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Rendita per malattia professionale e patronato INCA – Tribunale di Ravenna, sentenza n. 758/2019, giudice De Maria

Il caso recentemente trattato dal Tribunale di Ravenna riguarda la responsabilità professionale degli operatori del patronato INCA CGIL nel non conseguimento della rendita per malattia professionale da parte dell’attore.

Secondo il convenuto, parte attrice aveva «avuto conoscenza della malattia e della sua origine professionale già nell’anno 1991» rivolgendosi, però, al patronato solo nel 1998. In tal caso, la decorrenza del termine di prescrizione triennale dettato nella materia previdenziale era già decorso.

In secondo luogo, ma non meno importante, il convenuto contestava la citazione in quanto non era stata rivolta alla sede locale del patronato, ma a quella nazionale, mettendo in risalto la differenza tra le due.

Si legge nella sentenza:

«È corretto ritenere che INCA sede provinciale avrebbe avuto “legitimatio ad causam”, ovvero avrebbe potuto essere convenuta in giudizio, ciò non escludendo però in capo ad INCA sede nazionale, a maggior ragione, la medesima legittimazione passiva.

L’eccezione di carenza di legittimazione passiva è, dunque, infondata, potendo tutt’al più essere interpretata quale mera difesa in ordine al dedotto difetto di titolarità passiva dell’obbligazione risarcitoria, la quale, riguardando il merito, è stata in ogni caso tempestivamente rilevata dal convenuto già in comparsa di risposta».


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Letizia De Maria Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 286/2016 promossa da:

A. S., con il patrocinio dell’avv. F. F., elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. F. F.

ATTORE

Contro

P. INCA CGIL, con il patrocinio dell’avv. C. G. e dell’avv. C. M. A. elettivamente domiciliato in VIA P. M. N. 43 48100 Ravenna presso il difensore avv. C. G.

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni depositati telematicamente in o data 30.01.2091 (parte attrice) ed in data 31.01.2019 (parte convenuta ), che qui si richiamano a far parte integrante del provvedimento di sentenza.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

A. S. evocava in giudizio il patronato INCA CGIL, sede nazionale, al fine di vedere accertata la responsabilità professionale degli operatori della sede provinciale di Ravenna per non aver interrotto L. dal 2001 al 2006 (doc. 23 allegato all’atto di citazione: missiva I.N.A.I.L.) la prescrizione del termine triennale di esercizio dell’azione giudiziaria verso I.N.A.I.L. al fine di ottenere la rendita per malattia professionale la cui domanda, presentata tramite il patronato, era stata rigettata in sede amministrativa, con ciò rendendo impossibile per l’attrice conseguirla.

Tale comportamento costituiva, in tesi, inadempimento del contratto di mandato con il quale parte attrice aveva incaricato il patronato nel 1998 al fine di ottenere la rendita INAIL per malattia professionale, pertanto, veniva chiesta la condanna del convenuto al risarcimento dei danni per la perdita di chance di ottenere la rendita INAIL in sede giudiziaria.

I danni erano quantificati in euro 148.000, corrispondenti all’ammontare della rendita vitalizia capitalizzata per una inabilità pari al 30% secondo le Tabelle INAIL pro tempore vigenti, in base a conteggi allegati all’atto introduttivo – successivamente aggiornati con documenti depositati in sede di comparsa conclusionale, inammissibili in quanto tardivi. Si costituiva il patronato eccependo preliminarmente la nullità della citazione per indeterminatezza del soggetto convenuto (patronato INCA o CGIL) e la carenza di legittimazione passiva del patronato INCA CGIL nazionale per essere legittimata la sede territoriale ovvero la Camera del Lavoro di Ravenna.

Sosteneva il convenuto, nel merito, che parte attrice avesse avuto conoscenza della malattia e della sua origine professionale già nell’anno 1991, pertanto, al momento in cui si rivolgeva al patronato nel 1998 la decorrenza del termine di prescrizione triennale dettato nella materia previdenziale era già decorso, con ciò restando tutte le vicende successive prive di efficienza causale rispetto al mancato ottenimento della rendita; oltre al fatto che non poteva essere considerato inadempimento l’arresto dell’attività del patronato di fronte al diniego espresso dalla commissione medica INAIL in sede di riesame poiché così il procedimento amministrativo si concludeva, esaurendosi l’obbligo del mandatario di agire per ottenere il beneficio in fase precontenziosa.

