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Se un’associazione occupa abusivamente un immobile, il suo presidente non può fare ricorso

Corte di Cassazione - sentenza n. 37982/2020, II sezione penale

Un soggetto già indagato per occupazione abusiva di immobile può presentare un ricorso contro un decreto di sequestro preventivo di un immobile? La risposta della Cassazione è no.

È quanto si evince dalla sentenza n. 37982/2020, con la quale i giudici di legittimità hanno rifiutato il ricorso presentato dal presidente di Casa Pound contro l’ordinanza emessa dal Tribunale di Roma in conferma al decreto del Gip di Roma che aveva ordinato il sequestro preventivo della sede storica dell’associazione.

Il presidente dell’associazione, agendo come legale della stessa, aveva invocato a suo favore il lungo possesso dell’immobile, ma la Cassazione ha rilevato come egli non avesse alcun titolo per farlo. «Il concetto di possesso», specificano i giudici, «non deve essere assunto secondo la nozione civilistica, che esige il concorso dell’elemento materiale […] ed elemento spirituale […], ma in un senso più ampio e comprensivo della detenzione a qualsiasi titolo (ad esempio locazione, comodato, deposito, mandato, ecc.) esplicantesi al di fuori della diretta vigilanza del possessore (in senso civilistico) e di altri che abbia sulla cosa un potere giuridico maggiore».

In questo senso è incontestabile il fatto che il Demanio e il Miur – i veri destinatari dell’edificio – avevano già tentato di tornare in possesso dell’immobile; in questo modo, «non si può dire che il ricorrente abbia mai avuto un possesso tutelabile» su tale immobile.

Il sequestro, quindi, rimane valido. Condannato il presidente di Casa Pound a pagare 2000 euro di spese processuali.

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Redazione interna sito web giuridica.net

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