affari contenziosi promossa
da

E.IMPIANTI s.n.c. – in persona del legale rappresentante – rappresentata e difesa dagli avvocati R. L. di Brescia e A. F. R. di Verona per mandato a margine dell’atto di citazione e domiciliata presso lo studio di Verona

– attrice –

contro

Immobiliare S. A. s.r.l. – in persona del legale rappresentante – P. I rappresentata e difesa dall’avvocato S. R. per mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta e domiciliata presso il suo studio in Verona

– convenuta –

***

Oggetto: risoluzione per inadempimento contrattuale – risarcimento danni – restituzioni

***

Conclusioni l’attore

Voglia l’Ill.mo Tribunale di Verona in via principale e nel merito: dichiarare la risoluzione ex art. 1453 cod. civ. del contratto preliminare di cessione dell’immobile in causa; condannare la Immobiliare S. A. alla restituzione delle somme versate dalla E.IMPIANTI a titolo di pagamento dell’immobile per un totale di € 40.860,00 o nella diversa somma stabilita dal Giudice, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali maturati fino all’effettivo saldo, oltre al risarcimento di tutti i danni subiti dall’attore a causa dell’inadempimento del convenuto, il cui importo verrà determinato in corso di causa e/o deciso in via equitativa dal Giudice.

Condannare la convenuta al risarcimento danni per responsabilità precontrattuale ai sensi dell’art. 1337 cod. civ. data la violazione del principio di buona fede del contraente, il cui importo verrà determinato in corso di causa o stabilito in via equitativa dal Giudice.

Respingere tutte le domande avanzate da parte convenuta nella comparsa di risposta in quanto inammissibili e comunque infondate. Con vittoria di spese, diritti e onorari.

Conclusioni per la convenuta
Nel merito respingersi le domande attoree in quanto inammissibili e infondate in fatto e in diritto; dichiarare la risoluzione del “Contratto preliminare di cessione immobiliare” in data 25 maggio 2007 sottoscritto tra Immobiliare S. A. e E.IMPIANTI s.n.c. quale titolare dell’omonima ditta; accertato che Immobiliare Sant’A. vanta un credito nei confronti della E.IMPIANTI s.n.c. a titolo di risarcimento danni per opere incompiute, caratterizzate da vizi e/o difetti e/o eseguite non a regola d’arte, dichiarare che nulla è dovuto in restituzione alla E.IMPIANTI per la compensazione dei due rispettivi crediti. Il tutto con riserva di chiedere gli eventuali ulteriori danni. In ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE

I – Con atto di citazione ritualmente notificato il 12 febbraio 2013 E.IMPIANTI s.n.c. evocava in giudizio Immobiliare S. A. s.r.l. avanti al Tribunale di Verona e premettendo di aver stipulato con la stessa un contratto preliminare di compravendita per un immobile in quel di Castellucchio (MN) dietro versamento del corrispettivo di e. 82.500 iva compresa; che l’immobile avrebbe dovuto essere consegnato entro il 30 giugno 2009; che aveva regolarmente corrisposto le prime tre rate di € 12.320, di € 16.000 e di € 12.540 ma che alla data convenuta l’immobile non era stato ancora costruito, tutto ciò premesso chiedeva la risoluzione del contratto, la restituzione delle somme corrisposte col risarcimento dei danni.

Si costituiva la Immobiliare S. A. contestando la domanda e chiedendo a sua volta la pronuncia di risoluzione del contratto. Precisava che il termine di consegna era stato differito per due volte ed era stato infine convenuto per il 31 giugno 2012; che l’istanza di risoluzione era stata inviata quanto non vi era ancora l’inadempimento anche considerando l’offerta di altro immobile in sostituzione e che le parti avevano anche convenuto un accordo di collaborazione in forza del quale E.IMPIANTI avrebbe dovuto eseguire dei lavori per Immobiliare Sant’A. in alcuni cantieri, lavori peraltro solo parzialmente eseguiti o con vizi e difformità. Da questo il credito opposto in via compensativa.

Assegnati i termini per memorie, poi dimesse, la causa veniva istruita documentalmente, con l’assunzione di prove costituende ed attraverso l’acquisizione del fascicolo relativo ad un accertamento tecnico preventivo.

Veniva rimessa per la decisione con l’assegnazione dei termini ordinari e perentori per il deposito degli scritti conclusivi, dimessi in via telematica.

II – Osserva il Tribunale.