Veniva eccepita, in ogni caso, la intervenuta prescrizione decennale dell’azione risarcitoria a titolo contrattuale, decorrente dal 2004, ovvero tre anni dopo il diniego della commissione medica, momento coincidente con lo spirare del termine di prescrizione dell’azione giudiziaria per ottenere la rendita, concretizzandosi il pregiudizio in capo alla parte attrice, che inviava però richiesta risarcitoria soltanto nell’anno 2015, oltre dieci anni dopo il dies a quo come individuato.

La causa, dapprima istruita documentalmente ed inviata a precisazione delle conclusioni senza svolgimento di attività istruttoria, veniva poi rimessa sul ruolo in data 12 marzo 2018 dal giudice divenuto titolare del fascicolo ed ulteriormente istruita mediante CTU medico-legale, quindi definitivamente trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.

L’eccezione di nullità della citazione per indeterminatezza del soggetto nei confronti del quale veniva svolta la domanda è infondata poiché veniva evocato in giudizio il P. INCA – Istituto Nazionale Confederale di Assistenza – quale ente dotato di personalità giuridica di diritto privato, identificato tramite proprio codice fiscale e come tale costituito e difeso in giudizio.

Non vi è dubbio che il P. INCA, quale ente riconosciuto, che si avvale della struttura territoriale del sindacato CGIL sia soggetto giuridico completamente distinto da quest’ultima poiché il sindacato, dal punto di vista del diritto, è una associazione di fatto, non riconosciuta.

Parimenti infondata è l’eccezione di carenza di legittimazione passiva dell’INCA nazionale poiché l’INCA (Istituto Nazionale Confederale di Assistenza ), istituito nel 1945 dalla Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL ), ha acquisito personalità giuridica di diritto privato nel 1980 (in forza dell’art. 1 della L. 27 marzo 1980, n. 112 ), confermata dagli artt. 1 e 2 della L. 30 marzo 2001, n. 152 secondo cui gli Istituti di patronato sono “persone giuridiche di diritto privato che svolgono un servizio di pubblica utilità…che possono essere costituiti e gestiti dalle confederazioni e delle associazioni nazionali di lavoratori”. La natura giuridica dell’INCA è stata poi ulteriormente regolamentata dallo Statuto ratificato dal Consiglio Direttivo della CGIL il 7 ottobre 2003, il cui art. 1 riporta che “L’INCA è costituito quale persona giuridica di diritto privato” (doc. 10 comparsa di risposta). L’INCA nazionale, pertanto, è un Istituto dotato di personalità giuridica di diritto privato, che gode di piena autonomia patrimoniale nell’espletamento del servizio che svolge, in forza della Convenzione stipulata con il Ministero del Lavoro e dei finanziamenti pubblici destinati allo scopo, ben potendo quindi essere direttamente convenuto nei giudizi di responsabilità verso i suoi stessi dipendenti o nei confronti degli assistiti (in tal senso, recentemente, sentenza della Corte d’Appello di Firenze n. 1063/2019 del 6 maggio 2019). L’eccezione di carenza di legittimazione passiva, prendendo in esame la giurisprudenza, viene in molti L. casi avanzata dal Patronato convenuto in giudizi di responsabilità per eventuali errori dei preposti alle sedi, pertanto è necessario fare chiarezza sul punto.

La lettura dell’art. 15 dello Statuto consente la comprensione dell’articolazione territoriale del P. INCA in sede centrale, regionali e provinciali “strutturalmente autonome e con distinta responsabilità di gestione” e del funzionamento organizzativo delle strutture territoriali mediante personale dipendente.

L’interpretazione dello Statuto alla luce della disciplina civilistica degli enti consente di ritenere la “autonomia strutturale” delle sedi territoriali, come definita dallo statuto, quale soggettività giuridica della quale le sedi beneficiano, da intendersi come capacità giuridica e di agire, nonché capacità processuale.

Dunque, è corretto ritenere che INCA sede provinciale avrebbe avuto “legitimatio ad causam”, ovvero avrebbe potuto essere convenuta in giudizio, ciò non escludendo però in capo ad INCA sede nazionale, a maggior ragione, la medesima legittimazione passiva.

L’eccezione di carenza di legittimazione passiva è, dunque, infondata, potendo tutt’al più essere interpretata quale mera difesa in ordine al dedotto difetto di titolarità passiva dell’obbligazione risarcitoria, la quale, riguardando il merito, è stata in ogni caso tempestivamente rilevata dal convenuto già in comparsa di risposta.

Deve pertanto procedersi alla qualificazione del tipo di responsabilità intercorrente tra le parti al fine di valutare la titolarità passiva dell’obbligazione.

