Sentenze

Tribunale di Verona, Sez. I Civile – Sentenza n. 1469/2015 del 4.06.2015 (Dott. E. D'Amico)

Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione legittima.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE PRIMA CIVILE

composta dai seguenti Magistrati:
DOTT. ERNESTO D’AMICO – PRESIDENTE REL.
DOTT. STEFANIA ABBATE – GIUDICE
DOTT. VIRGINIA MANFRONI – GIUDICE
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

OGGETTO: CAUSE DI IMPUGNAZIONE DEI TESTAMENTI

nella causa civile promossa con atto di citazione presso la Sezione Distaccata di Legnago (N. ?? /2008) ritualmente notificato

DA

C. MARIA FRANCESCA nata a Verona, C. ELENA nata a Bovolone, C. ALBERTO nato a Bovolone, elettivamente domiciliati in Verona presso lo studio dell’Avv.to A. D. che li rappresenta e difende, come da mandato a margine dell’atto di citazione.

ATTORI

CONTRO

Z. A., nata a Stanisesti (Romania); elettivamente domiciliata in Verona presso lo studio dell’Avv.to V. R. che la rappresenta e difende come da mandato in calce all’atto di citazione notificato

CONVENUTA

CONCLUSIONI

PARTE ATTRICE:
In via principale:

1 ) Accertato che il sig. C. Gianantonio è deceduto il 10 ottobre 2008 lasciando, per testamento, tutti i propri beni alla convenuta Z. A.;

2) Accertato che gli attori, unici figli del defunto, sono legittimali pretermessi aventi diritto, ai sensi dell’art. 542 c.c., alla complessiva quota di metà del patrimonio relitto dal defunto:

3) Accertato, in via alternativa e gradata,
– che in data 27 settembre 2007 la signora Z. A. ha ricevuto dal sig. C. Gianantonio – a seguito di atto 3536 rep. Notaio Marino di Bovolone la donazione indiretta della proprietà superficiaria, per la durata di 99 anni del 26 ottobre 2000, di un appartamento sito al piano secondo del Condominio Bovolone di Via Catullo n. 45;
– che in data 14, 15 e 27 settembre 2007 la signora Z. A. ha ricevuto dal sig. Gianantonio C. – a seguito di prelievi in contanti dalla stessa effettuati sul conto corrente del donante – la donazione indiretta della somma di € 141.000,00 (centoquarantunmila);

4) Operarsi la riduzione della donazione sino a determinazione, in concreto, della quota di legittima spettante agli attori accertandosi (costitutivamente) nei confronti della successione che li riguarda, l’ammontare della quota di riserva e quindi della lesione che ad essa hanno apportato le liberalità del de cuius, attuandosi la reintegrazione della quota mediante condanna della convenuta alla corresponsione agli attori di quanto ricevuto in eccedenza rispetto alla disponibile.

5) Dichiararsi tenuta, se del caso, la signora Z. A., ai sensi dell’art 737 c.c., a conferire ai coeredi quanto dalla stessa ricevuto dal sig. Gianantonio C. per donazione indiretta, procedendosi, poi, alla divisione della massa ereditaria secondo le quote di spettanza.

6) Vittoria di spese ed onorari di causa.

PARTE CONVENUTA:
Nel merito
1) Rigettarsi le domande di parte attrice, così come formulate, in quanto infondate in fatto e diritto.
In via riconvenzionale:

2) Accertarsi e dichiararsi la validità ed efficacia del testamento olografo pubblicato in data 25 ottobre 2007 e, nel caso venisse ritenuta sussistente una donazione di denaro, determinarsi le quote spettanti a ciascun erede, procedendosi quindi a divisione;

3) sempre previo accertamento e declaratoria della validità ed efficacia del testamento olografo pubblicato in data 25 ottobre 2007, nella denegata ipotesi in cui venisse ritenuta sussistente una donazione indiretta dell’immobile per cui è causa, dichiararsi che la moglie Z. A. è titolare dei diritti di uso e abitazione previsti dall’art-540 c.c. e che tali diritti gravano sulla quota disponibile, determinandosi successivamente le quote spettanti agli eredi di C. Giannantonio.

4) dichiararsi inoltre tenuti gli attori a corrispondere alla convenuta, ciascuno per la propria quota, le spese di acquisto dell alloggio (notarili, di mediazione ed accessorie, tasse ed oneri inclusi) e pari, per l’intero, ad Euro 6.000,00, compensandosi tali somme con quanto eventualmente loro dovuto dalla convenuta.

5) Dichiararsi in ogni caso tenuti gli attori a corrispondere alla convenuta, ciascuno per la propria quota, le spese funerarie e testamentarie, pari, per l’intero, ad Euro 7.051,00, compensandosi tali somme con quanto eventualmente dovuto dalla convenuta.

