Sentenze

Tribunale di Monza, Sez. Lavoro – Sentenza 30.04.2015 (Dott. D. F. Di Lauro)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI MONZA

SEZ. LAVORO

Il Giudice del Tribunale di Monza, dott. Domenico Fabio Di Lauro, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.1391/14 R.G. e promossa

da

C. rappresentato e difeso dagli avv.ti Moira Zanatta e Dario Alberto Tremolada ed elettivamente domiciliato in Monza, via Zara n. 7

RICORRENTE OPPONENTE

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, e OMISSIS , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dal funzionario delegato ex art. 417 – bis c.p.c. ed elettivamente domiciliati in Monza, via XX Settembre n. 5

RESISTENTI OPPOSTI

Oggetto: opposizione ex art. 1, commi 51 e ss., L. n. 92 del 2012
Svolgimento del processo

Va. Ca. proponeva opposizione ex art. 1, commi 51 e ss., L. n. 92 del 2012 avverso l’ordinanza in data 29.4.2014 (depositata il 30.4.2014) con la quale il Giudice del lavoro del Tribunale di Monza aveva dichiarato inammissibile il ricorso depositato oltre il termine decadenziale (di 60 giorni) previsto dall’art. 6, co. 2, della L. n. 604 del 1966.

Ca. si opponeva alla citata ordinanza del 29.4.2014 ritenendo non decorso il termine decadenziale ex art. 6, comma 2, L. n. 604 del 1966 in ragione del mancato invio da parte del MIUR della comunicazione del rifiuto di esperire il tentativo di conciliazione sindacale al domicilio eletto ovvero all’indirizzo individuato nella richiesta di conciliazione sindacale ex art. 135 CCNL Scuola, inviata il 18.9.2013 da Ca. a mezzo dei propri procuratori legali.

Ca. inoltre censurava, sempre in punto decadenza, l’ordinanza impugnata che aveva erroneamente applicato alla fattispecie l’art. 410, co. 7, c.p.c. (riguardante la procedura di conciliazione attivata avanti la Commissione di conciliazione istituita presso la Direzione Provinciale del Lavoro), nonostante fosse stata avviata una procedura conciliativa sindacale ai sensi dell’art. 412 – ter c.p.c. come novellato dalla L. n. 183 del 2010.

Nel merito l’opponente riproponeva, con alcune precisazioni, i motivi di impugnazione del provvedimento di dispensa dal servizio per mancato superamento dell’anno di prova/formazione emesso dal dirigente scolastico dell’Istituto – OMISSIS – con decreto n. 1247/A1 del 5.7.2013, ritenuto illegittimo sia per ragioni di incompetenza che per ragioni di merito.

C. rassegnava perciò le conclusioni riportate in epigrafe.

Si costituivano il MIUR e L’Istituto – OMISSIS – che eccepivano in via preliminare l’avvenuta notifica del ricorso in opposizione oltre il termine di trenta giorni prima della data fissata per la costituzione dell’opposto.

Gli opposti insistevano sull’accoglimento dell’eccezione di decadenza dalla impugnativa del licenziamento ex art. 6 della L. n. 604 del 1966 come modificata dalla L. n. 92 del 2012.

Gli opposti sottolineavano, in punto decadenza, che la comunicazione di rifiuto di esperire il tentativo di conciliazione sindacale era comunque pervenuta all’avv. Zanatta codifensore del Ca. e, nel richiamare la normativa anche contrattuale che regola la procedura di conciliazione, ribadivano l’intervenuta decadenza di Ca. dalla impugnazione del licenziamento con tutte le conseguenze del caso.

Per il resto gli opposti richiamavano, nel merito, tutti i rilievi sulla validità e piena legittimità del provvedimento di dispensa dal servizio impugnato, svolti nella memoria di costituzione della prima fase del giudizio e concludevano come in epigrafe.

Fallito il tentativo di conciliazione, la causa era trattenuta in riserva per la decisione all’udienza del 28.4.2015.

Motivi della decisione

L’opposizione non è fondata e non merita accoglimento.