Parte attrice qualifica la responsabilità del patronato quale contrattuale ex art. 1218 c.c. derivante dall’inadempimento del contratto di mandato, indubitabilmente intercorso tra le parti, nonostante mancata produzione in giudizio del contratto scritto, stante la libertà della forma e dato che, per il mandato con rappresentanza, l’art. 1392 c.c. prescrive espressamente che la procura debba essere redatta nelle stesse forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere.

Nel caso di specie, trattandosi di attività volta ad ottenere un beneficio in via amministrativa e precontenziosa, il mandato non deve essere provato necessariamente con la forma scritta ad substantiam ovvero ad probationem, ritenendosi sufficiente a dimostrarne l’esistenza la documentazione versata in atti a riprova della attività svolta dal patronato INCA CGIL UFFICIO DI Ravenna in favore dell’assistita, avente ad oggetto la pratica di ottenimento della rendita I.N.A.I.L. a seguito di malattia professionale, nonché la gestione del contenzioso “pregiudiziario ” e “giudiziario” che sarebbe eventualmente seguito mediante conferimento di apposita procura.

D’altra parte non è contestato da parte del convenuto che un rapporto di mandato sia intercorso tra le parti.

La soggettività giuridica dell’INCA sede di Ravenna, infatti, da declinarsi anche nella sua capacità di agire e di concludere i contratti di mandato gratuito con gli assistiti, si manifestava in una attività negoziale certamente riferibile all’ente INCA ai sensi dell’art. 1228 c.c., spettando all’attore danneggiato la scelta di convenire in giudizio l’INCA sede provinciale ovvero l’INCA sede centrale, trattandosi di soggetti dotati entrambi, come detto, di legittimazione processuale e per il fatto che ad entrambi risulta riferibile l’attività di assistenza e consulenza svolta dagli ausiliari sul territorio, in quanto pienamente rientrante nello scopo statutario del patronato, che si articola in sedi per motivi di natura esclusivamente organizzativa.

La qualificazione della responsabilità in capo ad INCA nazionale per l’attività svolta dal personale presso la sede di Ravenna è avvalorata dalla stessa nozione di “ausiliario” che la giurisprudenza ha nel tempo riempito di significato con molteplici pronunce, ricomprendendo nella categoria tutti coloro che si adoperano nell’esecuzione della prestazione promessa dal debitore, sia che si tratti di collaborazione dipendente, sia che si tratti di collaborazione autonoma ed esterna.

Esaminando, dunque, l’art. 15 dello Statuto del patronato, rubricato “Struttura operativa”, si legge che “il funzionamento organizzativo delle strutture territoriali dell’INCA ed il relativo personale è assicurato dalla competente struttura territoriale della CGIL attraverso sue strutture logistiche e suo personale dipendente, addetto alle funzioni dell’INCA, con atto di comando secondo le prescrizioni della vigente normativa”. Ed ancora, si scopre che “l’INCA potrà avvalersi di collaboratori ai sensi dell’art. 6 della legge 152/2001”, ovvero, “esclusivamente di lavoratori subordinati dipendenti degli istituti stessi o dipendenti delle organizzazioni promotrici, se comandati presso gli istituti stessi con provvedimento notificato alla Direzione provinciale del lavoro e per l’estero alle autorità consolari e diplomatiche…omissis… Esclusivamente in relazione all’attività di cui agli articoli 8 e 10 e per periodi limitati di tempo, in corrispondenza di situazioni di particolare necessità ed urgenza, gli istituti di patronato e di assistenza sociale possono stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa. omissis”. I collaboratori del patronato INCA, dunque, o sono dipendenti della CGIL o sono dipendenti dello stesso patronato comandati nella sede territoriale di servizio ma, ai fini dell’applicabilità dell’art. 1228 c.c. la formale dipendenza del lavoratore è irrilevante laddove siano sussistenti i requisiti di imputazione dell’attività dell’ausiliario all’ente preponente (In tal senso, da ultimo, Corte di Appello di Firenze, sentenza n. 1063/2019 del 6 maggio 2019). A medesimi arresti la giurisprudenza è giunta in materia di responsabilità medica, nel cui ambito spetta al danneggiato la scelta di convenire in giudizio la struttura sanitaria, il medico dipendente ovvero il libero professionista, o entrambi, sussistendo in ogni caso, responsabilità della struttura sanitaria ex art. 1228 c.c. per l’attività svolta anche da personale medico non dipendente ma operante, in regime di libera professione, all’interno dei locali facenti capo alla struttura.

