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Ritardo di 14 ore causa cancellazione del volo a seguito di uno sciopero. Chi paga i danni?

Tribunale di Venezia, sentenza n. 297/2021 (giudice Saga)

La compagnia aerea deve risarcire i danni subiti dai passeggeri che si sono visti cancellare il volo a causa di uno sciopero dei controllori di volo?

È quanto ha esaminato il Tribunale di Venezia con sentenza n. 297/2021, esaminando l’appello avverso alla decisione n. 324/2020 del Giudice di Pace per cui una compagnia aerea francese era stata condannata a rimborsare una coppia di viaggiatori per i disagi subiti.

Il fatto

I due passeggeri, di ritorno dalla Francia (tratta Minorca-Venezia), si trovarono bloccati in aeroporto a causa di uno sciopero dei controllori di volo francesi. Avvisati del disagio solo in fase di imbarco, i due si videro abbandonati sino a tarda notte innanzi alla zona d’imbarco senza ricevere alcuna informazione sulle cause della mancata partenza né alcuna assistenza, bevande, cibo o altra forma di ristoro e senza ricevere alcuna rassicurazione sulle tempistiche di decollo. Il risultato fu la riprogrammazione del ritorno a Venezia con acquisto di un ulteriore biglietto e l’arrivo con 14 ore di ritardo.

Il Giudice di Pace fece ottenere alla coppia il rimborso dei biglietti e dei danni subiti, accertata l’inadempienza da parte della compagnia aerea degli artt. 5, 6, 7, 8, 9, 14 del regolamento CE 261/2004, dell’art. 942 cod. Nav., artt. 19 e 22 della convenzione di Montreal (889/02), e fatto illecito ai sensi dell’art. 2043 c.c.

La sentenza

La compagnia fonda il suo appello su tre motivi:

  1. il fatto che il Giudice di Pace non abbia ritenuto sussistente la circostanza eccezionale dello sciopero, la quale esime la responsabilità del vettore;
  2. l’erronea valutazione della documentazione fornita dalla compagnia a supporto della circostanza eccezionale;
  3. l’ingiusta liquidazione dei danni in via equitativa, in quanto il danno morale sarebbe sfornito di supporto probatorio.

Il Tribunale di Venezia accoglie l’appello sulla base della documentazione presentata dalla compagnia aerea, in quanto si è dimostrata l’eccezionalità dello sciopero. Tale fatto, secondo il giudice, esclude la responsabilità risarcitoria dei danni morali da parte della compagnia.

Per parte appellante sarebbe stato impossibile riprogrammare in anticipo il volo, in quanto lo sciopero non era certo in via assoluta. In questo senso, cambiare la rotta all’ultimo momento per spostarla su spazi aerei in cui lo sciopero non avesse effetto avrebbe inciso su un traffico aereo programmato quotidianamente e che non ammette intrusioni dell’ultimo minuto.

A seguito dello sciopero, poi, è provato che la compagnia aerea si è comportata correttamente nei confronti dei passeggeri «provvedendo a offrire, in ottemperanza alla normativa comunitaria, la scelta tra la riprotezione gratuita su altri voli disponibili o, in alternativa il rimborso del prezzo dei biglietti non fruiti; in assenza di una scelta, [la compagnia] provvedeva a rimborsare ai Sig.ri P. e G. il prezzo dei biglietti non fruiti, circostanza data per ammessa dagli stessi appellati fin dall’atto di citazione».

Date queste motivazioni, revocata la decisione del Giudice di Pace, parte appellata è stata condannata a rimborsare la compagnia aerea delle spese del primo e secondo grado di giudizio.

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