La vicenda si è svolta secondo la seguente cronologia:

– con decreto n. 1247/A1 del 5.7.2013, consegnato a mani in data 8.7.2013, il DS dell’Istituto – OMISSIS – non confermava in ruolo Ca. Va., dispensandolo dal servizio a far data dal 1 settembre 2013;

– con comunicazione del 28.8.2013, inviata in data 2.9.2013 e ricevuta in pari data, C. impugnava il provvedimento di dispensa, con contestuale richiesta di proroga della prova ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 439 D.Lgs. n. 297 del 1994;

– con comunicazione inviata a mezzo PEC all’USR, all’USP di Milano, all’USP Monza e Brianza e all’ICS – OMISSIS – in data 18.9.2013, C. (a mezzo dei propri legali, avv.ti Moira Zanatta e Dario Alberto Tremolada), chiedeva “l’attivazione del tentativo di conciliazione, come previsto dalla L. n. 183 del 2010, al fine di ottenere l’annullamentodel decreto del DS n. 1247/A1 del 05/07/2013”, delegava a rappresentarlo gli avv.ti Moira Zanatta e Dario Alberto Maria Tremolada ed eleggeva domicilio presso lo studio di quest’ultimo, chiedendo che “presso il suo indirizzo, mail o fax, sia inviato ogni eventuale documento o osservazione depositati dai Dirigenti e responsabili degli uffici in indirizzo, preventivamente alla convocazione richiesta”, nonché “di poter ricevere tutte le comunicazioni inerenti la procedura di conciliazione presso l’indirizzo dell’Avv. Dario Alberto Maria Tremolada”;

– in data 9.10.2013 il MIUR (USR per la Lombardia – Ufficio XVIII Monza e Brianza – Segreteria di Conciliazione) comunicava il rifiuto di esperire il tentativo di conciliazione all’avv. Moira Zanatta e all’avv. Tremolada, ai rispettivi indirizzi PEC come indicati nell’intestazione della richiesta di tentativo di conciliazione;

-il ricorso ex art. 1, commi 47 e ss., L. n. 92 del 2012 era depositato il 13.3.2014.

Il rifiuto di aderire alla richiesta di tentativo di conciliazione è stato inviato dal MIUR all’indirizzo PEC dell’avv. Tremolada, indicato in modo errato nella stessa richiesta del tentativo di conciliazione.

Quindi il rifiuto del tentativo di conciliazione non è mai pervenuto al domicilio eletto da Ca. presso l’avv. Tremolada per errore imputabile allo stesso avv. Tremolada e, comunque, l’atto è stato regolarmente ricevuto dall’altro codifensore, avv. Moira Zanatta.

Ad ogni modo, per quanto si dirà, la mancata ricezione del rifiuto del tentativo di conciliazione da parte del difensore domiciliatario del ricorrente non può condurre al risultato di ritenere come mai decorso il termine di decadenza posto dal novellato art. 6 L. n. 604 del 1966.

A norma dell’art. 6, comma 2, L. n. 604 del 1966 l’impugnazione del licenziamento (da effettuarsi a pena di decadenza entro 60 giorni dalla ricezione della sua comunicazione scritta) diviene inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di 180 giorni dal deposito del ricorso giudiziale o dalla comunicazione alla controparte, della richiesta del tentativo di conciliazione.

La norma prosegue stabilendo che in caso di rifiuto della richiesta di conciliazione o se non sia raggiunto l’accordo necessario al relativo espletamento “il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo”.

La norma cit. va coordinata con quanto previsto dall’art. 410, comma 7, c.p.c. che disciplina le modalità con cui la controparte deve intervenire nella procedura di conciliazione.

In particolare il comma 7 cit. dispone che se la controparte accetta la scelta dell’avversario di attivare il tentativo di conciliazione deve depositare presso la Commissione di conciliazione, entro venti giorni dal ricevimento della copia della richiesta, una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e diritto nonché le eventuali domande in via riconvenzionale, mentre, ove ciò non avvenga, ciascuna delle parti è libera di adire l’autorità giudiziaria.