Può quindi essere affrontato il merito delle censure denunciate da parte attrice, che postula la ricostruzione dei fatti quali emergenti dagli atti e dalla CTU medico-legale svolta esaurientemente, per quanto di interesse, dal dott. P. G. Intanto deve appunto affermarsi che vi è prova di un rapporto contrattuale tra le parti risalente all’anno 1998, iniziato con l’avvio della pratica amministrativa volta ad ottenere la rendita INAIL per malattia professionale.

Non si può dubitare del fatto che l’infortunio occorso a parte attrice nell’anno 1991 abbia determinato una malattia professionale, tale essendo l’epatite C; a ciò conseguendo la possibilità della danneggiata di ottenere la rendita I.N.A.I.L. per malattia professionale, regolata dalle norme del D.P.R. n. 1124/1965, testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro s e le malattie professionali.

L’112 del d.p.r.1 prevede il termine di prescrizione triennale per l’ottenimento del beneficio, che viene interrotto, per esplicita previsione, dall’avvio o dal proseguimento della pratica amministrativa finalizzata ad ottenerlo o dall’esercizio dell’azione giudiziaria, in caso di diniego, avanti al Giudice del u_ Lavoro funzionalmente competente.

1 “L’azione per conseguire le prestazioni di cui al presente titolo si prescrive nel termine di tre anni dal giorno L. dell’infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale” (comma 1 ) I “La prescrizione dell’azione di cui al primo comma è interrotta quando gli aventi diritto all’indennità, ritenendo”trattarsi di infortunio disciplinato dal titolo secondo del presente decreto, abbiano iniziato o proseguito le pratiche amministrative o l’azione giudiziaria in conformità delle relative norme” (comma 4).

La disposizione va interpretata in combinato disposto con l’art. 2935 c.c., in base al quale la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere in concreto, pertanto, il “dies a quo” di decorrenza del termine triennale di prescrizione dell’azione per conseguire dall’INAIL la rendita per inabilità permanente va ricercato ed individuato con riferimento al momento in cui uno o più fatti concorrenti diano certezza dell’esistenza dello stato morboso e della normale conoscibilità di esso da parte dell’assicurato; conoscibilità che generalmente coincide con l’accertamento medico dei postumi consolidati e definitivi dell’incapacità lavorativa determinata da tale stato in relazione alla sua eziologia professionale.

Tale principio va poi armonizzato con l’ulteriore sentenza della Corte costituzionale, n. 116 del 1969, secondo la quale occorre tenere conto anche del raggiungimento della soglia minima per l’indennizzabilità della malattia (6% secondo le tabelle I.N.A.I.L.), sicché a questo va riferito il “dies a quo” di decorrenza della prescrizione, e non a quello della manifestazione della patologia, ove i due momenti non coincidano sotto il profilo temporale ed il primo si verifichi successivamente al secondo (Cass. civ. n. 8224/2016 conforme a Cass. n. 14717/2006 e n. 20774/2012). Nel caso di specie l’infortunio sul lavoro del 25 febbraio dell’anno 1991 determinava la contrazione dell’infezione di una malattia di origine professionale, a manifestazione lungolatente, quale è l’epatite C, come da verbale di Pronto Soccorso e successivo esame di positività agli anticorpi anti HCV (doc. 7 allegato alla comparsa di risposta). La malattia si manifestava successivamente, nell’anno 1996 (cfr. documentazione medica allegata all’atto di citazione ), allorché l’infezione del 1991 diveniva vera e propria patologia medicalmente accertabile e diagnosticata nell’anno 1998 (doc. 2 comparsa di risposta: certificato medico dott. Incorava) dunque, si presume che parte attrice, avendo conoscenze mediche per professione di tecnica radiologa, in pari anno abbia avuto contezza della malattia, della sua origine professionale e del possibile raggiungimento della percentuale di inabilità richiesta a fini di indennizzo, infatti, si rivolgeva in quell’anno al patronato INCA, ufficio di Ravenna, il quale avviava le pratiche amministrative per la liquidazione dell’equo ristoro.

La commissione medica investita del caso, tuttavia, negava la causa di servizio della patologia prima nell’anno 1999 poi nell’anno 2000, a seguito di richiesta di riesame da parte del patronato per conto dell’assistita e, a fronte dei certificati medici allegati alla richiesta di rendita I.N.A.I.L., che rilevavano lo stato di malattia della paziente e documentavano l’infortunio subito in occasione di lavoro, tuttavia la n. 286/2016 Commissione Medica I.N.A.I.L. rigettava anche la richiesta di riesame con la dicitura “si definisce in disaccordo”, senza nulla aggiungere quale concreta motivazione della ritenuta origine non professionale della malattia (doc. 4 e 5 comparsa di risposta). Successivamente nell’anno 2012 la causa di servizio della malattia veniva accertata dalla commissione medica formata nel diverso procedimento per ottenere il riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio ai sensi del D.P.R. 461/2001, non erogata per intempestività della domanda (doc. 9 comparsa di risposta). A. luce di questa nuova evidenza, parte attrice si rivolgeva ad un legale al fine di esercitare il suo diritto di azione giurisdizionale volta ad ottenere il conseguimento della rendita INAIL negata in sede amministrativa, quindi il difensore si rivolgeva al patronato INCA per ottenere la documentazione afferente alla pratica della signora S., ottenuta all’esito di diverse raccomandate e dell’esperimento di un decreto ingiuntivo per la consegna.