III – L’attrice ha dimesso il contratto preliminare stipulato con Immobiliare S. A. il 25 maggio 2007 allegando l’inadempimento dello stesso per fatto e colpa della convenuta e con questo proponendo domanda risolutoria. A fronte di questo la convenuta ha eccepito che il termine di consegna dell’immobile sarebbe stato convenzionalmente rimandato al 30 giugno 2009 (doc. 2) e poi ulteriormente differito – sempre secondo la convenuta – al 31 giugno 2012 (30 giugno 2012 – doc. 5). Tale ultimo differimento tuttavia non risulta in alcun modo dimostrato in quanto il documento n. 5 di parte convenuta è di formazione unilaterale e non dimostra affatto il consenso della E.IMPIANTI; la prova costituenda introdotta sul punto non ha poi offerto elementi validi di riscontro. Per il resto la scrittura privata del 11 aprile 2008 sub. 2 con la proroga del termine di consegna al 30 marzo 2010 deve intendersi riconosciuta ed il termine concordato. Infatti la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta (tanto nella sua conformità all’originale quanto nella scrittura e sottoscrizione) se la parte non comparsa non la disconosca, in modo formale, e quindi specifico e non equivoco, alla prima udienza, ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione (Cass. Civ. 17 luglio 2008 b. 19680); mentre in caso di disconoscimento dell’autenticità della sottoscrizione della scrittura privata prodotta in copia fotostatica, la parte che l’abbia esibita in giudizio e intenda avvalersene deve produrre l’originale, necessario per la procedura di verificazione ex art. 216 cod. proc. civ. (Cass. Civ. 14 maggio 2004 n. 9202). Nel caso di specie E.IMPIANTI, a fronte della produzione del patto 11 aprile 2008 in copia e riportante la sottoscrizione di entrambi i contraenti oggi in causa per la proroga del termine di consegna (al 30 marzo 2010), ha chiesto semplicemente fosse ordinato a Immobiliare S. A. di dimettere l’originale per disconoscere la firma ivi contenuta. Quindi il documento prodotto non risulta sia stato esplicitamente e sostanzialmente disconosciuto (essendo stata presentata riserva di disconoscimento avverso l’originale), mentre la parte convenuta non sarebbe stata certo onerata della produzione dell’originale in assenza del disconoscimento espresso e chiaro della fotocopia.

Deriva da quanto sopra che la scrittura deve intendersi riconosciuta ex artt. 215 e 216 cod. proc. civ. sicché deve ritenersi accertato che il termine per la consegna dell’immobile è stato pattuito per il 30 marzo 2010.

A fronte di questo l’attrice, che ha allegato l’avverso inadempimento, ha comprovato ulteriormente il pagamento di importanti acconti per € 40.860 ed infine, stante la mancata consegna dell’immobile – evidentemente anche per il termine del 30 marzo 2010 – ha ritualmente esercitato la risoluzione con raccomandata del 26 luglio 2010; con questo ha adempiuto al proprio onere (cfr. Cass. S.U. n. 13533 del 30 ottobre 2001).

La convenuta, relativamente a quanto sopra, alcuna eccezione estintiva ha provato non contestando nemmeno, per altra parte, il fatto della mancata realizzazione dell’immobile né dimostrando la volontà seria ed effettiva di pervenire alla stipula. Infine è appena il caso di aggiungere che non può rilevare l’eventuale offerta di altro immobile non potendo certo obbligarsi il promittente acquirente ad un tale cambiamento dell’oggetto essenziale del contratto.

La parte attrice, a fronte di quanto sopra, ha chiaramente dimostrato che dopo la scadenza ulteriore del termine prorogato (30 marzo 2010) l’interesse era venuto meno sicché l’inadempimento grave non può che essere attribuito alla Immobiliare S. A. con conseguente risoluzione del contratto per colpa della stessa.
La domanda di risoluzione proposta dalla convenuta va rigettata.
IV – Le domande ed eccezioni proposte dalla Immobiliare S. A. e con le quali la stessa ha inteso dimostrare che E.IMPIANTI si sarebbe resa inadempiente in relazione ad altri contratti ove sarebbe stata appaltatrice e relativi ai lavori nel cantiere di Castelbelforte, nel cantiere Marchi di Peschiera e nel cantiere Corte Cortazza di Castellucchio (MN) anche per il lotto 5 ed il lotto n. 8, non hanno trovato riscontro alcuno anche in sede istruttoria posto che il testimone Paolo Manfredi ha riferito di essere stato remunerato, per lavori in quel di Lazise, dalla Nuova Domus e non dalla Immobiliare San A. con la conseguenza che è stato sostanzialmente sconfessato l’assunto inerente la mancata realizzazione dei lavori da parte della E.IMPIANTI. Per i lavori eseguiti in Castellucchio il testimone A. T. ha riferito dell’esistenza di interventi riparatori ma nulla ha saputo dire in ordine alla imputabilità dei danni che, giocoforza, non possono essere ascritti alla E.IMPIANTI.