L’art. 410, co. 7, c.p.c. non regolamenta il caso in cui la parte invitata alla conciliazione non intenda espletare la procedura.

In tal caso, come correttamente evidenziato dal primo giudice, il termine di 60 giorni per incardinare il giudizio decorre o dal rifiuto eventualmente formalizzato e comunicato in anticipo dal datore di lavoro o, in mancanza, dalla scadenza del termine di 20 giorni disponibile per il compimento dell’atto a seguito del quale la Commissione di conciliazione è tenuta a convocare le parti per il tentativo di conciliazione, da espletare nei successivi 30 giorni.

In altre parole si vuol dire che, in caso di richiesta di conciliazione, ai sensi dell’art. 410, comma 7, c.p.c. il “rifiuto” rispetto al tentativo di conciliazione si verifica se la controparte non depositi (entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta di conciliazione) la memoria di costituzione con il contenuto previsto: in tal caso il termine di 60 giorni per l’impugnazione giudiziale del licenziamento decorre dallo spirare dei 20 giorni concessi alla controparte per depositare le proprie memorie.

Poiché non è prevista la comunicazione dell’eventuale memoria alla parte che ha proposto la procedura di conciliazione, sarà onere di quest’ultima verificare se la controparte abbia, o meno, depositato la memoria difensiva.

Quindi il MIUR non era tenuto a rispondere alla richiesta di tentativo di conciliazione né prima né dopo, il termine di 20 giorni, scaduti i quali però decorreva il successivo termine di 60 giorni per il deposito del ricorso giudiziale.

Nel caso in esame la richiesta di conciliazioneè stata inviata il 18.9.2013 e il termine di 20 giorni per il deposito delle memorie scadeva l’8.10.2013, mentre il ricorso giudiziale è stato depositato il 13.3.2014, a termine oramai abbondantemente scaduto.

Va solo aggiunto che il nuovo testo dell’art. 410 c.p.c. trova applicazione alle controversie relative ai rapporti di lavoro con la PA, come espressamente previsto dal co. 9 dell’art. 31 della L. n. 183 del 2010 e confermato dall’art. 410, comma 8, c.p.c.

C.V. peraltro ha eccepito la non applicabilità alla fattispecie dell’art. 410 c.p.c. riguardante la procedura di conciliazione attivata avanti la Commissione di conciliazione istituita preso la DTL competente.

Il ricorrente, infatti, sostiene di avere attivato la procedura di conciliazione “sindacale” ai sensi dell’art. 412 ter c.p.c. alla quale non era applicabile l’art. 410 c.p.c. come sancito dall’art. 411, comma 3, c.p.c. ma le norme stabilite dalla contrattazione collettiva e cioé l’art. 135 del CCNL comparto Scuola.

In effetti l’istanza di tentativo di conciliazione di Ca. è stata valutata dalla stessa amministrazione come diretta alla Segreteria di Conciliazione istituita presso l’UST di Monza, come tale soggetta alla disciplina di cui all’art. 135 del CCNL Comparto Scuola del 2007 che regolamento l’istituto in questione, per quanto di interesse, nel seguente modo:

– la richiesta del tentativo di conciliazione, con un certo contenuto, deve essere depositata (o spedita a mezzo di lettera raccomandata) presso l’ufficio del contenzioso dell’amministrazione competente e presso l’ufficio territoriale del MIUR a cui la norma attribuisce compiti di segreteria per le parti che devono svolgere il tentativo di conciliazione;

– entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, l’amministrazione compie un primo esame sommario che può concludersi con l’accoglimento delle pretese del lavoratore; in caso contrario l’amministrazione deposita nel medesimo termine di 15 giorni le proprie osservazioni presso l’ufficio di segreteria e individua il proprio rappresentante con potere di conciliare;

– la comparizione delle parti per l’esperimento del tentativo di conciliazione è fissata dall’ufficio di segreteria in una data compresa nei 15 giorni successivi al deposito delle osservazioni dell’amministrazione;

– il tentativo di conciliazione deve esaurirsi nel termine di 5 giorni dalla data di convocazione delle parti;

– qualora amministrazione non depositi nei termini le proprie osservazioni l’ufficio di segreteria con vocher comunque le parti per il tentativo di conciliazione.