Dalla documentazione emergeva che il patronato aveva mancato di interrompere la prescrizione dal 6.06.2001 (ricezione di copia del provvedimento di rigetto della richiesta di riesame del caso da parte della commissione medica) al 5.04.2006, data di invio della prima lettera di interruzione della prescrizione INCA/INAIL, seguita da altra in data 17.01.2008 e da altra ancora in data 17.01.2011, infine, da quelle del difensore incaricato in data 6.12.2013 ed in data 6.12.2014 (doc. 10, Il, 12, 17 e 18 allegati all’atto di citazione), pertanto parte attrice spiegava la presente azione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale.

Eccepiva il convenuto, infondatamente, che l’azione risarcitoria debba ritenersi prescritta per decorso del relativo termine, senonché il dies a quo di decorrenza della prescrizione dell’azione, da individuarsi ai sensi dell’art. 2935 c.c. ancora una volta nel momento nel quale il diritto può essere fatto valere, deve essere identificato alla data di conoscenza da parte della danneggiata dell’inadempimento del patronato (mancata interruzione della prescrizione o avvio dell’azione giudiziaria nel termine utile) e del nesso di causalità tra l’inadempimento ed il danno (impossibilità di azione giudiziaria per l’ottenimento della rendita INAIL), avvenuta il 28.05.2014 mediante la lettera INCA/avv. F. nella quale veniva prodotta la documentazione richiesta dalla quale si evinceva la mancanza di atti N interruttivi della prescrizione dal 2001 al 2006, come appunto riscontrato nella missiva avv.”Fanelli/INCA del successivo 6.06.2014 (doc. 20 e 21 allegati all’atto di citazione). LU Risulta, dunque, che l’azione risarcitoria intentata nel 2016 non è attinta da alcuna prescrizione, poiché il termine decennale sarebbe maturato il 28.05.2024. Si ravvisa nella condotta colposa di omessa interruzione del termine di prescrizione, ovvero, di mancata informazione all’assistito dell’approssimarsi della prescrizione anche al fine di proporre nel termine utile l’azione giudiziaria, l’inadempimento contrattuale da addebitarsi all’I.. in relazione anche soltanto all’attività di assistenza pacificamente commessagli per la trattazione della pratica in sede amministrativa.

Tra i compiti istituzionali dell’ente previsti dallo Statuto rientra, infatti, l’assistenza non solo in sede amministrativa ma anche in sede giudiziaria, pur dovendosi tener presente la distinzione fra il rapporto di mandato professionale per la trattazione della fase amministrativa e l’investitura procuratoria ad litem per la fase giudiziaria.

La contestazione del convenuto cadeva sul contenuto di tale incarico e, precisamente, sul punto se, ai sensi dell’art. 1710 c.c., fra gli obblighi a carico del mandatario vi fosse anche quello di interrompere il termine di prescrizione, ritenendo che l’invio di lettere interruttive della prescrizione negli anni 2006, 2008 e 2011 fosse stato determinato da “eccesso di zelo”dei dipendenti, non essendo a ciò tenuto il patronato.