6) Il tutto con interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dei singoli esborsi al saldo effettivo.
7) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, rimb. forf. 12,5% spese generali di studio incluso.

8) Sentenza provvisoriamente esecutiva, per quanto di ragione.

IN FATTO E IN DIRITTO

Va innanzi tutto rilevato come, in base all’ articolo 556 Codice Civile, per determinare l’ammontare della quota di cui il defunto poteva disporre si devono compiere tre operazioni: formazione della massa dei beni relitti, detrazione dei debiti, riunione fittizia delle donazioni. Tali operazioni consentono evidentemente di comprendere se vi sia stata o meno la allegata lesione della quota riservata al legittimario, presupposto logico-giuridico per eventualmente procedere alla riduzione ex articolo 553 Codice Civile.

Discende inoltre chiaramente dalla norma generale di cui all’articolo 2697 Codice Civile come il relativo onere probatorio sia a carico di chi, per l’appunto, agisce in riduzione.

Orbene, nel caso di specie, non vi è contestazione sul fatto che, deceduto il de cuius (10.10.2008), l’unico relictum fosse la somma di 214,88, rimasta sul di lui de.

Quanto ai debiti, le spese funerarie e cimiteriali non sono documentate, essendo i docc. 3, 4 e 7 meri preventivi o dichiarazioni informi, non comprovanti l’esborso. Se pur comprovate le spese notarili di pubblicazione del testamento per € 900 (v. doc. 5 di parte convenuta), le stesse non sono dovute, tenuto conto che la pubblicazione del testamento olografo è atto preparatorio esterno necessario per la sua coattiva esecuzione e, quindi, la relativa spesa ricadrà su colui il quale – avendo interesse a fare valere le disposizioni testamentarie – vi procederà. Quanto alle spese di atto notarile (€ 3.500) e di intermediatore (€ 2.500), le stesse non sono dovute perché estranee alla massa ereditaria (v. appresso).

Quanto al donatum, si deve ritenere comprovato che:

  1. i prelievi di € 115.000, 15.000 e 11.000 venivano effettuati in contanti dal de cuius medesimo e non dalla convenuta (v. docc. 6, 7 e 8 di citazione, in particolare, la lettera accompagnatoria del 28.12.07);
  2. la convenuta, in epoca coeva a tali prelievi, versava sul proprio de in contanti la somma di € 74.000 (v. testi Faustini, Buratto e Fenzi: non vi è prova di versamenti di ulteriori somme).

Al di là pertanto di cosa la convenuta abbia poi acquistato con tale somma, appare evidente come quest’ultima sia stata donata alla convenuta stessa dal de cuius (non vi è traccia di allegazioni o prove, da parte della convenuta, circa l’esistenza di una provvista diversa da cui attingere, per l’effettuazione del versamento di cui sopra sub 2), da ciò derivando la necessità di tenerne conto ai fini della azione di riduzione, il cui fondamento emerge chiaramente dall’aver incontestatamente il de cuius lasciato come unico erede testamentario la moglie odierna convenuta, pur in presenza degli odierni attori, figli legittimari con diritto alla quota di riserva.

Ciò premesso, la massa ereditaria da suddividere tra le parti ex art. 542 II co. CC è pari ad € 74 214,88 (218,88 come relictum, zero come spese, 74.000 come donatum) e, quindi, tenendo conto della disponibile pari ad un quarto che spetterà comunque alla convenuta in base al testamento, a quest’ultima spetterà in concreto la metà (€ 37.107,44) e l’ulteriore metà agli attori.

Trattandosi di debito di valore, il suddetto importo andrà ad oggi rivalutato prudenzialmente in base agli indici Istat, cosi essendo pari ad € 40.125.

Su tale importo saranno dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo.

La reciproca soccombenza impone la compensazione delle spese.

Sentenza provvisoriamente esecutiva.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore domanda, eccezione e difesa respinta, cosi dispone:

  1. accerta l’avvenuta lesione della quota di legittima riservata agli odierni attori, quali figli del de cuius, poiché del tutto pretermessi nel testamento olografo del settembre 2006, pubblicato il 25.10.2007 in notaio Marino di Bovolone, n. 3606 rep. e 1670 racc.;
  1. dichiara che la suddetta quota, al momento della morte del de cuius (10.10.2008), era pari ad € 37.107,44;
  1. condanna conseguenzialmente la convenuta Z. A. a pagare agli odierni attori C. Maria Francesca, C.Elena e C. Alberto la complessiva somma di € 40.125, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo;
  2. compensa interamente le spese di lite tra le parti.

Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Verona, 12.5.2015

Il Presidente est.

Dott. Ernesto D’Amico

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