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Tamponi rapidi e test sierologici solo in farmacia e non in parafarmacia: è legittimo

Corte Costituzionale – sentenza n. 171/2022

Non è irragionevole la decisione di escludere le parafarmacie dalla possibilità di effettuare tamponi antigenici e test sierologici. Lasciarne la possibilità solo alle farmacie rientra nella discrezionalità legislativa.
Lo conferma la Corte Costituzionale con la sentenza n. 171/2022, con la quale si dichiarano non fondate le questioni sollevate dal TAR Marche sull’art. 1, commi 418 e 419, della legge n. 178/2020, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione.

Nonostante la presenza di farmacisti abilitati debba essere assicurata nelle farmacie come anche nelle parafarmacie, esiste una differenza cardine che rende legittima la decisione del legislatore: le parafarmacie sono esercizi commerciali, mentre le farmacie fanno parte del Servizio Sanitario Nazionale.
Di conseguenza, tenendo conto dei nuovi servizi da erogare per contrastare la diffusione del Covid-19, si è scelto di affidare tali servizi alle farmacie in quanto questi comportano la trasmissione di dati sensibili alle autorità sanitarie tramite sistemi telematici governativi. Ciò rende ragionevole la scelta adottata.

art. 3, Costituzione

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

art. 41, Costituzione

L’iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali.

art. 1, comma 418, legge del 30 dicembre 2020, n. 178

I test mirati a rilevare la presenza di anticorpi IgG e IgM e i tamponi antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 possono essere eseguiti anche presso le farmacie aperte al pubblico dotate di spazi idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza.

art. 1, comma 419, legge del 30 dicembre 2020, n. 178

Le modalità organizzative e le condizioni economiche relative all’esecuzione dei test e dei tamponi di cui al comma 418 del presente articolo nelle farmacie aperte al pubblico sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dalle convenzioni di cui all’articolo 8, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati ai sensi dell’articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e ai correlati accordi regionali, che tengano conto anche delle specificità e dell’importanza del ruolo svolto in tale ambito dalle farmacie rurali.

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