L’accertamento sul contenuto del mandato al patronato, da effettuare con riferimento allo specifico caso in esame, avente ad oggetto la richiesta di rendita INAIL per la malattia professionale contratta da una giovane lavoratrice, deve essere ispirato al criterio secondo cui sull’incaricato alla trattazione della s pratica in sede amministrativa incombe l’obbligo di agire in modo tale da non pregiudicare definitivamente l’ulteriore fase di riesame delle pretese dell’assistito in sede giudiziaria e di compiere quanto è necessario, in base all’usuale diligenza, per salvaguardare il diritto del mandante di tentare quella seconda via senza sentirsi opporre una insuperabile preclusione realizzatasi a causa della mancata interruzione della prescrizione ovvero della mancata azione giudiziaria nel termine utile (In tal senso Cass. S.U. n. 1911/1973 con sentenza resa su un caso analogo, con motivazione condivisibile e, per questi aspetti, ancora attuale). La circostanza, insomma, che la prescrizione ebbe, nella specie, a maturarsi nel corso della trattazione”della pratica da parte del patronato, lungi dall’escludere, conferma la prospettazione secondo la quale il fedele adempimento dell’incarico di assistenza in sede amministrativa comportava l’esplicazione di s tutte le attività e l’adozione di tutte le misure idonee a rendere non solo quanto più possibile proficua la richiesta esperita in sede amministrativa ma anche ad evitare che l’assistita si trovasse in futuro a dover trattare con l’istituto previdenziale in una posizione non più suscettibile di tutela giurisdizionale. Non può ritenersi indifferente, dal punto di vista dell’esatto adempimento, che l’assistita, dopo la decisione di rigetto dell’I.N.A.I.L. e trascorsi alcuni anni, a causa dell’inerzia/inadempimento efficiente del patronato non abbia più potuto adire il giudice per ottenere il beneficio della rendita, essendo avvenuto nei fatti che l’Istituto, non più timoroso del controllo giudiziario, optava per il diniego della prestazione proprio a causa dell’intervenuta estinzione per prescrizione del diritto dell’assicurato (doc. 23 allegato all’atto di citazione: lettera INAIL al difensore di comunicazione dell’estinzione del diritto per intervenuta prescrizione). Non è per altro verso sostenibile che l’ente di patronato, allorché assiste il lavoratore in via amministrativa, possa restare indifferente di fronte al pericolo incombente dell’estinzione del diritto del lavoratore, poiché ritenere il patronato non tenuto ad alcun obbligo informativo dell’assistito o alla prospettazione del seguito della gestione della pratica in sede giurisdizionale, al fine di ottenere la più completa tutela anche attraverso i legali del patronato medesimo, con risparmio di spesa per l’assistito, significherebbe svuotare di finalità pratica essenziale il contenuto dell’incarico di assistenza.

Alla luce delle osservazioni riportate, si accerta in questa sede l’inesatto adempimento del patronato al contratto di mandato conferito dall’assistito, per aver lasciato decorrere il termine di prescrizione dell’azione giudiziaria finalizzata all’ottenimento della rendita INAIL negata in sede amministrativa, e con esso la responsabilità del patronato INCA convenuto per il fatto degli ausiliari, disciplinata in sede contrattuale dall’art. 1228 c.c., sussistendo il c.d. nesso di occasionalità necessaria, quale nesso causale tra l’esercizio delle incombenze dell’ausiliario ed il danno occorso a parte attrice (Cass. civ. n. 17681/2016). Fondata la domanda risarcitoria in punto di an, è ora necessario determinare la tipologia di danno risarcibile e la sua quantificazione.

Parte attrice chiedeva il risarcimento del danno da perdita di chance processuali di ottenere in via giudiziaria la rendita INAIL negata in via amministrativa, dunque, chiedeva il risarcimento di tale autonoma posta di danno patrimoniale equiparandone l’entità all’ammontare della rendita capitalizzata che sarebbe stata riconosciuta alla danneggiata in caso di accoglimento della domanda di rendita; e quantificando il danno mediante produzione di conteggi della rendita INAIL capitalizzata, in applicazione delle Tabelle INAIL applicabili (doc. 26 e 27 allegati all’atto di citazione) con riferimento ai quali parte convenuta contestava che il danno a titolo di perdita di chance potesse essere risarcibile in misura pari alla rendita capitalizzata, per il resto, non contestava in alcun modo specificamente il criterio di calcolo effettuato secondo i parametri INAIL. Occorre richiamarsi a più recente giurisprudenza che, per quanto attiene all’accertamento ed alla quantificazione del danno da perdita di chance in materia di responsabilità dell’avvocato, applicabile al caso di specie per analogia, afferma che il rapporto eziologico tra la condotta e l’evento di danno sussiste anche quando l’attività del professionista, “se correttamente e tempestivamente intervenuta, avrebbe avuto non già la certezza, bensì serie ed apprezzabili possibilità di successo” (Cass. civ. n. 17414/2019, n. 11548/2013, n. 3355/2014, n. 11351/2014, n. 18274/2014). Il danno risarcibile è, pertanto, il danno riguardante la perdita di una occasione che non si identifica con la perdita di un risultato utile sicuro, ma piuttosto con la possibilità di conseguire un risultato utile o comunque migliore; ne consegue che l’attore deve dimostrare la mera possibilità di raggiungere il risultato sperato.

