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La diversa natura del disconoscimento della scrittura privata rispetto alla querela di falso

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Cassazione Civile, Sez. II, Sentenza del 23 dicembre 2014, n. 27353

La decisione prende spunto da un caso di divisione ereditaria particolarmente complesso. Nel corso del giudizio di primo grado, parte attrice, disconosceva la sottoscrizione del de cuius, apposta su un testamento olografo. Tuttavia, rilevata la tardività della contestazione, il Giudice riteneva detta sottoscrizione implicitamente riconosciuta per mancato tempestivo disconoscimento. Tanto premesso l’attore, convinto della falsità del testamento, lo aveva impugnato per querela di falso dopo il passaggio in giudicato della precedente sentenza relativa alla divisione ereditaria.

La querela di falso veniva contestata da parte convenuta in ragione del passaggio in giudicato della sentenza della Corte territoriale che avrebbe comportato il definitivo accertamento della verità del documento con conseguente inammissibilità della querela di falso.

La controversia giungeva dinanzi alla Suprema Corte e, nello specifico, il ricorrente negava che l’opzione tra il disconoscimento e la querela di falso potesse essere esercitata dopo la conclusione del giudizio nel quale la scrittura veniva prodotta e dopo il passaggio in giudicato della sentenza. In buona sostanza, si riteneva che la querela di falso fosse stata strumentalmente utilizzata quale mezzo di impugnazione di una sentenza non più impugnabile.

I Giudici della Corte di Cassazione, rigettando il ricorso, ribadiscono il diverso ambito e le diverse finalità che caratterizzano la querela di falso ed il disconoscimento della scrittura privata, in quanto «la prima postula l’esistenza di una scrittura privata riconosciuta, della quale si intende eliminare l’efficacia probatoria attribuitale dall’art. 2702 c.c., mentre l’altro, investendo la stessa provenienza del documento, mira ad impedire che la scrittura privata acquisti detta efficacia, e si risolve in una impugnazione vincolata da forme particolari, volta a negare l’autenticità del documento che si assume contraffatto (Cass. 24-1-2007 n. 1572); in linea più generale, poi, è evidente che lo strumento della querela di falso è rivolto al conseguimento di un risultato più ampio e definitivo, ovvero quello della contestazione della genuinità del documento e quindi della completa rimozione del suo valore probatorio con effetti “erga omnes” e non nei soli riguardi della controparte.»

In buona sostanza, il giudicato formatosi in un precedente giudizio sul riconoscimento tacito del testamento olografo non preclude la possibilità di proporre querela di falso ed accertare che il contenuto e la sottoscrizione non siano riferibili al de cuis, tenuto conto che, da un lato, la finalità della querela di falso è la rimozione dell’efficacia probatoria della scrittura privata riconosciuta e, dall’altro, che la querela di falso attiene al contenuto del documento e non solo alla sottoscrizione dello stesso. (sul punto, cfr. ex pluribus, Cass. Civ. 12-6-1987 n. 5131; Cass. Civ. 10-6-1996 n. 5350)

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Francesco Cerotto

Avvocato in Perugia e Grafologo giudiziario. Referente Regionale Umbria dell?A.GRA.GI. (Associazione Grafologi Giudiziari); Iscritto all?albo dei CTU (Grafologo - Grafologia Peritale) presso il Tribunale di Perugia, svolge la professione in qualit? di CTU o CTP presso tutti i Tribunali del territorio nazionale.

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