Tale normativa contrattuale prevede- ex art. 412 ter c.p.c. – una modalità di conciliazione alternativa rispetto a quella dinanzi alla commissione di conciliazione di cui all’art. 410 c.p.c., ma entrambe devono ritenersi soggette all’applicazione dei nuovi termini decadenziali previsti dall’art. 6 della L. n. 604 del 1966, e ciò anche indipendentemente dalla qualificazione come “sindacale” della procedura conciliativa attivata da Ca..

Detti termini decadenziali vanno dunque applicati a tutte le procedure conciliative, ivi comprese quelle attivate ex art. 412 ter c.p.c. e, quindi, anche ai sensi dell’art. 135 del CCNL di settore, rubricato ancora “tentativo obbligatorio di conciliazione”, nonostante l’intervenuta riforma del tentativo di conciliazione oramai divenuto facoltativo per le parti in tutte le sue modalità di espletamento.

Anche rispetto all’attivazione della procedura di conciliazione disciplinata dal CCNL del comparto Scuola (art. 135) la normativa del codice di procedura civile (art. 410 c.p.c.) – pur se in ipotesi non direttamente applicabile – si pone, comunque, come uno sfondo normativo di carattere generale cui ricorrere per integrare le norme di dettaglio come il cit. art. 135, specialmente una volta divenuto facoltativo il ricorso allo strumento conciliativo.

Di conseguenza, anche per la procedura ex art. 135 del CCNL Comparto Scuola laddove l’amministrazione comunichi il proprio rifiuto di aderire alla conciliazione o comunque resti silente, trascorsi 15 giorni senza che l’amministrazione abbia depositato le osservazioni presso l’ufficio di segreteria di conciliazione e senza che questi nei successivi 15 giorni abbia convocato le parti, l’istante è libero di adire il giudice ed è da tale momento che necessariamente decorrono i 60 giorni previsti dalla L. n. 604 del 1966 come modificata dalla L. n. 183 del 2010 per depositare il ricorso giudiziale in caso di attivazione di una qualunque procedura di conciliazione.

Poiché l’amministrazione rifiutando, come era nella sua facoltà, di aderire alla richiesta di tentativo di conciliazione, non ha depositato le osservazioni nel termine assegnato di 15 giorni decorrente dalla richiesta di tentativo di conciliazione, né ha convocato le parti nel successivo termine di 15 giorni, il termine decadenziale ha iniziato a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla richiesta del tentativo di conciliazione del 18.9.2013 e cioé da quando si è comunque reso manifesto il “rifiuto” del MIUR di aderire alla richiesta di attivazione della procedura conciliativa.

Il termine dei 30 giorni (15 gg. + 15 gg.) spirava perciò il 18.10.2013 e quindi, anche in tale ipotesi, il termine di decadenza di 60 giorni era ormai scaduto alla data del deposto del ricorso giudiziale.

Va quindi respinta l’opposizione, con conferma dell’ordinanza del Giudice del lavoro del Tribunale di Monza in data 29.4.2014 (depositata il 30.4.2014) che ha dichiarato inammissibile il ricorso, nulla disponendo sulle spese di lite.

Nulla per le spese di lite della presente fase del processo, considerato che anche in sede di opposizione le amministrazioni resistenti si sono costituite in giudizio nella persona del funzionario amministrativo delegato ex art. 417 bis c.p.c.

P.Q.M.

Il Giudice del Tribunale di Monza, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:

a) respinge l’opposizione e conferma l’ordinanza emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Monza in data 29.4.2014 e depositata il 30.4.2014;

b) nulla per le spese di lite della presente fase di opposizione.

Così deciso in Monza, il 30 aprile 2015.

Depositata in Cancelleria il 30 aprile 2015.

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