Riscontrata la esistenza del nesso causale tra l’inadempimento e la perdita di opportunità favorevole, si dovrà, pertanto, valutare, anche ricorrendo a presunzioni, se sia stata dimostrata la ragionevole probabilità di verificazione della chance perduta, così come affermato dalla sentenza della Suprema Corte n. 11322/2003 secondo la quale “posto che la chance è un’entità patrimoniale, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione, la sua perdita configura un danno attuale e risarcibile (consistente non in un lucro cessante bensì nel danno emergente da perdita di possibilità attuale ), a condizione che il soggetto che agisce per il risarcimento ne provi, anche secondo un calcolo di probabilità o per presunzioni la sussistenza”. In sede giudiziaria, avanti al Giudice del Lavoro, il diritto ad ottenere la rendita INAIL per malattia professionale sarebbe stato accordato sulla base della documentazione versata in atti e degli accertamenti svolti mediante consulenza medico-legale.

Orbene, in atti è presente l’accertamento medico della positiva valutazione della origine professionale della malattia da parte della commissione medica formata nel procedimento per ottenere il riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio ai sensi del D.P.R. 461/2001 (doc. 9 comparsa di risposta ), oltreché la perizia di parte attrice espletata dalla dott. ssa P. S., che giungeva alle medesime conclusioni.

Dirimente è poi la valutazione del dott. P. G., esaustiva e posta a base della presente decisione in quanto completa nell’esame della documentazione medica sulla base di specifiche conoscenze medico-legali, che si esprimeva nei seguenti termini: “Ripercorrendo la storia clinica della paziente, alla luce anche delle risultanze degli esami ematochimici, in particolare relativi alla funzionalità epatica, le prime manifestazioni cliniche della patologia epatitica si daterebbero al giugno del 1996 e quindi la malattia, ovvero l’inizio dei disturbi funzionali locali e generali, sarebbero da far risalire a tale periodo (la sola pregressa positività anticorpale non può configurare uno stato di malattia). Una eventuale valutazione INAIL in questo periodo di tempo avrebbe portato al riconoscimento di un tasso di i.p.p. invalidante dell’11%, ai sensi delle tabelle di cui al DPR 1124/1965, elevabile intorno al 25% nel giungo 1997, alla luce delle transaminasi, al 30% nel corso del 2008, al 35% nel corso del 2009, in virtù del referto bioptico di documentata “epatite cronica portale, periportale e lobulare di grado moderato”, intorno al 40% dal 2012 al 2016 ed attualmente intorno al 30%…omissis… Non mi è noto il motivo del diniego da parte di INAIL del riconoscimento della malattia-infortunio. Resto dell’idea che, trattandosi di soggetto assicurato che per motivi professionali poteva venire in contatto con sangue, la patologia epatitica poteva ritenersi a livello presuntivo di origine professionale e, pertanto, in tutela INAIL”. Avuto riguardo alla giurisprudenza lavoristica, è consolidato l’orientamento in base al quale “il rischio di contagio con sangue infetto è talmente diffuso per chi esercita attività di infermiere o in ambito ospedaliero da potersi configurare come fattore eziologico di epatiti e malattie consimili (post epatitiche quali la cirrosi epatica) anche senza indicare o documentare specifici episodi contagianti. omissis. Lo stesso concetto è oramai acquisito da tempo in giurisprudenza la quale riconosce l’indennizzabilità di consimili patologie facendo ricorso al criterio della “presunzione semplice”, in base al quale è sufficiente che il fatto ignoto contagiante possa essere desunto dal fatto noto (attività professionale a rischio) come conseguenza ragionevolmente possibile e verosimile secondo un criterio di normalità” (Cass. civ. n. 8058/1991, 3090/1992, sentenza del Tribunale di Ravenna, sez. Lavoro, est. Roberto Riverso). Tale criterio di normalità applicato al caso in esame portava il CTU dott. G., infatti, a riconoscere che la patologia epatitica contratta da A. S. poteva ritenersi a livello presuntivo di origine professionale e, pertanto, in tutela INAIL, trattandosi di soggetto assicurato che per motivi professionali poteva venire in contatto con sangue infetto; risultando peraltro documentalmente provato l’episodio di infortunio del 25 febbraio 1991 (doc. 7 allegato alla comparsa di risposta).

Sulla base di tali dati documentali, istruttori e degli orientamenti invalsi in giurisprudenza del lavoro su casi analoghi, che portavano il giudice del lavoro a concedere la rendita INAIL, si ritiene subito e provato in concreto il danno da perdita di chance di ottenere la rendita in sede processuale.

