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Il Tribunale del Consumatore

A sostegno di un’opposizione a un decreto ingiuntivo gli opponenti deducono la incompetenza per territorio a favore del Tribunale del Consumatore.
Prima di addentrarci nella disciplina specifica va chiarito cosa sia il consumatore, ossia la persona fisica che agisce per scopi estranei rispetto all’attività imprenditoriale commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
Chiarito ciò va specificato come sia stata predisposta una disciplina in loro favore presumendo in capo a essi inesperienza, scarsa informazione e soprattutto debolezza contrattuale; ne deriva l’imposizione ai professionisti di una serie di divieti, obblighi e oneri che ne limitano grandemente l’operato al fine di sottrarre i consumatori dalle conseguenze pregiudizievoli dei possibili abusi derivanti dalla loro posizione di inferiorità economica e contrattuale.
L’art. 33 del codice del consumo stabilisce al comma 1 che sono vessatorie le clausole che contrariamente alla buona fede contrattuale determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
E come si inserisce in ciò il foro del consumatore? Lo spiega la sentenza n. 5703/2014 della Cassazione secondo cui «la previsione di un foro comodo è una disciplina fondamentale per l’ utente, essendo di intuitiva evidenza che l’ obbligo di sostenere il giudizio in una località diversa da quella di residenza o di domicilio limiterebbe fortemente il suo diritto ad agire in giudizio, in particolare quando vi è una sperequazione tra alti costi logistici e l’esiguo valore della causa considerata».
È giocoforza ritenere che la previsione di un foro diverso da quello del consumatore sia quindi una clausola vessatoria, sanzionata con la nullità parziale che la elimina senza inficiare l’intero contratto.
Nel caso di specie non sussiste la millantata scomodità sollevata dagli opponenti perciò il giudice non può che giudicare infondata l’eccezione sollevata.

Leggi il testo integrale – Tribunale di Latina, sentenza n. 467/2018

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Michel Simion

Dottore in Giurisprudenza, Università degli Studi di Verona. Tesi in diritto costituzionale giapponese, appassionato di letteratura asiatica.

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