Vale poi osservare che le predette domande, pur non fondate, sono astrattamente ammissibili in quanto pur non dipendendo dal medesimo titolo della domanda attorea, sono collegate alla stessa da un dato obiettivo che ha reso consigliabile il simultaneus processus per economia processuale (Cass. civ. sez. 3A n. 27564 del 20 dicembre 2011).

Dal fascicolo per l’accertamento tecnico preventivo relativo al cantiere di Peschiera, infine, alcun elemento utile può essere ricavato in quanto l’accertamento stesso è intervenuto – significativamente – tra altri soggetti non parti nell’attuale causa (Luca Marchi, Multiportale s.r.l., Z. A. e New Int) sicché ben difficilmente potrebbe essere ascritta per ciò solo una qualche responsabilità per vizi, difformità o omissioni alla odierna attrice tanto più se si considera che la convenuta non ha chiaramente allegato, per poi provare, con capitoli di prova non formulati negativamente (e quindi inammissibili cfr. Cass. civ. 30 maggio 2005 n. 12700 (1) ) e non generici (per la mancata ed esatta indicazione delle opere omesse o pretesamente affette da vizi e difformità) le presunte mancanze.

V – In accoglimento della domanda proposta da E.IMPIANTI s.n.c. va dichiarata la risoluzione ex art. 1453 cod. civ. del contratto preliminare di cessione dell’immobile stipulato il 25 maggio 2007. Va conseguentemente condannata Immobiliare S. A. alla restituzione delle somme versate dalla E.IMPIANTI a titolo di pagamento del corrispettivo per un totale di € 40.860,00 oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo. Va rigettata la domanda tesa al pagamento della rivalutazione monetaria sul rilievo per cui trattasi di obbligazione di valuta avente infatti ad oggetto, sin dall’origine, una somma di danaro e risultando quindi soggetta al principio nominalistico di cui all’art. 1277 cod. civ. (così Cass. civ. 15 gennaio 2009 n. 816); il tutto in assenza di doverose allegazioni da parte della creditrice a dimostrare che la somma dovuta, se tempestivamente pagata, sarebbe stata reimpiegata e così sottratta al deprezzamento della moneta e quindi in mancanza di allegazioni volte a dimostrare che il tasso di svalutazione annuo contrattuale va rigettata in quanto è mancata ogni allegazione e successiva prova in merito al pregiudizio che l’attrice, per l’inadempimento sarebbe stato superiore ed il maggior danno non assorbito dalla liquidazione degli interessi.
La domanda risarcitoria fondata sull’inadempimento contrattuale, avrebbe subito. La domanda di risarcimento dei danni fondata sulla responsabilità precontrattuale ex art. 1337 cod. civ. risulta inammissibile in quanto nuova atteso che la stessa non è stata proposta con l’atto introduttivo e non risulta occasionata dalle difese della S. A..
La stessa risulta peraltro e a tutto concedere infondata anche in quanto priva di allegazioni e prove sul danno.
VI – Le domande di parte convenuta vanno rigettate.
Le spese processuali, posta la soccombenza prevalente, vanno addebitate, alla Immobiliare S.A. s.r.l. come da dispositivo.

Ogni diversa eccezione e istanza anche istruttoria va rigettata per quanto sopra e confermandosi pure l’ordinanza istruttoria.

P.Q.M.

Il Giudice unico, dr. Massimo Coltro, definitivamente pronunciando nella causa civile promossa da E.IMPIANTI s.n.c. contro Immobiliare S. A. s.r.l., così provvede:
– accerta e dichiara la risoluzione del contratto preliminare del 25 maggio 2007 per fatto e colpa della convenuta Immobiliare S. A. s.r.l.;
– condanna la Immobiliare S. A. s.r.l. a restituire a E.IMPIANTI la somma di € 40.860 oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo;
– rigetta ogni diversa eccezione, istanza e domanda;
– condanna Immobiliare S. A. al pagamento delle spese processuali a favore di E.IMPIANTI e che si liquidano in € 7.154 per compensi oltre ad € 458 per spese, oltre ad i.v.a. se dovuta e c.p.a. ed oltre alle spese generali del 15%.
Così deciso in Verona il 21 aprile 2015

Il Giudice

Dott. M. Coltro


1 Infatti, non essendo (di regola) possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo.

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