La concreta liquidazione del danno deve poi avvenire attraverso un criterio prognostico tenendo conto della percentuale di possibilità di conseguirlo che, in base all’esame degli atti di causa, in ogni caso ricorrendo all’applicazione del criterio equitativo ex art. 1226 c.c., si ritiene pari all’80% (Cass. civ. n. 15759/2001 secondo la quale: “La chance di conseguire un determinato bene, non è una mera aspettativa di fatto bensì un’entità patrimoniale giuridicamente ed economicamente suscettibile d’autonoma valutazione, onde, la sua perdita costituisce una lesione all’integrità del patrimonio risarcibile come conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento del danneggiante… omissis… In tema di responsabilità professionale (nella specie, di un dottore commercialista), la negligenza del professionista che abbia causato al cliente la perdita della chance di intraprendere o di proseguire una lite in sede giudiziaria determina un danno per il quale non può, di regola, porsi alcun problema di accertamento sotto il profilo dell’an – una volta accertato l’inadempimento contrattuale sotto il profilo della ragionevole probabilità che la situazione lamentata avrebbe subito, per il cliente, una diversa e più favorevole evoluzione con l’uso dell’ordinaria diligenza professionale – ma solo, eventualmente, sotto quello del quantum, dovendo tale danno liquidarsi in ragione di un criterio prognostico basato sulle concrete e ragionevoli possibilità di risultati utili, ed assumendo, come parametro di valutazione,”o IL vantaggio economico complessivamente realizzabile dal danneggiato diminuito di un coefficiente di riduzione proporzionato al grado di possibilità di conseguirlo (deducibile, quest’ultimo, caso per caso, dagli elementi costitutivi della situazione giuridica dedotta ), ovvero ricorrendo a criteri equitativi ex art. 1226 c.c.”. Il risarcimento del danno da perdita di chance dovrà essere liquidato, nel caso di specie, in base ad un w o criterio equitativo ponderato, prendendo quale riferimento i conteggi allegati da parte attrice, non”contestati nel quantum da parte convenuta, che quantificavano la rendita INAIL capitalizzata sulla base delle disposizioni del T.U. 1124/1965 ratione temporis applicabili, in base ad una percentuale di invalidità del 30% per una donna di 43 anni al momento del sinistro, in euro 148.112, 67, all’attualità (doc. 26 e 27 allegati all’atto di citazione). Tale importo andrà ridotto equitativamente del 20%, per effetto della ritenuta probabilità di accoglimento dell’azione giudiziaria in ragione dell’80%, risultando all’esito dovuto l’importo di euro 118.490 (In tal senso, si veda anche Tribunale di Roma, sentenza del 26.07.2002: “Il danno patito dal cliente di un avvocato, e conseguito all’inutile spirare del termine per impugnare una decisione sfavorevole, costituisce un danno da perdita di “chance”. Esso, pertanto, va equitativamente liquidato non già in misura pari al risultato utile sperato, ma in misura pari ad una frazione o aliquota di tale risultato”). Trattandosi di debito di valore, con la sentenza cristallizzato in debito di valuta, sulla somma riconosciuta devono essere corrisposti, anziché interessi compensativi sulla somma devalutata e poi progressivamente rivalutata, come da indicazioni di CSU n. 1712/1995, interessi compensativi in misura legale sulla somma rivalutata a decorrere da una data intermedia tra quella dell’inadempimento e la decisione, che si fissa, equitativamente, nel 15 luglio 2010, ottenendo la somma complessiva di euro 129.752, oltre interessi legali sulla predetta somma dalla pubblicazione della sentenza sino al saldo.

Le ragioni della decisione includono la già espressa valutazione di superfluità delle ulteriori istanze istruttorie, che non avrebbero apportato, ove accolte, elementi utili alla decisione, alla quale si è potuti pervenire sulla scorta di quanto già presente e valutabile in atti. In particolare, risulta superflua la rinnovazione della CTU, la cui consulenza si ritiene esauriente per quanto utile alla decisione.

Le spese di lite seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo secondo il D.M. 55/2014, valori medi, in base all’ammontare del risarcimento concesso.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

– Condanna P. INCA CGIL al pagamento in favore di A. S., per il titolo di cui in motivazione, della somma di euro *129.752*, comprensiva di interessi e rivalutazione dal 15.07.2010 ad oggi, oltre interessi in misura legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo;

– Condanna P. INCA CGIL a rimborsare ad A. S. le spese di lite, che si liquidano in euro *15.000* per compensi, oltre 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, oltre rimborso delle spese anticipate e documentate, incluse quelle di CTU e CTP.

Ravenna, 17 luglio 2019

Il Giudice
dott. Letizia De Maria

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